Titolo II · Capo I — Disposizioni generali
Art. 63 — Requisiti di salute e di sicurezza
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 63 apre gli obblighi sostanziali del Titolo II sui luoghi di lavoro, dopo le definizioni dell’art. 62. In sintesi:
Co. 1 — I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV: è il rinvio che dà forza di obbligo a tutto il capitolato tecnico dell’allegato. Co. 2 — I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. Co. 3 — L’obbligo di accessibilità riguarda in particolare porte, vie di circolazione, scale, docce, gabinetti e postazioni utilizzati o occupati direttamente da lavoratori disabili. Co. 4 — L’obbligo del comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; anche in questi casi, però, vanno adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’uso dei servizi sanitari e di igiene personale. Co. 5 — Quando vincoli urbanistici o architettonici impediscono gli adempimenti del comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del RLS, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
L’articolo in sé è breve: il suo peso reale sta nell’Allegato IV, che diventa vincolante proprio attraverso il comma 1.
Cosa significa in pratica
L’art. 63 trasforma una questione apparentemente “edilizia” in un obbligo di prevenzione. Il messaggio al datore di lavoro è diretto: il contenitore in cui lavorano le persone è esso stesso una misura di sicurezza. Altezze dei locali, pavimenti integri e non scivolosi, scale con parapetti a norma, aerazione, temperatura adeguata, illuminazione sufficiente, servizi igienici e spogliatoi: tutto ciò che l’Allegato IV descrive non è un consiglio tecnico, ma un requisito di legge.
Nella pratica aziendale l’articolo lavora su tre fronti:
- Verifica di conformità. Prima di insediare un’attività in un capannone o in un piano uffici, e periodicamente durante l’uso, i locali vanno confrontati con l’Allegato IV. La verifica entra nel DVR: pavimenti sconnessi e gradini irregolari alimentano il rischio di scivolamenti e cadute in piano, ricambi d’aria e temperature inadeguate incidono sul microclima, postazioni buie o abbaglianti chiamano in causa l’illuminazione.
- Accessibilità per i lavoratori disabili. Il comma 2 non impone di rendere accessibile ogni angolo dell’azienda “a prescindere”: la formula se del caso aggancia l’obbligo alla presenza — attuale o programmata — di lavoratori disabili. Quando però l’esigenza c’è, il comma 3 indica i punti critici da presidiare: porte, percorsi, scale, docce, servizi e le postazioni effettivamente occupate. Un’assunzione mirata, un rientro dopo un infortunio invalidante o una sopravvenuta inidoneità riaprono la questione e possono richiedere adattamenti concreti.
- Gestione degli edifici esistenti. Il legislatore sa che il patrimonio edilizio italiano è datato. Per questo il comma 4 limita l’obbligo strutturale di accessibilità agli edifici entrati in uso dopo il 1993 (salvo le misure minime su mobilità e servizi igienici), e il comma 5 offre la valvola delle misure alternative equivalenti quando vincoli urbanistici o architettonici — si pensi a un immobile storico vincolato — rendono impossibile l’adeguamento pieno.
Il comma 5 merita attenzione perché è spesso frainteso: non autorizza a “tenersi” la non conformità, ma a compensarla con una soluzione diversa di pari efficacia. Se una scala non può essere allargata, si potrà intervenire su sensi di percorrenza, segnaletica, limitazione degli accessi o soluzioni organizzative; e il percorso decisionale — vincolo documentato, consultazione del RLS, misura adottata — deve lasciare traccia scritta.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente, secondo le rispettive attribuzioni): garantisce la conformità dei luoghi all’Allegato IV, adatta le strutture ai lavoratori disabili nei casi previsti e attiva la procedura delle misure alternative del comma 5. Gli obblighi di manutenzione e controllo nel tempo sono poi dettagliati dall’art. 64.
- RLS: deve essere consultato preventivamente prima dell’adozione delle misure alternative equivalenti; la consultazione omessa vizia il percorso del comma 5.
- RSPP e medico competente: supportano la valutazione dei requisiti nei sopralluoghi periodici, segnalando le non conformità strutturali da inserire nel programma delle misure di miglioramento.
- Lavoratori disabili: destinatari diretti delle tutele dei commi 2, 3 e 4, da leggere in coordinamento con la disciplina generale sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Errori comuni
- Dare per scontata la conformità perché l’immobile ha l’agibilità. L’agibilità edilizia non certifica il rispetto dell’Allegato IV: locali interrati usati come postazioni di lavoro senza i presupposti dell’art. 65, altezze insufficienti o aerazione carente emergono solo con una verifica prevenzionistica dedicata.
- Trattare il comma 5 come una deroga automatica. Invocare i “vincoli architettonici” senza documentarli, senza consultare il RLS e senza individuare una misura realmente equivalente lascia la violazione del comma 1 intatta.
- Ignorare l’accessibilità finché non arriva l’ispezione. L’adattamento dei luoghi va pianificato quando si assume o si reintegra un lavoratore disabile, non dopo; anche negli edifici pre-1993 restano dovute le misure su mobilità e servizi igienici.
- Scaricare tutto sul proprietario dei muri. Nei locali in affitto il datore di lavoro resta il garante verso i propri lavoratori: le clausole contrattuali con la proprietà regolano i rapporti economici, non la responsabilità prevenzionistica.
Domande frequenti sull’art. 63
Cosa contiene in concreto l'Allegato IV richiamato dall'art. 63?
L'Allegato IV è il capitolato tecnico dei luoghi di lavoro: stabilità e solidità degli edifici, altezze e cubature dei locali, pavimenti, scale, porte e vie di circolazione, illuminazione e aerazione, temperatura, servizi igienici, spogliatoi, refettori e locali di riposo. È la checklist di riferimento per ogni sopralluogo, interno o ispettivo.
Il mio edificio è vecchio e non rispetta tutti i requisiti: cosa posso fare?
Se vincoli urbanistici o architettonici impediscono di adeguare i locali, il comma 5 consente al datore di lavoro di adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, previa consultazione del RLS. Non è una deroga in bianco: la soluzione alternativa va individuata, motivata e documentata, e deve davvero compensare il requisito mancante.
L'obbligo di strutturare i luoghi per i lavoratori disabili vale anche per gli edifici più datati?
Il comma 4 esclude dall'obbligo generale del comma 2 i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993. Anche in questi casi, però, il datore di lavoro deve comunque adottare misure idonee a consentire la mobilità dei lavoratori disabili e l'uso dei servizi sanitari e di igiene personale: l'esenzione è parziale, non totale.
Se i locali sono in affitto, chi risponde dei requisiti dell'art. 63?
Nei confronti dei lavoratori risponde sempre il datore di lavoro che utilizza i locali: è lui a dover verificare, prima e durante l'uso, la conformità all'Allegato IV. Eventuali responsabilità del proprietario dell'immobile restano sul piano civilistico del contratto di locazione e non lo esonerano dagli obblighi prevenzionistici.