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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato IV

Requisiti dei luoghi di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato IV

L’art. 63, co. 1 stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti dell’Allegato IV: è il “capitolato tecnico” del Titolo II del decreto. Mentre l’art. 62 definisce cosa sia un luogo di lavoro (i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, compreso ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore) e l’art. 64 elenca gli obblighi di manutenzione e pulizia del datore di lavoro, l’Allegato IV dice come devono essere fatti i locali: dimensioni, vie di esodo, aerazione, illuminazione, servizi igienici, difese contro agenti nocivi, incendi ed esplosioni. Le violazioni sono sanzionate dall’art. 68.

È l’allegato da tenere sul tavolo in tre momenti tipici: quando si sceglie o ristruttura una sede, quando si redige il DVR per la parte “ambienti di lavoro” e quando si riceve un sopralluogo dell’organo di vigilanza o del medico competente.

La struttura dell’allegato

PuntoContenutoEsempi operativi
1. Ambienti di lavoroStabilità e solidità, altezze e superfici, pavimenti, vie di circolazione, vie e uscite di emergenza, scale, microclima, illuminazione, locali di riposo, spogliatoi, servizi igieniciUfficio, reparto produttivo, magazzino
2. Agenti nociviDifesa da polveri, gas e sostanze nocive nei locali di lavoroReparto verniciatura, falegnameria
3. Vasche, canalizzazioni, serbatoi, silosRequisiti costruttivi e di accesso per ambienti con rischio di annegamento, seppellimento o atmosfere pericoloseDepuratore aziendale, silos di stoccaggio
4. Incendi ed esplosioniMisure di prevenzione e protezione, divieti nelle lavorazioni pericoloseDeposito infiammabili, centrale termica

I requisiti principali, in pratica

Dimensioni dei locali

Per le aziende industriali con più di cinque lavoratori i locali chiusi devono rispettare, di regola, un’altezza netta minima di 3 metri, una cubatura di almeno 10 metri cubi e una superficie di almeno 2 metri quadrati per lavoratore. Sono ammesse deroghe dell’ASL per esigenze tecniche, spesso condizionate a misure compensative su ricambio d’aria e illuminazione. Attenzione: i regolamenti edilizi e di igiene locali possono imporre requisiti più severi, che prevalgono.

Vie di circolazione, esodo e porte

Pavimenti stabili, antisdrucciolevoli e senza buche (una delle prime cause di scivolamenti e cadute in piano); vie di circolazione segnalate e dimensionate anche per i mezzi, come i carrelli in un magazzino. Le vie e uscite di emergenza devono restare sgombre, avere altezza minima di 2 metri, aprirsi nel verso dell’esodo e non essere chiuse a chiave durante il lavoro; numero e larghezza di porte e uscite crescono con l’affollamento e il rischio, secondo i valori puntuali dei punti 1.5 e 1.6 dell’allegato, da leggere in coordinamento con la normativa antincendio del DM 2 settembre 2021.

Microclima, aerazione e illuminazione

Aria salubre in quantità sufficiente, temperatura “adeguata all’organismo umano” tenuto conto dei metodi di lavoro (il riferimento normativo delle valutazioni del microclima), difesa dalle correnti d’aria e dal soleggiamento eccessivo. Illuminazione naturale sufficiente e impianto di luce artificiale adeguato, con illuminazione di sicurezza dove il black-out crei pericolo: il tema si intreccia con il rischio da illuminazione inadeguata e con la conformità impiantistica del DM 37/2008.

Servizi igienico-assistenziali

Acqua potabile, gabinetti e lavabi in numero adeguato, spogliatoi con armadietti quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici, docce quando le lavorazioni sono insudicianti o comportano agenti pericolosi, refettori e locali di riposo nei casi previsti. I criteri numerici puntuali (rapporti servizi/addetti, doppi scomparti degli armadietti per le lavorazioni insudicianti) sono nel punto 1.13 dell’allegato, cui conviene rinviare nel DVR.

Errori comuni

  1. Dare per scontata l’agibilità edilizia: un immobile agibile a fini urbanistici può comunque non rispettare l’Allegato IV per l’uso lavorativo previsto; la verifica va rifatta con gli occhi del Titolo II prima di firmare il contratto di locazione.
  2. Uscite di emergenza “arredate”: bancali, faldoni o distributori automatici davanti alle uscite sono tra i rilievi più frequenti nei verbali ispettivi, specie nella logistica; serve una verifica periodica tracciata, inserita nello scadenzario aziendale.
  3. Spogliatoi mancanti o promiscui: dove ci sono divise o DPI da indossare, lo spogliatoio non è una cortesia ma un obbligo, distinto per sesso nelle aziende che lo richiedono.
  4. Deroghe mai formalizzate: lavorare in locali seminterrati o sotto i 3 metri senza l’autorizzazione dell’organo di vigilanza espone a sanzione anche se le condizioni igieniche sono di fatto buone.
  5. Fermarsi al punto 1: chi ha silos, vasche o depositi di infiammabili spesso dimentica i punti 2, 3 e 4, che contengono prescrizioni specifiche richiamate anche dalle norme sugli spazi confinati.

Domande frequenti

L'Allegato IV si applica anche a un piccolo ufficio?

Sì: l'art. 62 definisce luogo di lavoro qualsiasi luogo destinato a ospitare posti di lavoro nell'azienda, compresi uffici, magazzini e pertinenze. Cambia l'intensità dei requisiti applicabili (un ufficio non ha silos o vasche), non l'obbligo di conformità in sé.

Chi concede le deroghe ad altezza, cubatura e superficie minime?

L'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL), su richiesta motivata del datore di lavoro, quando esigenze tecniche aziendali lo giustificano. La deroga può essere condizionata a misure compensative, ad esempio su aerazione e illuminazione, e va conservata agli atti.

Cosa rischia il datore di lavoro se i locali non rispettano l'Allegato IV?

La violazione dell'art. 63 è sanzionata dall'art. 68 a carico di datore di lavoro e dirigente, con contravvenzioni di natura penale gestite di regola tramite prescrizione dell'organo di vigilanza. In caso di infortunio riconducibile alla carenza strutturale, la responsabilità si aggrava sul piano penale e civile.

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