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TUS

Titolo IX · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione · Sezione I — Disposizioni generali

Art. 234 — Definizioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 234 apre il Capo II del Titolo IX fissando le definizioni che delimitano l’intera disciplina della protezione da agenti cancerogeni, mutageni e — dopo la riforma del 2024 — sostanze tossiche per la riproduzione. In sintesi:

Agente cancerogeno — è tale, ai fini del Capo II: 1) una sostanza o miscela che risponde ai criteri di classificazione come cancerogeno di categoria 1A o 1B del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP); 2) una sostanza, miscela o processo elencato nell’allegato XLII, nonché la sostanza o miscela liberata nel corso di uno di quei processi. Agente mutageno — la sostanza o miscela che risponde ai criteri di classificazione come mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP. Sostanza tossica per la riproduzione (reprotossica) — la sostanza o miscela che risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B del CLP; la disciplina, introdotta in recepimento della direttiva (UE) 2022/431, distingue inoltre gli agenti reprotossici per i quali è individuabile una soglia di sicurezza da quelli privi di soglia. Valore limite — se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo dell’agente nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione del lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato, secondo l’allegato XLIII.

Un articolo di sole definizioni, quindi: non impone comportamenti, ma decide a quali situazioni si applicano gli obblighi degli articoli successivi (dalla valutazione dell’esposizione alla sorveglianza sanitaria, fino al registro degli esposti).

Cosa significa in pratica

La prima conseguenza operativa è che la porta d’ingresso del Capo II è la classificazione CLP. Non conta l’opinione del fornitore né la percezione aziendale del pericolo: se la sostanza o la miscela è classificata cancerogena, mutagena o reprotossica di categoria 1A o 1B — per classificazione armonizzata o per autoclassificazione riportata in scheda dati di sicurezza — scattano le regole rafforzate del Capo II. Il punto di partenza di ogni verifica è quindi il censimento dei prodotti chimici e la lettura delle sezioni 2 e 3 delle schede dati di sicurezza, incrociate con il regolamento CLP.

La seconda conseguenza è meno intuitiva e spesso trascurata: il Capo II si applica anche a lavorazioni in quanto tali, elencate nell’allegato XLII, indipendentemente dalla classificazione dei singoli prodotti usati. È il caso, ad esempio, dei lavori che espongono a polveri di legno duro o dell’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione: nessun “prodotto etichettato” in ingresso, ma un agente cancerogeno liberato dal processo. Una falegnameria o un’impresa che taglia materiali silicei a secco rientra nel Capo II anche se nel suo magazzino non c’è un solo barattolo con l’indicazione di pericolo per cancerogenicità.

Terzo punto: la distinzione tra categoria 1A/1B e categoria 2 traccia il confine tra due regimi diversi. I sospetti cancerogeni, mutageni o reprotossici di categoria 2 non entrano nel Capo II, ma restano agenti chimici pericolosi ai sensi del Capo I: vanno comunque considerati nella valutazione del rischio chimico, con le misure degli articoli 224 e seguenti. Sbagliare l’inquadramento in un senso o nell’altro significa applicare l’apparato di obblighi sbagliato.

Infine, il valore limite. Per gli agenti del Capo II il valore di allegato XLIII è un tetto invalicabile, non un obiettivo: la logica della norma — coerente con la natura senza soglia sicura della maggior parte dei cancerogeni — impone di ridurre l’esposizione al più basso livello tecnicamente possibile, a partire dalla sostituzione dell’agente e dal ciclo chiuso previsti dall’art. 235. Solo per gli agenti reprotossici “con soglia” il rispetto del valore limite assume un ruolo pienamente liberatorio, secondo l’impostazione introdotta dalla direttiva (UE) 2022/431.

In azienda, quindi, l’art. 234 si traduce in tre domande da porsi in sede di valutazione dei rischi: uso o produco sostanze o miscele classificate 1A/1B per cancerogenicità, mutagenicità o tossicità riproduttiva? Svolgo una delle lavorazioni dell’allegato XLII? I miei processi liberano agenti previsti da quell’allegato? Se anche una sola risposta è sì, il datore di lavoro deve applicare gli obblighi del Capo II — dalla valutazione specifica dell’art. 236 fino alla sorveglianza sanitaria e al registro di esposizione dell’art. 243 — e non può accontentarsi della gestione ordinaria del rischio chimico. Per l’ambito complessivo di applicazione resta ferma la delimitazione dell’art. 233, mentre per l’amianto valgono le disposizioni speciali del Capo III.

Domande frequenti sull’art. 234

Come faccio a sapere se una sostanza usata in azienda è un agente cancerogeno ai sensi dell'art. 234?

Il primo strumento è la classificazione armonizzata del regolamento CLP: se la sostanza o la miscela è classificata cancerogena di categoria 1A o 1B, rientra nel Capo II. Vanno poi controllate la scheda dati di sicurezza e le indicazioni di pericolo riportate in etichetta. Attenzione infine all'allegato XLII: alcune lavorazioni rientrano nel campo di applicazione anche se le singole sostanze impiegate non sono classificate.

Le sostanze cancerogene di categoria 2 rientrano nel Capo II del Titolo IX?

No. L'art. 234 richiama solo le categorie 1A (cancerogenicità accertata per l'uomo) e 1B (presunta) del regolamento CLP. Le sostanze di categoria 2, sospette cancerogene, restano soggette alla disciplina generale sugli agenti chimici pericolosi del Capo I del Titolo IX, con la relativa valutazione del rischio chimico.

Cosa è cambiato con l'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione?

Con il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, avvenuto nel 2024, il Capo II è stato esteso alle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B. In pratica gli agenti reprotossici più pericolosi escono dal solo regime del rischio chimico ed entrano nel sistema rafforzato previsto per cancerogeni e mutageni: valutazione dedicata, misure di sostituzione e contenimento, sorveglianza sanitaria e registrazione dell'esposizione.

Che cos'è il valore limite di cui parla l'art. 234?

È la concentrazione media dell'agente nell'aria, ponderata in funzione del tempo, rilevata nella zona di respirazione del lavoratore e riferita a un periodo determinato. I valori sono riportati nell'allegato XLIII del decreto. Va ricordato che per i cancerogeni il rispetto del valore limite non basta: l'obiettivo di legge resta ridurre l'esposizione al livello più basso tecnicamente possibile.

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