Salta al contenuto
TUS

Titolo III · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 71 — Obblighi del datore di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 71 è il cuore operativo del Titolo III: prende le definizioni e i requisiti degli articoli precedenti e li trasforma in obblighi concreti del datore di lavoro, lungo tutta la vita dell’attrezzatura. In sintesi:

Co. 1 — Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature conformi ai requisiti dell’art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. Co. 2 — All’atto della scelta considera: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, i rischi presenti nell’ambiente, i rischi derivanti dall’attrezzatura stessa e quelli da interferenza con altre attrezzature già in uso. Co. 3 — Adotta misure per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso e per impedire che le attrezzature siano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte. Co. 4 — Garantisce che le attrezzature siano installate e utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso, sottoposte a idonea manutenzione per mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza, corredate ove necessario da istruzioni d’uso e libretto di manutenzione, e che sia curato e aggiornato il registro di controllo dove previsto. Co. 5 — Le modifiche migliorative apportate per la sicurezza non configurano una nuova immissione sul mercato, purché non cambino le modalità di utilizzo e le prestazioni previste dal costruttore. Co. 6 — Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso devono rispondere ai principi ergonomici. Co. 7 — Se l’attrezzatura richiede conoscenze o responsabilità particolari, l’uso è riservato a lavoratori incaricati e formati allo scopo; riparazioni, trasformazioni e manutenzioni sono affidate a lavoratori qualificati specificamente incaricati. Co. 8-10 — Il datore di lavoro organizza i controlli: un controllo iniziale dopo l’installazione e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere, controlli periodici secondo le indicazioni del fabbricante o le norme tecniche, e controlli straordinari dopo eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, lunghi periodi di inattività). I controlli sono effettuati da persona competente, i risultati vanno riportati per iscritto e conservati (almeno gli ultimi tre anni) a disposizione degli organi di vigilanza; le attrezzature usate fuori sede viaggiano con un documento che attesta l’ultimo controllo con esito positivo. Co. 11-13 — Le attrezzature elencate nell’Allegato VII sono inoltre sottoposte a verifiche periodiche a carico del datore di lavoro: la prima spetta all’INAIL, le successive ai soggetti pubblici o ai soggetti abilitati, secondo le modalità definite con apposito decreto ministeriale (il DM 11 aprile 2011). I soggetti privati abilitati operano come incaricati di pubblico servizio.

Cosa significa in pratica

L’articolo 71 accompagna l’attrezzatura in quattro momenti: acquisto, messa in servizio, uso quotidiano, mantenimento nel tempo. Conviene ragionare proprio così.

All’acquisto non basta la marcatura CE: quella dice che la macchina era conforme quando è uscita dalla fabbrica, non che è adatta al tuo reparto. Il comma 2 chiede una scelta ragionata: un carrello elevatore perfetto per un piazzale può essere sbagliato in una corsia stretta con passaggio pedonale; una troncatrice idonea in officina può diventare pericolosa in un ambiente polveroso o a rischio esplosione. La scelta dell’attrezzatura è a tutti gli effetti una decisione di prevenzione, che deve dialogare con la valutazione dei rischi.

Alla messa in servizio scattano installazione secondo le istruzioni del fabbricante e, per le attrezzature la cui sicurezza dipende dal montaggio (ponteggi, gru, impianti), il controllo iniziale — da ripetere a ogni nuovo cantiere.

Nell’uso quotidiano la parola chiave è “impedire”: il comma 3 non chiede solo di vietare gli usi impropri sulla carta, ma di renderli difficili nei fatti. Se i lavoratori usano il muletto per sollevare persone su un pallet, un cartello non basta: servono procedure, vigilanza dei preposti e, dove l’attrezzatura richiede competenze particolari, la riserva d’uso ai soli incaricati formati e addestrati ai sensi dell’art. 73 — per molte attrezzature con abilitazione specifica secondo l’Accordo Stato-Regioni.

Nel tempo, infine, la sicurezza si conserva con tre strumenti distinti, da non confondere:

  1. la manutenzione (comma 4), che segue il libretto del fabbricante;
  2. i controlli (comma 8): iniziali, periodici e straordinari, affidati a persona competente e documentati per iscritto — il registro dei controlli è lo strumento pratico per non perderne traccia;
  3. le verifiche periodiche (comma 11), che riguardano solo le attrezzature dell’Allegato VII e passano da INAIL, ASL o soggetti abilitati: la guida alle verifiche periodiche spiega scadenze e procedura, disciplinate nel dettaglio dal DM 11 aprile 2011.

In sede ispettiva la domanda ricorrente non è “la macchina era marcata CE?”, ma “chi l’ha controllata, quando, e dove è scritto?”. Un’attrezzatura senza evidenze di manutenzione e controllo è, per l’organo di vigilanza, un’attrezzatura non gestita.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario principale di tutti gli obblighi; molti di questi sono delegabili a un dirigente con delega di funzioni, ma la scelta delle attrezzature resta legata alla valutazione dei rischi.
  • Dirigente: risponde con il datore di lavoro nell’ambito delle proprie attribuzioni (art. 18), tipicamente su manutenzioni, controlli e organizzazione dell’uso.
  • Preposto: vigila sull’uso corretto delle attrezzature e interviene sugli usi impropri, con i poteri rafforzati dell’art. 19.
  • Lavoratori incaricati: soli autorizzati all’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari; hanno l’obbligo di usarle correttamente e segnalare i difetti (art. 20).
  • Persona competente e soggetti verificatori: eseguono rispettivamente i controlli del comma 8 e le verifiche periodiche del comma 11.
  • Noleggiatori e concedenti in uso: hanno obblighi propri ai sensi dell’art. 72, speculari a quelli del datore di lavoro utilizzatore.

Errori comuni

  1. Fermarsi alla marcatura CE. La conformità all’origine non copre l’idoneità all’uso specifico né il mantenimento nel tempo: l’art. 71 chiede entrambe.
  2. Confondere controlli e verifiche periodiche. Il controllo trimestrale delle funi di una gru (persona competente) non sostituisce la verifica periodica dell’Allegato VII (soggetto abilitato), e viceversa: sono due obblighi autonomi.
  3. Manutenzione fatta ma non documentata. Senza registrazioni scritte, in sede ispettiva o dopo un infortunio l’attività non è dimostrabile; i risultati dei controlli vanno conservati almeno per gli ultimi tre anni.
  4. Modifiche “fai da te” alle macchine. Rimuovere protezioni o alterare prestazioni e modalità d’uso fa perdere la copertura del comma 5 e può rendere il datore di lavoro, di fatto, costruttore della macchina modificata.
  5. Attrezzature in trasferta senza documenti. Le attrezzature usate fuori dall’unità produttiva devono viaggiare accompagnate dall’attestazione dell’ultimo controllo con esito positivo: in cantiere è una delle prime richieste degli ispettori.

Domande frequenti sull’art. 71

Che differenza c'è tra i controlli del comma 8 e le verifiche periodiche del comma 11?

I controlli del comma 8 riguardano potenzialmente tutte le attrezzature soggette a deterioramento: li organizza il datore di lavoro tramite persona competente, interna o esterna, seguendo le indicazioni del fabbricante o le norme tecniche. Le verifiche periodiche del comma 11 riguardano solo le attrezzature elencate nell'Allegato VII (gru, carrelli semoventi a braccio telescopico, PLE, recipienti in pressione, ecc.) e sono svolte da soggetti pubblici o abilitati, a titolo oneroso, con periodicità fissate dallo stesso allegato.

Un'attrezzatura usata e marcata CE può essere messa a disposizione così com'è?

La marcatura CE attesta la conformità al momento dell'immissione sul mercato, ma non basta: il datore di lavoro deve comunque valutare l'idoneità dell'attrezzatura rispetto al lavoro da svolgere e ai rischi dell'ambiente in cui sarà usata, garantirne la manutenzione nel tempo e organizzare i controlli. Un'attrezzatura conforme all'origine ma mal manutenuta o usata per operazioni improprie viola comunque l'art. 71.

Chi può fare i controlli periodici sulle attrezzature?

La norma richiede una "persona competente": può essere un manutentore interno, il fabbricante o una ditta specializzata, purché abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per quel tipo di attrezzatura. I risultati vanno riportati per iscritto e conservati, almeno quelli degli ultimi tre anni, a disposizione degli organi di vigilanza.

Cosa succede se l'INAIL non effettua la prima verifica periodica nei termini?

Per le attrezzature dell'Allegato VII la prima verifica spetta all'INAIL, che deve intervenire entro il termine previsto dalla norma; decorso quel termine, il datore di lavoro può rivolgersi a un soggetto abilitato, pubblico o privato, secondo le modalità del DM 11 aprile 2011. L'importante è non utilizzare la scadenza come alibi: l'obbligo di richiedere la verifica resta in capo al datore di lavoro.

Approfondisci