Salta al contenuto
TUS

Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Art. 247 — Definizioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 247 è composto da un solo comma e svolge una funzione precisa: dire che cosa la legge intende per “amianto” ogni volta che il termine compare nel Capo III del Titolo IX.

Co. 1 — Ai fini del Capo III, il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

L’elenco riprende quello della normativa europea sulla protezione dei lavoratori dall’amianto e identifica ciascun minerale anche con il numero CAS, il codice univoco internazionale delle sostanze chimiche: un modo per togliere ogni ambiguità sui nomi commerciali o mineralogici.

Cosa significa in pratica

A prima vista un articolo del genere sembra materia da laboratorio. In realtà la definizione è il perno su cui ruota tutto il Capo III: gli obblighi di individuazione preventiva dell’art. 248, la valutazione del rischio, il valore limite dell’art. 254 e il piano di lavoro dell’art. 256 scattano solo se il materiale in questione è amianto nel senso dell’art. 247. La qualificazione giuridica di un cantiere, di una manutenzione o di una bonifica passa da qui.

Qualche punto operativo che discende direttamente dalla definizione:

  • Sono sei minerali, due famiglie. Il crisotilo (amianto bianco) appartiene al gruppo del serpentino, con fibre ricurve e flessibili: è quello del classico cemento-amianto delle coperture. Gli altri cinque — crocidolite (amianto blu), amosite (amianto bruno), actinolite, antofillite e tremolite — sono anfiboli, con fibre rigide e aghiformi. La distinzione interessa il laboratorio e la storia dei materiali, non gli obblighi: per il decreto sono tutti amianto, senza gradazioni.
  • La definizione copre il minerale ovunque si trovi. Non serve che l’amianto sia “puro”: coibentazioni spruzzate, lastre in cemento-amianto, guarnizioni, corde, pavimenti vinilici, intonaci. Se il manufatto contiene uno dei sei silicati fibrosi, le lavorazioni che possono disturbarlo rientrano nel campo di applicazione dell’art. 246.
  • Nessuna soglia percentuale. L’articolo non dice “amianto oltre il tot per cento”: il materiale o contiene uno dei minerali elencati o non lo contiene. Le concentrazioni contano dopo, per misurare l’esposizione alle fibre aerodisperse rispetto al valore limite e per scegliere le tecniche di bonifica.
  • Il dubbio si scioglie con l’analisi. In un edificio ante 1992 nessun sopralluogo visivo può dire con certezza se un controsoffitto o una guaina contengano crisotilo o amosite. La prassi corretta — che l’art. 248 trasforma in obbligo prima di demolizioni e manutenzioni — è campionare e far analizzare il materiale da un laboratorio qualificato, conservando il rapporto di prova nel fascicolo della valutazione dei rischi.

C’è anche un confine da conoscere. La definizione è tassativa: fibre minerali diverse da quelle elencate — come la fluoro-edenite o le fibre artificiali vetrose — non sono “amianto” ai sensi del Capo III. Non significa che siano innocue: vanno valutate con gli strumenti generali del Titolo IX, cioè il Capo I sugli agenti chimici e, per le fibre classificate cancerogene, il Capo II sugli agenti cancerogeni e mutageni. Chi gestisce immobili o impianti datati trova un inquadramento complessivo nella pagina dedicata al rischio amianto.

Per un’impresa, quindi, l’art. 247 è la chiave di lettura da usare in due momenti: prima dei lavori, quando bisogna decidere se un materiale sospetto fa scattare la disciplina del Capo III, e nei documenti, dove piani di lavoro, valutazioni e notifiche devono indicare correttamente il tipo di amianto riscontrato dalle analisi, perché da quella qualificazione dipendono le misure di prevenzione e la posizione dell’azienda in caso di controllo.

Domande frequenti sull’art. 247

Che differenza c'è tra crisotilo e gli altri amianti dell'elenco?

Il crisotilo, o amianto bianco, appartiene al gruppo mineralogico del serpentino ed è stato di gran lunga il più utilizzato, ad esempio nel cemento-amianto delle coperture. Gli altri cinque (crocidolite, amosite, actinolite, antofillite e tremolite d'amianto) sono anfiboli, con fibre più rigide e aghiformi. Ai fini della legge la distinzione non cambia nulla: tutti e sei sono amianto e fanno scattare integralmente la disciplina del Capo III.

Il cemento-amianto (eternit) rientra nella definizione dell'art. 247?

Sì. L'articolo definisce il minerale, non il prodotto: qualunque materiale o manufatto che contenga uno dei sei silicati fibrosi elencati — cemento-amianto, coibentazioni, guarnizioni, pavimenti in vinil-amianto — è materiale contenente amianto. Le attività che possono disturbarlo ricadono nel campo di applicazione dell'art. 246 e negli obblighi degli articoli successivi.

Esiste una soglia di contenuto sotto la quale un materiale non è considerato amianto?

L'art. 247 non prevede soglie: definisce l'amianto come minerale, senza percentuali minime. Le concentrazioni entrano in gioco altrove, ad esempio nel valore limite di esposizione alle fibre aerodisperse fissato dall'art. 254 e nei criteri tecnici sulle bonifiche. In presenza di materiali sospetti la strada corretta è la caratterizzazione analitica, non la stima a occhio.

E le fibre non elencate, come la fluoro-edenite o le fibre artificiali vetrose?

Non rientrano nella definizione dell'art. 247, quindi il Capo III non si applica loro direttamente. Restano però rischi da valutare: fibre minerali diverse dall'amianto vanno gestite secondo le regole generali del Titolo IX sugli agenti chimici e, quando classificate cancerogene, secondo il Capo II sugli agenti cancerogeni e mutageni.

Approfondisci