Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 93 — Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 93 è una norma breve ma decisiva: fissa i confini della responsabilità del committente nei cantieri. Due commi:
Co. 1 — Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Co. 2 — La designazione del coordinatore per la progettazione (CSP) e del coordinatore per l’esecuzione (CSE) non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi posti in capo ai coordinatori dagli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
In sintesi: il committente può trasferire i propri compiti a un responsabile dei lavori, ma solo nei limiti dell’incarico; e la nomina dei coordinatori non gli consente comunque di voltarsi dall’altra parte.
Cosa significa in pratica
Il Titolo IV parte da un’idea semplice: chi commissiona un’opera e la finanzia ha un potere reale sulla sicurezza del cantiere — sceglie le imprese, i tempi, il budget — e quindi porta responsabilità proprie, elencate nell’art. 90. L’articolo 93 disciplina le due “vie d’uscita” che il committente potrebbe essere tentato di usare, e per entrambe mette dei paletti.
Prima via: la nomina del responsabile dei lavori. Il committente può incaricare un soggetto — spesso un tecnico, un project manager, o nelle opere pubbliche il responsabile unico del progetto — di svolgere i compiti che la legge gli attribuisce. L’esonero però è proporzionale all’incarico: copre solo gli obblighi effettivamente trasferiti. Un mandato scritto, con contenuti puntuali e poteri reali (anche di spesa e di intervento sulle imprese), sposta la responsabilità; una nomina generica “per la sicurezza del cantiere”, senza poteri, non sposta nulla. È la stessa logica sostanzialistica della delega di funzioni: contano i poteri concreti, non l’etichetta.
Esempio concreto: una società immobiliare affida a un ingegnere l’incarico di responsabile dei lavori per la ristrutturazione di un capannone, includendo espressamente la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e la nomina dei coordinatori. Se un’impresa priva di requisiti entra in cantiere, ne risponde il responsabile dei lavori. Se invece l’incarico riguardava solo la nomina dei coordinatori, la verifica delle imprese resta — con le relative responsabilità — in capo alla società committente.
Seconda via: la nomina dei coordinatori. Qui il legislatore è ancora più netto. Designare il CSP e il CSE è un obbligo (quando in cantiere operano più imprese), non una polizza liberatoria. Il comma 2 impone al committente — o al responsabile dei lavori, se nominato — di verificare che i coordinatori facciano davvero il loro mestiere: che il CSP rediga il PSC e il fascicolo dell’opera (art. 91), e che il CSE svolga i compiti dell’art. 92: verificare l’applicazione del piano da parte delle imprese, adeguarlo all’evoluzione dei lavori, organizzare il coordinamento, segnalare le inosservanze e, nei casi gravi, sospendere le lavorazioni pericolose e informare il committente.
Che cosa significa “verificare”? Non fare il coordinatore al posto del coordinatore, ma esercitare un controllo di alto livello, effettivo e documentabile: accertarsi che il PSC esista prima dell’apertura del cantiere, farsi trasmettere i verbali delle visite del CSE, reagire alle segnalazioni (ad esempio non pagando stati di avanzamento a imprese formalmente diffidate, o sostituendo un coordinatore inerte). La giurisprudenza costante valorizza proprio questo punto: il committente che nomina un CSE e poi non riceve — né chiede — alcuna notizia per mesi non ha adempiuto al comma 2, e in caso di infortunio la sua posizione torna in gioco.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Committente: resta il perno del sistema (art. 89 per la definizione). Risponde di tutti gli obblighi dell’art. 90 non trasferiti, e comunque della verifica sull’operato dei coordinatori.
- Responsabile dei lavori: subentra al committente nei limiti dell’incarico ricevuto; se l’incarico è ampio, eredita anche l’obbligo di vigilare su CSP e CSE. La figura è approfondita nella pagina dedicata a committente e responsabile dei lavori.
- CSP e CSE: destinatari della verifica, non soggetti obbligati dall’art. 93; i loro obblighi stanno negli artt. 91 e 92, con sanzioni proprie.
- Committente privato non imprenditore: la norma vale anche per chi ristruttura casa; per il perimetro concreto degli adempimenti vedi la guida sui lavori commissionati da privati.
Errori comuni
- Nomina del responsabile dei lavori “di facciata”: incarico verbale o generico, senza contenuti né poteri. In sede penale l’esonero del comma 1 non opera e la responsabilità resta al committente.
- Equiparare la nomina dei coordinatori a un esonero: è l’errore che il comma 2 esiste per smontare. La designazione di CSP e CSE è il punto di partenza della responsabilità di vigilanza, non la sua fine.
- Verifica solo cartacea: archiviare la nomina e il PSC senza mai chiedere conto dell’attività del CSE. La verifica deve essere sostanziale e lasciare traccia (richieste, verbali, riscontri).
- Ignorare le segnalazioni del CSE: quando il coordinatore segnala inosservanze o propone la sospensione dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori devono attivarsi; l’inerzia a quel punto è una scelta, e pesa come tale.
- Confondere responsabile dei lavori e coordinatore: sono ruoli diversi, con regimi diversi. Il primo sostituisce il committente nei limiti dell’incarico; i secondi svolgono compiti tecnici propri, sui quali il committente deve comunque vigilare.
Domande frequenti sull’art. 93
Nominare un responsabile dei lavori libera il committente da ogni responsabilità?
No, lo libera solo entro i confini dell'incarico effettivamente conferito. L'esonero dell'art. 93 opera limitatamente ai compiti trasferiti con la nomina: gli obblighi non compresi nell'incarico, o un incarico generico e privo di poteri reali, lasciano la responsabilità in capo al committente.
Se ho nominato CSP e CSE posso disinteressarmi del cantiere?
No. Il comma 2 stabilisce espressamente che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalla verifica dell'adempimento dei loro obblighi principali: redazione del PSC e del fascicolo, verifica dell'applicazione del piano, coordinamento e segnalazioni. Serve un controllo effettivo e documentato sul loro operato.
Come deve avvenire in pratica la verifica sull'operato dei coordinatori?
La norma non impone una forma specifica, ma la prassi e la giurisprudenza richiedono un controllo sostanziale: chiedere e leggere il PSC prima dell'inizio dei lavori, farsi trasmettere verbali di sopralluogo e segnalazioni del CSE, intervenire se il coordinatore risulta assente dal cantiere. Un committente che non riceve mai notizie dal proprio coordinatore ha un problema, non una garanzia.
Il responsabile dei lavori risponde anche della vigilanza sui coordinatori?
Sì. Quando è nominato e l'incarico copre questi compiti, il responsabile dei lavori subentra al committente anche nell'obbligo di verifica del comma 2: deve controllare che CSP e CSE adempiano ai doveri degli artt. 91 e 92, e in caso di inerzia risponde in proprio insieme alle sanzioni dell'art. 157.
Approfondisci
- ArticoloArt. 89 — Definizioni
- ArticoloArt. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- ArticoloArt. 91 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
- ArticoloArt. 92 — Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- RuoloCommittente e responsabile dei lavori
- RuoloCoordinatore per la sicurezza (CSP e CSE)
- GuidaLavori in casa: gli obblighi del committente privato