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TUS

Figura della sicurezza

Committente e responsabile dei lavori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Chi è, in una frase

Il committente è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, mentre il responsabile dei lavori è la persona che il committente può incaricare della progettazione, dell’esecuzione o del controllo dell’opera (art. 89): sono le due figure che, nei cantieri temporanei o mobili, mettono in moto la catena della sicurezza prima ancora che apra il cantiere.

Requisiti e formazione

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 non richiede al committente né al responsabile dei lavori un titolo di studio o un corso abilitante: sono ruoli contrattuali e organizzativi, non tecnici in senso stretto. Chiunque commissioni un’opera edile — un’azienda che amplia il capannone, un ente pubblico, un condominio, un privato che ristruttura — è committente per il solo fatto di aver commissionato i lavori.

Il responsabile dei lavori, quando nominato, deve però disporre delle competenze e dei poteri coerenti con l’incarico ricevuto: affidare la funzione a un soggetto privo di reale autonomia decisionale e di spesa è una delega di facciata che non regge alla prova dei fatti. Nei lavori pubblici il ruolo di responsabile dei lavori coincide di norma con il responsabile unico del procedimento.

Cosa fa davvero

Gli obblighi operativi sono elencati nell’art. 90. Il committente (o il responsabile dei lavori) deve:

  • attenersi ai principi generali di tutela dell’art. 15 già nella fase di progettazione, quando si compiono le scelte tecniche e si programmano i tempi di esecuzione delle lavorazioni;
  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, secondo l’Allegato XVII (visura, DURC, DVR o autocertificazione, documenti equivalenti): un passaggio la cui pratica è descritta nella guida sulla verifica dell’idoneità;
  • designare i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione (CSP e CSE) quando è prevista la presenza di più imprese;
  • trasmettere la notifica preliminare all’organo di vigilanza territoriale nei casi previsti dall’art. 99 e nei termini di legge, come spiegato nella guida alla notifica preliminare;
  • chiedere alle imprese il documento unico di regolarità contributiva e l’organico medio annuo prima dell’inizio dei lavori.

Nella pratica quotidiana il committente attento non si limita a firmare: pretende dal coordinatore un PSC realmente calato sul cantiere, controlla che i costi della sicurezza non siano ribassati in gara e conserva traccia scritta di ogni verifica compiuta.

Committente, responsabile dei lavori e trasferimento delle responsabilità

Il rapporto tra le due figure è governato dall’art. 93. La regola è semplice: il committente è esonerato dagli obblighi degli artt. 90, 92 e 99 limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In altre parole, il perimetro della delega decide fin dove arriva la responsabilità dell’uno e dove comincia quella dell’altro.

Attenzione a due punti che generano il maggior contenzioso:

  • la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento dei loro obblighi (art. 93, co. 2): nominare un CSE non significa poter dimenticare il cantiere;
  • l’incarico al responsabile dei lavori deve risultare da atto scritto e con oggetto definito; un mandato generico o verbale lascia sul committente l’intera catena di obblighi.

Per i cantieri privati — la ristrutturazione di un’abitazione, il rifacimento di un tetto — valgono le stesse definizioni ma con alcune semplificazioni operative, trattate nella guida al committente privato.

Errori comuni

  1. Nominare i coordinatori e sentirsi a posto: la designazione non trasferisce la responsabilità di vigilare sul loro operato (art. 93, co. 2). Il committente resta il garante della catena.
  2. Saltare la verifica dell’idoneità tecnico professionale: affidarsi all’impresa “conosciuta” senza acquisire i documenti dell’Allegato XVII è una delle contestazioni più frequenti in caso di infortunio.
  3. Ribassare i costi della sicurezza: i costi indicati nel PSC non sono soggetti a ribasso d’asta. Comprimerli in fase di gara è un errore che ricade sul committente prima ancora che sull’impresa.
  4. Delega di facciata: nominare un responsabile dei lavori privo di poteri reali per “spostare” le responsabilità non funziona; senza atto scritto e autonomia effettiva gli obblighi dell’art. 90 restano al committente.
  5. Dimenticare la notifica preliminare: quando ricorrono le condizioni dell’art. 99, l’omesso o tardivo invio è una violazione autonoma, indipendente dall’andamento del cantiere.

Per il quadro sanzionatorio puntuale e gli importi in vigore conviene sempre fare riferimento al testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 e agli articoli richiamati, evitando di affidarsi a valori riportati a memoria.

Domande frequenti

Il committente può liberarsi delle sue responsabilità nominando il responsabile dei lavori?

Sì, ma solo nei limiti dell'incarico conferito. L'[art. 93](/testo-unico/articolo-93/) prevede che il committente sia esonerato dagli obblighi degli artt. 90, 92 e 99 per la parte affidata al responsabile dei lavori. Restano però sempre in capo al committente la verifica dell'idoneità tecnico professionale e la nomina dei coordinatori: la designazione dei coordinatori, in particolare, non esonera mai il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica del loro operato.

Quando devo nominare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione?

Quando in cantiere è prevista, anche non contemporaneamente, la presenza di più imprese esecutrici. Il [CSP](/ruoli/coordinatore-sicurezza-cantieri/) va designato nella fase di progettazione dell'opera, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ([art. 90](/testo-unico/articolo-90/)); il CSE prima dell'affidamento dei lavori. In cantiere con una sola impresa l'obbligo non scatta all'origine, ma va rivalutato se sopraggiunge una seconda impresa.

Un privato che ristruttura casa è un committente ai sensi del Titolo IV?

Sì. La definizione dell'[art. 89](/testo-unico/articolo-89/) non distingue tra committente professionale e privato: chiunque commissioni lavori edili assume la qualifica. Per i cantieri privati esistono però alcune semplificazioni pratiche, illustrate nella [guida dedicata al committente privato](/guide/cantiere-committente-privato/).

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