Salta al contenuto
TUS

Titolo III · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 77 — Obblighi del datore di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 77 è il cuore operativo del Capo II sui DPI: dice al datore di lavoro come scegliere, fornire e gestire i dispositivi di protezione individuale. In sintesi:

Co. 1 — Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro: a) analizza e valuta i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche che i DPI devono avere per essere adeguati a quei rischi, tenendo conto anche dei rischi introdotti dai DPI stessi; c) confronta tali caratteristiche con quelle dei dispositivi disponibili sul mercato, sulla base delle informazioni del fabbricante; d) aggiorna la scelta a ogni variazione significativa degli elementi di valutazione. Co. 2 — Individua le condizioni d’uso di ciascun DPI, in particolare la durata, in funzione di: entità del rischio, frequenza dell’esposizione, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del dispositivo. Co. 3 — Fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti dell’art. 76, secondo i criteri individuati con il decreto richiamato dall’art. 79. Co. 4 — Gestisce i DPI nel tempo: a) li mantiene in efficienza e in condizioni d’igiene con manutenzione, riparazioni e sostituzioni; b) ne assicura l’uso solo per gli impieghi previsti, salvo casi eccezionali conformi alle istruzioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili; d) destina ogni DPI a un uso personale (e se più persone devono usarlo, adotta misure igienico-sanitarie adeguate); e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibili in azienda informazioni adeguate su ogni dispositivo; g) stabilisce le procedure di riconsegna e deposito a fine utilizzo; h) assicura una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico addestramento sull’uso corretto e pratico. Co. 5 — L’addestramento è in ogni caso indispensabile: a) per i DPI di terza categoria (quelli che proteggono da danni gravi o permanenti e dalla morte); b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

Cosa significa in pratica

L’articolo 77 smonta un’idea diffusa: che l’obbligo sui DPI si esaurisca nel comprarli e distribuirli. La norma descrive invece un processo in quattro fasi — valutare, scegliere, consegnare, mantenere — che parte dal DVR e non finisce mai davvero.

Il punto di partenza è il rischio residuo. I DPI sono l’ultima barriera, non la prima: come chiarisce l’art. 75, si usano quando i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti con misure tecniche e organizzative. La scelta del dispositivo deve quindi discendere dalla valutazione dei rischi, non dal catalogo del fornitore. Esempio concreto: in una carpenteria, prima si aspirano i fumi di saldatura alla fonte, poi si sceglie il facciale filtrante per ciò che resta — e la classe di protezione (FFP2 o FFP3, filtri specifici) deve essere motivata, non generica.

Il comma 1, lett. b) contiene un dettaglio spesso ignorato: il DPI è a sua volta una fonte di rischio. Guanti che riducono la sensibilità vicino a organi in movimento, otoprotettori che isolano troppo chi lavora tra i carrelli, imbracature di taglia sbagliata: la scelta deve pesare anche questi effetti collaterali. Per orientarsi nella selezione aiutano le indicazioni dell’Allegato VIII e la documentazione del fabbricante, oggi disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/425.

La seconda parte dell’articolo riguarda la vita del DPI in azienda. Mantenere in efficienza significa programmare ispezioni e sostituzioni: un elmetto scaduto, una imbracatura mai ispezionata dopo anni di cantiere, filtri saturi montati su una semimaschera sono violazioni del comma 4, lett. a), esattamente come non aver mai consegnato il dispositivo. Serve poi una regia organizzativa: chi ritira i DPI a fine turno, dove si depositano, come si segnala un dispositivo danneggiato, chi autorizza la sostituzione. Le procedure del comma 4, lett. g) rispondono proprio a queste domande, e conviene formalizzarle come descritto nella guida alla gestione dei DPI.

Infine formazione e addestramento. La formazione sull’uso dei DPI rientra nel percorso generale dell’art. 37, ma il comma 5 aggiunge un obbligo secco: per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori l’addestramento pratico non è una valutazione discrezionale, è sempre dovuto. Vuol dire prova reale del dispositivo, con affiancamento di persona esperta e registrazione: come indossare e regolare un’imbracatura, come verificare la tenuta di un autorespiratore, come inserire correttamente gli inserti auricolari. I dettagli operativi sono nella guida sull’addestramento per i DPI di terza categoria.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario di tutti gli obblighi dell’articolo; la scelta dei DPI e la loro gestione sono attività delegabili a dirigenti ai sensi dell’art. 18, ma la valutazione dei rischi a monte resta sua.
  • Dirigente: risponde degli stessi obblighi nell’ambito delle proprie attribuzioni, incluse le sanzioni dell’art. 87.
  • Preposto: vigila sull’uso effettivo e corretto dei DPI da parte dei lavoratori (art. 19) e interviene su chi non li indossa.
  • Lavoratori: usano i DPI conformemente a formazione e istruzioni, ne hanno cura e segnalano difetti e anomalie secondo l’art. 78.
  • RSPP e medico competente: supportano la scelta tecnica (compatibilità con la mansione, idoneità individuale, problemi di tollerabilità, ad esempio per i facciali filtranti su lavoratori con barba o per gli otoprotettori con dispositivi medici).

Errori comuni

  1. DPI “da catalogo” senza raccordo con il DVR. Scarpe, guanti e occhiali uguali per tutti, indipendentemente dalla mansione: la scelta deve essere motivata rischio per rischio, e aggiornata quando cambiano lavorazioni o sostanze.
  2. Verbale di consegna come unico adempimento. La firma prova la fornitura, non l’informazione, la formazione né l’addestramento: in caso di infortunio la difesa costruita sul solo verbale regge poco.
  3. Addestramento di terza categoria fatto “in aula”. Il comma 5 richiede pratica reale sull’uso del dispositivo; una lezione teorica sull’anticaduta non è addestramento, e dal 2021 l’attività va anche tracciata nel registro (addestramento tracciato).
  4. Manutenzione dimenticata. Nessuna scadenza programmata per ispezioni e sostituzioni: elmetti, imbracature e filtri hanno vita utile limitata indicata dal fabbricante, e mantenerli in efficienza è un obbligo sanzionato quanto la mancata fornitura.
  5. Costo scaricato sui lavoratori. Far acquistare i DPI ai dipendenti o addebitarne l’usura viola il principio per cui le misure di sicurezza non possono comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Domande frequenti sull’art. 77

Basta consegnare i DPI e far firmare il verbale?

No. La consegna documentata è solo un passaggio: l'art. 77 chiede prima una scelta motivata dei dispositivi in base ai rischi residui del DVR, poi informazione sui rischi da cui il DPI protegge, formazione sull'uso corretto e, nei casi previsti, addestramento pratico. Un verbale di consegna senza il resto non mette in regola nessuno.

Quando l'addestramento all'uso dei DPI è obbligatorio per legge?

Il comma 5 lo rende indispensabile in due casi: per tutti i DPI di terza categoria (anticaduta, autorespiratori e in genere i dispositivi che proteggono da danni gravi o mortali) e per i dispositivi di protezione dell'udito. Va svolto in modo pratico da persona esperta e, dopo la L. 215/2021, tracciato nell'apposito registro previsto dall'art. 37.

I DPI possono essere condivisi tra più lavoratori?

La regola è l'uso personale: ogni DPI è destinato a un singolo lavoratore. Se le circostanze impongono l'uso dello stesso dispositivo da parte di più persone — ad esempio imbracature di un carroponte usate a turni — il datore di lavoro deve adottare misure che evitino problemi sanitari e igienici, come la sanificazione tra un uso e l'altro e la verifica di taglie e regolazioni.

Chi paga i DPI e la loro sostituzione?

Sempre il datore di lavoro: fornitura, manutenzione, riparazione e sostituzione sono a suo carico, come ogni misura di sicurezza ai sensi dell'art. 15. Chiedere al lavoratore di comprarsi le scarpe antinfortunistiche o trattenere il costo dei DPI in busta paga è una prassi illegittima.

Approfondisci