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Normativa collegata · Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016

Regolamento (UE) 2016/425 — I DPI immessi sul mercato

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo regolamento

Un DPI protegge solo se è stato progettato, fabbricato e certificato per il rischio che dichiara di coprire. Il Regolamento (UE) 2016/425 disciplina proprio questo versante: fissa i requisiti essenziali di salute e sicurezza che ogni dispositivo deve rispettare prima di essere immesso sul mercato europeo e definisce gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori. Ha sostituito la storica direttiva 89/686/CEE e, trattandosi di un regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento; è pienamente applicabile dal 21 aprile 2018.

Il cuore del sistema è la classificazione dei DPI in tre categorie di rischio: la categoria I per i rischi minimi, la categoria III per i rischi che possono provocare conseguenze mortali o danni irreversibili alla salute, la categoria II per tutto il resto. Più alta è la categoria, più severo è il percorso di certificazione che il fabbricante deve superare.

Il collegamento con il D.Lgs. 81/2008

Regolamento europeo e Testo Unico guardano lo stesso oggetto da due lati diversi: il 2016/425 governa il mercato (chi produce e vende), il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 governa l’uso in azienda (chi compra e fa indossare). Gli artt. 74 e seguenti definiscono cos’è un DPI e quando è obbligatorio, mentre l’art. 76 chiude il cerchio: i DPI forniti ai lavoratori devono essere conformi alla disciplina di prodotto, cioè proprio al Regolamento 2016/425.

Ne discende una conseguenza pratica: il datore di lavoro che acquista un dispositivo non conforme — senza marcatura CE, con certificazione dubbia, privo di istruzioni in italiano — viola anche il Testo Unico, non solo le regole di mercato. L’Allegato VIII offre l’elenco indicativo dei DPI e delle attività per cui possono servire.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Progettazione secondo i requisiti essenziali. Il fabbricante progetta il DPI rispettando i requisiti di salute e sicurezza dell’allegato tecnico del regolamento, di norma applicando le norme armonizzate (le “EN” stampate sul dispositivo) che danno presunzione di conformità.
  2. Valutazione della conformità per categoria. Per la categoria I basta il controllo interno della produzione; per la categoria II serve l’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato; per la categoria III si aggiunge la sorveglianza periodica della produzione, sempre a cura di un organismo notificato.
  3. Marcatura e documenti. Il fabbricante appone la marcatura CE, redige la dichiarazione di conformità UE e correda il DPI di istruzioni nella lingua del Paese di vendita. Sui DPI di terza categoria, accanto alla CE compare il numero dell’organismo notificato che sorveglia la produzione.
  4. Catena di fornitura. Importatori e distributori devono verificare che marcatura, documenti e istruzioni ci siano davvero e conservare la tracciabilità: un DPI non conforme va fermato prima che arrivi allo scaffale.

Cosa controllare in azienda

  • La marcatura CE è presente e leggibile su ogni DPI; sui dispositivi di terza categoria c’è anche il numero a quattro cifre dell’organismo notificato.
  • La dichiarazione di conformità UE è archiviata (fornita col prodotto o scaricata dall’indirizzo indicato nelle istruzioni), insieme alla nota informativa in italiano.
  • La categoria del DPI è coerente con il rischio valutato nel DVR: per i rischi mortali o irreversibili servono dispositivi di terza categoria e il relativo addestramento obbligatorio.
  • Le norme EN riportate sul dispositivo corrispondono al rischio da coprire: un guanto certificato solo per rischio meccanico non protegge dagli agenti chimici, come spiega la guida su scelta e gestione dei DPI.
  • Scadenze e ispezioni sono monitorate per i DPI che le prevedono: imbracature e anticaduta, elmetti, filtri dei respiratori.

Errori comuni

  1. Trattare la marcatura CE come garanzia universale: la CE dice che il DPI è conforme per gli usi dichiarati dal fabbricante, non che protegge dal rischio specifico della vostra lavorazione. La scelta resta responsabilità del datore di lavoro.
  2. Ignorare il salto di categoria degli otoprotettori: con il regolamento la protezione dal rumore nocivo è di terza categoria, quindi scatta l’addestramento previsto dall’art. 77.
  3. Accettare DPI senza istruzioni in italiano: capita con acquisti online o forniture estere; il dispositivo va respinto o integrato prima della consegna ai lavoratori.
  4. Usare DPI oltre la vita utile: un’imbracatura scaduta o un elmetto degradato dai raggi UV è formalmente conforme all’origine ma non protegge più; il regolamento impone al fabbricante di indicare durata e controlli, all’azienda spetta rispettarli.
  5. Delegare tutto al fornitore: la conformità di prodotto è un obbligo del fabbricante, ma la verifica al momento dell’acquisto e la coerenza con il DVR restano in capo all’azienda.

Domande frequenti

Cosa distingue le tre categorie di DPI?

La categoria I copre i rischi minimi (piccole abrasioni, contatto con superfici poco pericolose) e ammette l'autocertificazione del fabbricante. La categoria III riguarda i rischi che possono causare morte o danni irreversibili — cadute dall'alto, sostanze pericolose, carenza di ossigeno, rumore nocivo — e richiede l'esame UE del tipo più la sorveglianza continua della produzione da parte di un organismo notificato. La categoria II raccoglie tutto ciò che non rientra nelle altre due.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione di conformità UE dei DPI?

Deve assicurarsi che ogni DPI acquistato sia marcato CE e accompagnato dalle istruzioni del fabbricante in italiano. La dichiarazione di conformità UE può essere fornita insieme al DPI oppure resa disponibile all'indirizzo internet indicato nelle istruzioni: in entrambi i casi conviene archiviarla, perché è il documento che l'organo di vigilanza chiede per primo.

Gli otoprotettori richiedono l'addestramento?

Sì. Con il Regolamento 2016/425 la protezione dal rumore nocivo è rientrata tra i rischi di categoria III, e l'art. 77 del Testo Unico impone l'addestramento per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito. La sola consegna con firma del verbale non basta: serve una sessione pratica tracciata.

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