D.Lgs. 81/2008 · Allegato VIII
Dispositivi di protezione individuale: indicazioni generali e schema per l'inventario dei rischi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato VIII
Il Titolo III, Capo II (artt. 74-79) disciplina l’uso dei dispositivi di protezione individuale. L’art. 79 rinvia espressamente all’Allegato VIII per l’individuazione e l’uso dei DPI: è la “cassetta degli attrezzi” con cui tradurre la valutazione dei rischi in una dotazione concreta, mansione per mansione. Non impone dispositivi specifici: fornisce indicazioni generali, uno schema per l’inventario dei rischi ed elenchi indicativi di dispositivi e attività.
Cosa contiene, in pratica
Indicazioni di carattere generale
L’allegato ricorda la logica dell’art. 75: il DPI è l’ultima barriera, da adottare quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o riorganizzazione del lavoro. Contiene inoltre indicazioni su protezioni particolari (ad esempio per il capo, l’udito e le vie respiratorie) e sull’esigenza che il dispositivo sia adeguato al rischio, alle condizioni del posto di lavoro e all’utilizzatore.
Lo schema per l’inventario dei rischi
È il cuore operativo: una matrice che incrocia le parti del corpo con le famiglie di rischio (fisici, chimici, biologici). Compilarla per ogni mansione rende sistematica la scelta e difendibile il DVR.
| Parte del corpo | Esempi di rischio | Esempi di DPI |
|---|---|---|
| Capo (cranio) | caduta di oggetti, urti | elmetto, casco antiurto |
| Udito | rumore | cuffie, inserti auricolari |
| Occhi e viso | proiezione di schegge, schizzi chimici, radiazioni | occhiali, visiere, schermi per saldatura |
| Vie respiratorie | polveri, fumi, gas, aerosol | facciali filtranti, semimaschere, autorespiratori |
| Mani e braccia | tagli, agenti chimici, vibrazioni, calore | guanti per rischio specifico |
| Piedi e gambe | schiacciamento, perforazione, scivolamento | calzature di sicurezza S1-S3, stivali |
| Corpo intero / pelle | caduta dall’alto, agenti chimici, intemperie, investimento | imbracature, tute, indumenti ad alta visibilità |
Elenchi indicativi di DPI e di attività
Seguono due elenchi dichiaratamente non esaurienti: i tipi di dispositivi disponibili per ciascuna parte del corpo e le attività che tipicamente li richiedono (lavori edili, saldatura, movimentazione in magazzino, lavori con agenti chimici, macellazione, lavori in quota e così via). Sono utili come promemoria: se la vostra lavorazione compare nell’elenco e il DVR non prevede alcun DPI, la scelta va motivata bene.
Criteri di valutazione dei dispositivi
L’ultima parte fornisce indicazioni per valutare i singoli dispositivi: rischi da coprire, requisiti prestazionali, fattori di comfort e di compatibilità con la mansione (un otoprotettore che isola troppo può diventare esso stesso un pericolo, un guanto troppo spesso compromette la presa). I requisiti di fabbricazione e le classi di protezione puntuali sono definiti dalle norme tecniche armonizzate e dal Regolamento (UE) 2016/425: per i valori specifici si rinvia al testo ufficiale dell’allegato e alle norme di prodotto richiamate.
Come usarlo in azienda
- Inventario dei rischi residui per mansione, con lo schema dell’allegato: cosa resta dopo prevenzione e protezione collettiva.
- Definizione dei requisiti: per ogni rischio residuo, quale prestazione deve garantire il DPI (marcatura CE, norma tecnica, classe di protezione).
- Scelta e consegna documentata, con verbale firmato e istruzioni d’uso comprensibili.
- Formazione, addestramento e vigilanza: l’art. 77 impone l’addestramento per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori; il preposto verifica l’uso effettivo.
- Manutenzione e sostituzione secondo le indicazioni del fabbricante, con scadenze inserite nello scadenzario aziendale.
Esempio concreto: in una carpenteria metallica lo schema porta rapidamente a occhiali per la molatura, schermo per la saldatura, guanti antitaglio per la lamiera, otoprotettori nelle aree rumorose e calzature di sicurezza per tutti; per il verniciatore aggiunge la protezione delle vie respiratorie con filtri adatti ai solventi usati.
Errori comuni
- Usare l’allegato come catalogo invece che come metodo: comprare “il kit standard” senza inventario dei rischi produce dotazioni generiche, spesso inadeguate al rischio reale.
- Saltare la gerarchia delle misure: consegnare DPI per non affrontare la protezione collettiva (ad esempio otoprotettori al posto dell’insonorizzazione valutabile) espone a contestazioni sulla valutazione.
- Ignorare comfort e compatibilità: un DPI scomodo non viene indossato; la valutazione deve considerare anche l’utilizzatore, come chiede l’allegato stesso.
- Nessuna prova documentale: senza verbale di consegna, formazione e addestramento tracciato, in caso di infortunio è difficile dimostrare l’adempimento; le violazioni del Capo II sono sanzionate penalmente secondo gli importi previsti dal decreto.
- DPI scaduti o mai ispezionati: imbracature e dispositivi anticaduta hanno vita utile e ispezioni periodiche; un dispositivo integro all’apparenza può essere fuori uso da anni.
Domande frequenti
L'Allegato VIII è un elenco obbligatorio o indicativo?
È dichiaratamente indicativo e non esauriente: serve da traccia per la valutazione, non da checklist chiusa. L'obbligo vero resta quello degli artt. 75-77: fornire i DPI adeguati ai rischi effettivamente presenti in azienda, anche se non compaiono negli elenchi dell'allegato.
Basta consegnare i DPI elencati nell'Allegato VIII per essere in regola?
No. La consegna è solo un passaggio: il datore di lavoro deve prima verificare che il rischio non sia eliminabile con misure tecniche od organizzative, poi scegliere DPI conformi e adeguati, informarne e formarne i lavoratori e vigilare sull'uso effettivo. Per i DPI di terza categoria e gli otoprotettori serve anche l'addestramento.
Chi sceglie concretamente i DPI in azienda?
La scelta spetta al datore di lavoro, che in pratica si avvale del RSPP e, per gli aspetti sanitari, del medico competente; il RLS va consultato. L'Allegato VIII offre lo schema di lavoro: incrociare rischi e parti del corpo, poi individuare il dispositivo con i requisiti prestazionali adatti.
Approfondisci
- ArticoloArt. 77 — Obblighi del datore di lavoro
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione
- GuidaDPI di terza categoria: l’addestramento obbligatorio
- GuidaFacciali filtranti e respiratori: quale protezione scegliere
- GuidaImbracature e anticaduta: scelta e ispezione
- NormaRegolamento (UE) 2016/425 — I DPI immessi sul mercato