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TUS

Titolo III · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 73 — Informazione, formazione e addestramento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 73 chiude il Capo I del Titolo III con l’obbligo che rende effettive tutte le misure tecniche sulle attrezzature: chi le usa deve sapere come farlo. In sintesi:

Co. 1 — Per ogni attrezzatura messa a disposizione, il datore di lavoro assicura che i lavoratori incaricati del suo uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, con riferimento alle condizioni di impiego e alle situazioni anormali prevedibili. Co. 2 — L’informazione riguarda anche i rischi delle attrezzature presenti nell’ambiente immediatamente circostante, pure se il lavoratore non le usa direttamente, e i cambiamenti che le interessano. Co. 3 — Informazioni e istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Co. 4 — Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (quelle dell’art. 71, co. 7), i lavoratori incaricati ricevono una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne un uso idoneo e sicuro anche rispetto ai rischi per le altre persone. Co. 4-bis — L’obbligo di abilitazione vale anche per il datore di lavoro che fa uso in prima persona delle attrezzature per cui è richiesta (comma introdotto dalla L. 215/2021). Co. 5 — Un Accordo Stato-Regioni individua le attrezzature per le quali serve una specifica abilitazione degli operatori, oltre a modalità di riconoscimento, soggetti formatori, durata e requisiti minimi dei corsi.

Cosa significa in pratica

L’art. 73 è il ponte tra la parte “hardware” del Titolo III — attrezzature conformi, manutenute, verificate secondo l’art. 71 — e la parte umana: la macchina più sicura del mondo diventa pericolosa in mano a chi non è stato preparato a usarla. Dopo un infortunio con un’attrezzatura, le domande dell’organo di vigilanza sono sempre due: la macchina era idonea? L’operatore era formato e, dove richiesto, abilitato?

Il sistema si articola su tre livelli:

  1. Informazione e istruzione per tutti gli utilizzatori (co. 1-3): ogni lavoratore incaricato dell’uso deve conoscere le condizioni di impiego previste, i limiti della macchina e cosa fare nelle situazioni anomale prevedibili — inceppamento, blocco, allarme, manovra di emergenza. Le istruzioni operative, di regola ricavate dal manuale d’uso del fabbricante, vanno rese fruibili: procedure sintetiche a bordo macchina funzionano meglio di un manuale di trecento pagine chiuso in ufficio.
  2. Informazione anche per chi lavora vicino (co. 2): il magazziniere a terra deve conoscere i rischi del carrello elevatore che gli passa accanto anche se non lo guiderà mai. È un obbligo spesso dimenticato, decisivo negli ambienti promiscui: aree di transito, reparti con mezzi in movimento, cantieri.
  3. Formazione specifica e abilitazione per le attrezzature critiche (co. 4-5): per le attrezzature individuate dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 — carrelli elevatori, PLE, gru, carriponte, escavatori, trattori e altre — serve un vero e proprio corso abilitante, con modulo teorico e modulo pratico, verifica finale e aggiornamento quinquennale. Il nuovo accordo ha sostituito quello del 22 febbraio 2012, i cui attestati restano validi. È il cosiddetto “patentino”: la disciplina di dettaglio è raccolta nella guida ai patentini per le attrezzature.

Un esempio concreto: un’azienda logistica assume un nuovo carrellista. Non basta la formazione specifica ex art. 37 sul rischio della mansione: servono l’abilitazione alla conduzione del carrello elevatore in corso di validità, l’addestramento pratico sul mezzo effettivamente in uso (che può differire da quello del corso) e l’informazione sulle regole di circolazione interne. L’addestramento, come per ogni altra attività pratica, va oggi tracciato in apposito registro.

La novità più rilevante degli ultimi anni è il comma 4-bis: la L. 215/2021 ha chiuso una scappatoia diffusa nelle micro imprese, dove il titolare usava personalmente muletto o PLE senza alcuna abilitazione. Oggi il datore di lavoro utilizzatore deve possedere lo stesso patentino richiesto ai suoi dipendenti.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente, secondo l’organizzazione aziendale): garantisce informazione, formazione e addestramento per ogni attrezzatura, verifica il possesso e la validità delle abilitazioni prima di adibire il lavoratore all’uso e, se usa lui stesso attrezzature “da patentino”, si abilita a sua volta.
  • Preposto: sorveglia che le attrezzature siano usate solo da lavoratori incaricati e formati; far salire sul mezzo un collega privo di abilitazione è una delle contestazioni più frequenti a suo carico.
  • Lavoratori: usano le attrezzature conformemente alla formazione ricevuta e alle istruzioni (art. 20); non possono utilizzare di propria iniziativa attrezzature per le quali non sono stati incaricati e preparati.
  • Soggetti formatori accreditati: erogano i corsi di abilitazione secondo i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni, con verifiche teoriche e pratiche.

Errori comuni

  1. Confondere formazione ex art. 37 e formazione ex art. 73. Sono obblighi distinti e cumulativi: l’attestato “rischio medio” non copre l’uso del carrello elevatore, e viceversa il patentino non sostituisce la formazione generale e specifica.
  2. Patentini scaduti o mai aggiornati. L’abilitazione ha una validità limitata e richiede l’aggiornamento periodico previsto dall’Accordo: un’abilitazione scaduta equivale, in sede ispettiva, a un’abilitazione mancante.
  3. Il titolare che “fa da sé”. Dopo il comma 4-bis, il datore di lavoro che usa attrezzature soggette ad abilitazione senza possederla commette una violazione diretta e sanzionata dell’art. 73.
  4. Addestramento solo a parole. L’affiancamento pratico sull’attrezzatura specifica va svolto da persona esperta e documentato nel registro: senza traccia scritta, per l’organo di vigilanza non è mai avvenuto.
  5. Dimenticare chi lavora accanto alle macchine. Informare solo i conducenti e non il personale a terra viola il comma 2 ed è una concausa ricorrente negli investimenti da mezzi in movimento.
  6. Istruzioni incomprensibili. Manuali solo in italiano per squadre multilingue, o procedure scritte in gergo tecnico: il comma 3 chiede comprensibilità effettiva, non consegna formale.

Domande frequenti sull’art. 73

  • Quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione (il cosiddetto patentino)?

    L'elenco è fissato dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, attuativo del comma 5, che ha sostituito quello del 22 febbraio 2012: carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili e gru per autocarro, trattori agricoli o forestali, escavatori, pale caricatrici e terne, pompe per calcestruzzo e, dal 2025, carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e raccoglifrutta. Serve un corso abilitante in presenza con verifica finale, da aggiornare ogni cinque anni.

  • Anche il datore di lavoro che usa il muletto deve avere l'abilitazione?

    Sì. Il comma 4-bis, introdotto dalla L. 215/2021, estende espressamente l'obbligo di abilitazione al datore di lavoro che utilizza in prima persona le attrezzature per le quali il comma 5 la richiede. È una situazione tipica delle piccole imprese: il titolare che sale sul carrello elevatore senza patentino viola direttamente l'art. 73.

  • La formazione generale e specifica dell'art. 37 copre anche l'uso delle attrezzature?

    No, i due obblighi si sommano. La formazione dell'art. 37 riguarda i rischi della mansione nel suo complesso, mentre l'art. 73 richiede informazione, formazione e addestramento mirati sulla singola attrezzatura effettivamente usata, sulle sue condizioni di impiego e sulle situazioni anomale prevedibili. Un attestato di formazione specifica "rischio medio" non dimostra, da solo, che il lavoratore sappia usare in sicurezza una determinata macchina.

  • Come comportarsi con lavoratori stranieri che devono usare attrezzature?

    Il comma 3 impone che informazioni e istruzioni d'uso risultino comprensibili ai lavoratori interessati: non basta consegnare il manuale in italiano. In pratica occorre verificare la comprensione linguistica prima del corso e, se necessario, ricorrere a materiali tradotti, pittogrammi, interpreti o affiancamento pratico documentato.