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TUS

Titolo III · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 73 — Informazione, formazione e addestramento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 73 chiude il Capo I del Titolo III con l’obbligo che rende effettive tutte le misure tecniche sulle attrezzature: chi le usa deve sapere come farlo. In sintesi:

Co. 1 — Per ogni attrezzatura messa a disposizione, il datore di lavoro assicura che i lavoratori incaricati del suo uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, con riferimento alle condizioni di impiego e alle situazioni anormali prevedibili. Co. 2 — L’informazione riguarda anche i rischi delle attrezzature presenti nell’ambiente immediatamente circostante, pure se il lavoratore non le usa direttamente, e i cambiamenti che le interessano. Co. 3 — Informazioni e istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Co. 4 — Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (quelle dell’art. 71, co. 7), i lavoratori incaricati ricevono una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne un uso idoneo e sicuro anche rispetto ai rischi per le altre persone. Co. 4-bis — L’obbligo di abilitazione vale anche per il datore di lavoro che fa uso in prima persona delle attrezzature per cui è richiesta (comma introdotto dalla L. 215/2021). Co. 5 — Un Accordo Stato-Regioni individua le attrezzature per le quali serve una specifica abilitazione degli operatori, oltre a modalità di riconoscimento, soggetti formatori, durata e requisiti minimi dei corsi.

Cosa significa in pratica

L’art. 73 è il ponte tra la parte “hardware” del Titolo III — attrezzature conformi, manutenute, verificate secondo l’art. 71 — e la parte umana: la macchina più sicura del mondo diventa pericolosa in mano a chi non è stato preparato a usarla. Dopo un infortunio con un’attrezzatura, le domande dell’organo di vigilanza sono sempre due: la macchina era idonea? L’operatore era formato e, dove richiesto, abilitato?

Il sistema si articola su tre livelli:

  1. Informazione e istruzione per tutti gli utilizzatori (co. 1-3): ogni lavoratore incaricato dell’uso deve conoscere le condizioni di impiego previste, i limiti della macchina e cosa fare nelle situazioni anomale prevedibili — inceppamento, blocco, allarme, manovra di emergenza. Le istruzioni operative, di regola ricavate dal manuale d’uso del fabbricante, vanno rese fruibili: procedure sintetiche a bordo macchina funzionano meglio di un manuale di trecento pagine chiuso in ufficio.
  2. Informazione anche per chi lavora vicino (co. 2): il magazziniere a terra deve conoscere i rischi del carrello elevatore che gli passa accanto anche se non lo guiderà mai. È un obbligo spesso dimenticato, decisivo negli ambienti promiscui: aree di transito, reparti con mezzi in movimento, cantieri.
  3. Formazione specifica e abilitazione per le attrezzature critiche (co. 4-5): per le attrezzature individuate dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 — carrelli elevatori, PLE, gru, escavatori, trattori e altre — serve un vero e proprio corso abilitante, con moduli teorici e pratici, verifica finale e aggiornamento periodico. È il cosiddetto “patentino”: la disciplina di dettaglio è raccolta nella guida ai patentini per le attrezzature.

Un esempio concreto: un’azienda logistica assume un nuovo carrellista. Non basta la formazione specifica ex art. 37 sul rischio della mansione: servono l’abilitazione alla conduzione del carrello elevatore in corso di validità, l’addestramento pratico sul mezzo effettivamente in uso (che può differire da quello del corso) e l’informazione sulle regole di circolazione interne. L’addestramento, come per ogni altra attività pratica, va oggi tracciato in apposito registro.

La novità più rilevante degli ultimi anni è il comma 4-bis: la L. 215/2021 ha chiuso una scappatoia diffusa nelle micro imprese, dove il titolare usava personalmente muletto o PLE senza alcuna abilitazione. Oggi il datore di lavoro utilizzatore deve possedere lo stesso patentino richiesto ai suoi dipendenti.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente, secondo l’organizzazione aziendale): garantisce informazione, formazione e addestramento per ogni attrezzatura, verifica il possesso e la validità delle abilitazioni prima di adibire il lavoratore all’uso e, se usa lui stesso attrezzature “da patentino”, si abilita a sua volta.
  • Preposto: sorveglia che le attrezzature siano usate solo da lavoratori incaricati e formati; far salire sul mezzo un collega privo di abilitazione è una delle contestazioni più frequenti a suo carico.
  • Lavoratori: usano le attrezzature conformemente alla formazione ricevuta e alle istruzioni (art. 20); non possono utilizzare di propria iniziativa attrezzature per le quali non sono stati incaricati e preparati.
  • Soggetti formatori accreditati: erogano i corsi di abilitazione secondo i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni, con verifiche teoriche e pratiche.

Errori comuni

  1. Confondere formazione ex art. 37 e formazione ex art. 73. Sono obblighi distinti e cumulativi: l’attestato “rischio medio” non copre l’uso del carrello elevatore, e viceversa il patentino non sostituisce la formazione generale e specifica.
  2. Patentini scaduti o mai aggiornati. L’abilitazione ha una validità limitata e richiede l’aggiornamento periodico previsto dall’Accordo: un’abilitazione scaduta equivale, in sede ispettiva, a un’abilitazione mancante.
  3. Il titolare che “fa da sé”. Dopo il comma 4-bis, il datore di lavoro che usa attrezzature soggette ad abilitazione senza possederla commette una violazione diretta e sanzionata dell’art. 73.
  4. Addestramento solo a parole. L’affiancamento pratico sull’attrezzatura specifica va svolto da persona esperta e documentato nel registro: senza traccia scritta, per l’organo di vigilanza non è mai avvenuto.
  5. Dimenticare chi lavora accanto alle macchine. Informare solo i conducenti e non il personale a terra viola il comma 2 ed è una concausa ricorrente negli investimenti da mezzi in movimento.
  6. Istruzioni incomprensibili. Manuali solo in italiano per squadre multilingue, o procedure scritte in gergo tecnico: il comma 3 chiede comprensibilità effettiva, non consegna formale.

Domande frequenti sull’art. 73

Quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione (il cosiddetto patentino)?

L'elenco è fissato dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, attuativo del comma 5: tra le principali, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili e gru su autocarro, trattori agricoli o forestali, escavatori, pale caricatrici e terne, pompe per calcestruzzo. Per queste attrezzature non basta la formazione generica: serve un corso abilitante con parte teorica, parte pratica e verifica finale, da aggiornare periodicamente.

Anche il datore di lavoro che usa il muletto deve avere l'abilitazione?

Sì. Il comma 4-bis, introdotto dalla L. 215/2021, estende espressamente l'obbligo di abilitazione al datore di lavoro che utilizza in prima persona le attrezzature per le quali il comma 5 la richiede. È una situazione tipica delle piccole imprese: il titolare che sale sul carrello elevatore senza patentino viola direttamente l'art. 73.

La formazione generale e specifica dell'art. 37 copre anche l'uso delle attrezzature?

No, i due obblighi si sommano. La formazione dell'art. 37 riguarda i rischi della mansione nel suo complesso, mentre l'art. 73 richiede informazione, formazione e addestramento mirati sulla singola attrezzatura effettivamente usata, sulle sue condizioni di impiego e sulle situazioni anomale prevedibili. Un attestato di formazione specifica "rischio medio" non dimostra, da solo, che il lavoratore sappia usare in sicurezza una determinata macchina.

Come comportarsi con lavoratori stranieri che devono usare attrezzature?

Il comma 3 impone che informazioni e istruzioni d'uso risultino comprensibili ai lavoratori interessati: non basta consegnare il manuale in italiano. In pratica occorre verificare la comprensione linguistica prima del corso e, se necessario, ricorrere a materiali tradotti, pittogrammi, interpreti o affiancamento pratico documentato.

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