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TUS

Titolo I · Capo II — Sistema istituzionale

Art. 9 — Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 9 individua gli enti pubblici nazionali che affiancano Ministeri e Regioni nel sistema istituzionale della prevenzione, definendone i compiti. In sintesi:

Co. 1 — L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA esercitano le proprie attività in una logica di sistema, in coordinamento tra loro e con le altre istituzioni competenti. Tra le attività svolte in forma coordinata: l’elaborazione dei rispettivi piani di attività, la consulenza alle aziende — con particolare riguardo a piccole, medie e micro imprese —, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi, la formazione per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, la promozione della cultura della salute e sicurezza e la partecipazione all’elaborazione di norme tecniche e buone prassi. Commi successivi — A ciascun ente sono poi attribuiti compiti propri: all’ISPESL le funzioni di organo tecnico-scientifico (ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, documentazione); all’INAIL le attività legate all’assicurazione contro gli infortuni, la raccolta e l’elaborazione dei dati su infortuni e malattie professionali, gli interventi di sostegno economico alle imprese che investono in prevenzione; all’IPSEMA le corrispondenti funzioni per il settore marittimo. La norma precisa che le attività si svolgono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Un’avvertenza indispensabile per leggere l’articolo oggi: nel 2010 il D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010) ha soppresso ISPESL e IPSEMA, trasferendone le funzioni all’INAIL. L’art. 9 non è stato abrogato, ma i riferimenti ai tre enti vanno intesi come riferiti all’INAIL, divenuto il polo unico pubblico per assicurazione, ricerca e prevenzione.

Cosa significa in pratica

L’art. 9 è la faccia “di supporto” dello Stato in materia di sicurezza. Mentre l’art. 13 stabilisce chi controlla e sanziona (ASL e Ispettorato del lavoro), l’art. 9 stabilisce chi aiuta: consulenza, formazione, ricerca, dati, incentivi economici. Il legislatore ha voluto tenere separate le due funzioni, e per l’azienda questa distinzione è preziosa: rivolgersi all’INAIL per un finanziamento o un chiarimento tecnico non equivale ad “autodenunciarsi” a un organo di vigilanza.

Per un datore di lavoro, i canali concreti aperti da questo articolo sono almeno quattro:

  • Sostegno economico: i bandi ISI finanziano a fondo perduto progetti di miglioramento della sicurezza (sostituzione di macchine obsolete, rimozione amianto, sistemi di gestione), in attuazione del raccordo tra l’art. 9 e le attività promozionali dell’art. 11.
  • Riduzione del premio assicurativo: con il modello OT23 l’azienda che documenta interventi migliorativi oltre gli obblighi di legge ottiene uno sconto sul tasso INAIL. È il meccanismo con cui la prevenzione “ripaga” anche economicamente.
  • Dati e ricerca: le banche dati INAIL su infortuni e malattie professionali — che alimentano anche il SINP dell’art. 8 — sono una fonte utile per orientare la valutazione dei rischi: sapere come ci si infortuna nel proprio comparto aiuta a scrivere un DVR realistico.
  • Consulenza e materiali tecnici: linee guida, quaderni tecnici, software di calcolo e supporto rivolti soprattutto a piccole, medie e micro imprese, che raramente dispongono di strutture interne di prevenzione.

L’assorbimento dell’ISPESL ha avuto anche un effetto operativo molto concreto: le prime verifiche periodiche di attrezzature come apparecchi di sollevamento e attrezzature in pressione, un tempo di competenza ISPESL, oggi si richiedono all’INAIL. Se in azienda gestisci gru, carriponte o serbatoi in pressione, l’interlocutore pubblico per la prima verifica è il risultato diretto di questa riorganizzazione.

Insieme all’art. 10, che disciplina informazione e assistenza da parte di Regioni, ASL e altri soggetti pubblici, l’art. 9 completa il quadro del “sistema istituzionale” del Capo II: un insieme di soggetti che dovrebbe rendere la prevenzione non solo un obbligo, ma anche un’attività assistita e incentivata.

Obblighi e soggetti coinvolti

L’art. 9 non impone obblighi alle aziende: è una norma di organizzazione amministrativa. I soggetti coinvolti sono:

  • INAIL: oggi destinatario unico delle funzioni dell’articolo — assicurazione, ricerca, consulenza, formazione, banche dati, incentivi, verifiche tecniche di prima istanza.
  • Ministeri, Regioni e Province autonome: coordinano gli indirizzi entro cui gli enti operano, nella “logica di sistema” richiamata dal comma 1.
  • Aziende e servizi di prevenzione: non hanno obblighi, ma opportunità: finanziamenti, sconti tariffari, strumenti tecnici e formativi. Ignorarle è legittimo, ma spesso antieconomico.

Errori comuni

  1. Confondere assistenza e vigilanza. L’INAIL che eroga consulenza o finanziamenti non è l’organo che ispeziona: quel ruolo spetta ad ASL e Ispettorato ex art. 13. Rinunciare al supporto pubblico “per non attirare controlli” è un timore infondato.
  2. Cercare ancora ISPESL o IPSEMA. Moduli, richieste di verifica e riferimenti a questi enti vanno indirizzati all’INAIL: documenti aziendali che citano ancora l’ISPESL come interlocutore sono il segnale di un sistema documentale non aggiornato.
  3. Ignorare gli incentivi. Molte imprese finanziano interamente da sé interventi che i bandi ISI avrebbero coperto in parte rilevante, o pagano un premio pieno pur avendo i requisiti per l’OT23. L’art. 9 esiste anche per questo: usarlo conviene.

Domande frequenti sull’art. 9

ISPESL e IPSEMA esistono ancora?

No. Entrambi gli enti sono stati soppressi nel 2010 dal D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010) e le loro funzioni sono state trasferite all'INAIL. I riferimenti a ISPESL e IPSEMA contenuti nell'art. 9 vanno quindi letti oggi come riferiti all'INAIL, che ha assorbito anche le attività di ricerca e quelle del settore marittimo.

L'INAIL può fare ispezioni in azienda in base all'art. 9?

No: l'art. 9 attribuisce agli enti compiti di consulenza, assistenza, formazione e ricerca, non di vigilanza. Il controllo sull'applicazione della normativa spetta alle ASL e, per i casi previsti, all'Ispettorato del lavoro, secondo l'art. 13. Sono due funzioni volutamente separate: chi ti assiste non è chi ti sanziona.

Cosa può chiedere concretamente un'azienda all'INAIL?

Oltre alle prestazioni assicurative dopo un infortunio, l'azienda può accedere a strumenti di prevenzione: i finanziamenti dei bandi ISI per progetti di miglioramento della sicurezza, la riduzione del tasso di premio con il modello OT23, materiali informativi, banche dati sugli infortuni e supporto tecnico, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

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