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TUS

Titolo XI · Capo II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 289 — Prevenzione e protezione contro le esplosioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 289 apre il Capo II del Titolo XI e detta il principio cardine della protezione contro le esplosioni. In sintesi:

Co. 1 — Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela dell’art. 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività. Nell’assolvere tali obblighi tiene conto del documento sulla protezione contro le esplosioni dell’art. 294. Co. 2 — Le misure sono volte, in ordine di priorità, a: impedire che si formino atmosfere esplosive; quando la natura dell’attività non lo consente, evitare l’accensione di atmosfere esplosive; attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire salute e sicurezza dei lavoratori. Co. 3 — Se necessario, tali misure sono combinate con altre contro la propagazione delle esplosioni e vanno riesaminate periodicamente e ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Tre commi che traducono in obbligo giuridico la logica dell’ingegneria antideflagrante: prima si toglie il combustibile, poi si tolgono gli inneschi, infine si limita il danno.

Cosa significa in pratica

Un’atmosfera esplosiva si forma quando una sostanza infiammabile — gas, vapore, nebbia o polvere — si mescola all’aria in una concentrazione compresa tra il limite inferiore e quello superiore di esplodibilità. Non è un problema riservato alla grande chimica: la trovi nel silo di un mulino, nella cabina di verniciatura di una carrozzeria, nel locale di stoccaggio delle bombole GPL, nell’aspirazione delle polveri di una falegnameria. L’art. 289 dice a chi gestisce queste attività cosa deve ottenere, lasciando alla valutazione dei rischi il compito di stabilire come.

La sequenza del comma 2 è la chiave operativa e va letta come una scala di priorità, non come un menù.

  1. Impedire la formazione dell’atmosfera esplosiva. È la misura migliore, perché elimina il pericolo alla radice. In pratica significa sostituire una sostanza infiammabile con una meno pericolosa, lavorare in ambiente inertizzato con azoto, ventilare per tenere le concentrazioni sotto il limite di esplodibilità, mantenere pulite le superfici per evitare accumuli di polvere combustibile.
  2. Evitare l’accensione. Quando l’atmosfera esplosiva non si può escludere, si agisce sulle sorgenti di innesco: apparecchiature elettriche e meccaniche conformi alla direttiva ATEX per la zona classificata, controllo delle scariche elettrostatiche, divieto di fiamme libere e lavori a caldo senza permesso, messa a terra delle parti metalliche.
  3. Attenuare gli effetti. Se un’esplosione resta possibile, si limita il danno: pannelli di sfogo (venting), sistemi di soppressione, dischi di rottura, disaccoppiamento per fermare la propagazione da un apparecchio all’altro, distanze di sicurezza e strutture resistenti.

Il comma 1 àncora tutto alla valutazione dei rischi di esplosione dell’art. 290 e al documento sulla protezione contro le esplosioni dell’art. 294: le misure non si improvvisano, ma discendono da un’analisi documentata delle sostanze presenti, delle aree dove possono formarsi le atmosfere e della loro classificazione in zone. Chi si occupa della valutazione ATEX sa che l’art. 289 è la cornice entro cui quelle scelte tecniche acquistano senso.

Il comma 3 aggiunge una nota che i giudici valorizzano: le misure vanno riesaminate. Un impianto modificato, una nuova sostanza introdotta, un cambio di ciclo produttivo riaprono la partita. Una protezione dimensionata dieci anni fa su un processo ormai diverso, sulla carta esiste; nella sostanza non protegge più.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario diretto dell’obbligo. Adotta le misure tecniche e organizzative, tenendo conto del documento sulla protezione contro le esplosioni. La responsabilità è la stessa della valutazione dei rischi: non delegabile nella sua titolarità.
  • Dirigente: risponde in solido con il datore di lavoro dell’attuazione delle misure nell’ambito delle proprie competenze, ed è espressamente sanzionabile dall’art. 296.
  • RSPP e consulenti tecnici: supportano la valutazione dei rischi di esplosione e la scelta delle misure, ma la decisione finale resta del datore di lavoro.
  • Preposti e lavoratori: attuano le procedure operative (permessi di lavoro a caldo, pulizia, corretto uso delle attrezzature ATEX); il preposto ha un proprio regime sanzionatorio nell’art. 297.

Errori comuni

  1. Saltare la gerarchia del comma 2. Installare attrezzature antideflagranti costose senza prima chiedersi se l’atmosfera esplosiva si possa evitare del tutto (ventilazione, inertizzazione, pulizia): la norma chiede di partire dalla prevenzione alla fonte, non dalla protezione.
  2. Ignorare le polveri. Molte aziende associano il rischio esplosione solo a gas e solventi e dimenticano le polveri combustibili di legno, farine, zuccheri, metalli. L’accumulo di polvere sottile su travi e macchinari è una delle cause più sottovalutate di esplosione secondaria.
  3. Misure “congelate” nel tempo. Non riesaminare le misure dopo una modifica di impianto o di processo viola il comma 3 e, in caso di evento, pesa in modo determinante sulla posizione del datore di lavoro.
  4. Scollegare l’art. 289 dal documento ATEX. Adottare misure che non trovano riscontro nel documento dell’art. 294, o redigere un documento che non descrive le misure effettivamente in atto: l’ispezione cerca proprio la coerenza tra ciò che è scritto e ciò che si vede in reparto.

Domande frequenti sull’art. 289

Chi deve applicare l'art. 289?

Ogni datore di lavoro nelle cui attività possono formarsi atmosfere esplosive, cioè miscele di aria e sostanze infiammabili (gas, vapori, nebbie o polveri) capaci di propagare la combustione dopo l'accensione. Rientrano molte lavorazioni ordinarie: verniciature, molitura di cereali, lavorazione del legno, distribuzione di carburanti, impianti a gas.

Che rapporto c'è tra l'art. 289 e la valutazione dei rischi di esplosione?

L'art. 289 presuppone la valutazione dei rischi di esplosione dell'art. 290: le misure di prevenzione e protezione si scelgono sulla base di quella valutazione e confluiscono nel documento sulla protezione contro le esplosioni dell'art. 294. Senza valutazione, le misure dell'art. 289 non hanno un fondamento tecnico.

In che ordine vanno adottate le misure?

Il comma 2 fissa una gerarchia precisa: prima impedire che si formino atmosfere esplosive; se ciò non è possibile per la natura dell'attività, evitare che si accendano; in ogni caso attenuare gli effetti di un'eventuale esplosione. È lo stesso principio dei DPI: la protezione interviene solo dove la prevenzione alla fonte non basta.

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