Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Art. 252 — Misure igieniche
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 252 traduce in regole igieniche quotidiane la difesa dalle fibre di amianto: dopo le misure tecniche dell’art. 251, qui il legislatore disciplina aree di lavoro, pause, indumenti e pulizia dell’equipaggiamento.
Co. 1 — Fermo restando il regime delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (art. 249, co. 2), per tutte le attività dell’art. 246 il datore di lavoro adotta misure appropriate affinché: a) i luoghi delle lavorazioni siano delimitati e segnalati con appositi cartelli, accessibili solo ai lavoratori che devono entrarvi per lavoro o funzione, e soggetti al divieto di fumare; b) esistano aree speciali dove mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) i lavoratori dispongano di adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) tali indumenti restino all’interno dell’impresa: possono uscire solo in contenitori chiusi, diretti a lavanderie attrezzate per queste operazioni, quando l’impresa non lava in proprio o non usa indumenti monouso; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti separatamente dagli abiti civili; f) in caso di operazioni in ambienti polverosi siano disponibili impianti sanitari adeguati, provvisti di docce; g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali dedicati, controllato e pulito dopo ogni uso, e quello difettoso o deteriorato venga riparato o sostituito prima del successivo utilizzo.
Co. 2 — Gli oneri delle misure igieniche non possono essere a carico dei lavoratori.
Un solo articolo, ma copre l’intera giornata dell’addetto: dove lavora, dove mangia, cosa indossa, come si lava, dove finisce la tuta a fine turno e chi paga tutto questo.
Cosa significa in pratica
Il filo conduttore è uno: le fibre non devono uscire dall’area di lavoro — né attaccate agli abiti, né sul panino consumato in zona contaminata, né dentro la sigaretta accesa con le mani sporche. L’amianto non dà segnali immediati: la contaminazione “silenziosa” delle pause e degli spogliatoi è storicamente una delle vie con cui l’esposizione si è estesa oltre il perimetro produttivo, fino ai familiari che lavavano le tute in casa.
In un cantiere di bonifica tipico, l’articolo si concretizza così. L’area di intervento — la copertura in cemento-amianto, il locale con coibentazioni da rimuovere — viene confinata e cartellata: entra solo chi è addetto, e lì non si fuma, non si mangia, non si beve. Gli addetti indossano tute (in genere monouso) e protezione respiratoria adeguata; a fine turno passano per l’unità di decontaminazione, tipicamente articolata in zona sporca, doccia e zona pulita, così che gli indumenti contaminati non incrocino mai gli abiti civili. Le tute monouso escono come rifiuto contenente amianto; gli indumenti riutilizzabili, se il lavaggio non avviene in azienda, viaggiano solo in contenitori chiusi verso lavanderie specializzate. Per demolizioni e rimozioni, queste soluzioni vanno descritte nel piano di lavoro dell’art. 256, che le rende verificabili dall’organo di vigilanza.
Ma attenzione: l’art. 252 non vale solo per le bonifiche “pesanti”. Si applica a tutte le attività del Capo III, comprese le manutenzioni dell’impiantista che interviene su una guarnizione o su una tubazione coibentata in un edificio ante 1992, tipiche dell’edilizia e dell’impiantistica. E vale anche per le attività ESEDI: l’esonero dell’art. 249, co. 2 riguarda altri adempimenti (come la notifica dell’art. 250), non le misure igieniche, che infatti l’articolo fa espressamente salve in apertura.
La lettera g) merita una sottolineatura operativa: i respiratori vanno custoditi in locali dedicati, controllati e puliti dopo ogni utilizzo, e sostituiti se deteriorati prima dell’uso successivo. Un facciale con la valvola difettosa o una semimaschera con filtri esausti equivalgono, ai fini pratici, a lavorare senza protezione: sulla scelta e gestione di questi dispositivi conviene un metodo scritto, come indicato nelle guide su protezione delle vie respiratorie e gestione dei DPI.
Il comma 2, infine, non è una clausola di stile: qualunque forma di traslazione dei costi sul lavoratore — trattenute per il lavaggio, tute “a consumo” addebitate, docce a pagamento — viola direttamente la norma.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: destinatario principale; organizza delimitazioni, aree pulite per le pause, dotazione e ciclo di vita degli indumenti, impianti sanitari con docce e custodia dell’equipaggiamento, sostenendone integralmente i costi.
- Dirigente: risponde dell’attuazione delle misure nell’ambito delle attribuzioni ricevute, secondo il regime sanzionatorio dell’art. 262.
- Preposto: vigila sul rispetto concreto delle regole in campo — accessi all’area, divieto di fumo, uso corretto di indumenti e percorsi di decontaminazione.
- Lavoratori: usano indumenti e DPI secondo le istruzioni, rispettano delimitazioni e divieti, segnalano equipaggiamento difettoso; senza sostenere alcun onere economico.
Errori comuni
- Tute portate a casa “per comodità”. È la violazione più grave in assoluto: sposta la contaminazione fuori dall’azienda. Il lavaggio è interno o affidato a lavanderie attrezzate, con trasporto in contenitori chiusi; per la maggior parte dei cantieri la soluzione pratica è il monouso, smaltito come rifiuto contenente amianto.
- Pausa pranzo dentro o accanto all’area di lavoro. Mangiare e bere richiede aree dedicate e non contaminate: il furgone parcheggiato sotto la copertura in rimozione non lo è.
- Spogliatoio unico. Abiti civili e indumenti di lavoro nello stesso armadietto vanificano tutto il sistema: servono depositi separati e, negli ambienti polverosi, il passaggio in doccia prima di rivestirsi.
- Respiratori “di squadra” mai controllati. La lettera g) chiede controllo e pulizia dopo ogni uso e sostituzione del materiale deteriorato prima dell’uso: il facciale condiviso lasciato nel cassone del furgone è una non conformità immediata in sede ispettiva.
- Ritenere le manutenzioni minori esenti. L’articolo copre tutte le attività dell’art. 246, ESEDI comprese: anche l’intervento di poche ore su materiale compatto richiede area segnalata, indumenti adeguati e gestione corretta della loro pulizia.
Domande frequenti sull’art. 252
I lavoratori possono portare a casa la tuta usata nei lavori con amianto?
No. Gli indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa: possono uscire solo in contenitori chiusi e solo diretti a lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, quando l'azienda non provvede in proprio al lavaggio. La tuta lavata nella lavatrice domestica è uno dei veicoli storici di contaminazione dei familiari, ed è esattamente ciò che la norma vuole impedire.
Chi paga tute, docce, lavaggio e sostituzione dell'equipaggiamento?
Sempre il datore di lavoro. L'art. 252 chiude stabilendo che gli oneri delle misure igieniche non possono essere posti a carico dei lavoratori: nessuna trattenuta per il lavaggio delle tute, nessun acquisto di indumenti a spese dell'operaio, nessun costo per i DPI e la loro manutenzione.
Le misure igieniche valgono anche per le attività ESEDI?
Sì. L'art. 249, comma 2 esonera le esposizioni sporadiche e di debole intensità da alcuni adempimenti del Capo III, come la notifica, ma non dalle misure igieniche: l'art. 252 si apre proprio facendo salvo quel regime e si applica a tutte le attività dell'art. 246. Anche in un intervento breve su materiale non friabile servono quindi indumenti adeguati, gestione corretta della loro pulizia e divieto di fumare nell'area.
Il divieto di fumare riguarda solo i locali chiusi?
No: riguarda i luoghi in cui si svolgono le attività con possibile esposizione all'amianto, anche all'aperto, come una copertura in cemento-amianto in corso di bonifica. La ragione è duplice: la sigaretta portata alla bocca con guanti contaminati è una via di ingestione e contatto, e il fumo moltiplica in modo documentato il rischio di tumore polmonare negli esposti ad amianto.
Approfondisci
- ArticoloArt. 246 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 249 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 251 — Misure di prevenzione e protezione
- ArticoloArt. 256 — Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
- TitoloTitolo IX — Sostanze pericolose
- RischioAmianto
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione
- GuidaFacciali filtranti e respiratori: quale protezione scegliere