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TUS

Titolo VIII · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Art. 208 — Valori limite di esposizione e valori di azione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 208 apre il cuore tecnico del Capo IV del Titolo VIII, dedicato ai campi elettromagnetici, nella versione riscritta dal D.Lgs. 159/2016 in attuazione della direttiva 2013/35/UE. In sintesi:

Le grandezze e le soglie stanno nell’Allegato XXXVI. Le grandezze fisiche con cui si misura l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nella parte I dell’Allegato XXXVI; i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i valori di azione (VA) sono riportati nelle parti II e III dello stesso allegato. Il datore di lavoro garantisce il rispetto dei VLE. L’esposizione dei lavoratori non deve superare i valori limite: quelli per gli effetti non termici (campi fino a 10 MHz) e quelli per gli effetti termici (da 100 kHz a 300 GHz). La prova del rispetto passa dalle procedure di valutazione, misurazione e calcolo dell’art. 209. I valori di azione fanno da soglia operativa. Il rispetto dei VA garantisce automaticamente il rispetto dei pertinenti VLE; se i VA sono superati, il datore di lavoro deve adottare le misure dell’art. 210, a meno che dimostri che i VLE non sono comunque superati e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza. Se i VLE risultano superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione sotto soglia, individua le cause del superamento e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione. Superamenti temporanei dei soli VLE sensoriali sono ammessi a condizioni rigorose: devono essere giustificati dalla pratica o dal processo di lavoro, restare temporanei, non intaccare i VLE sanitari ed essere accompagnati dalle misure e dall’informazione ai lavoratori previste dal Capo, con obbligo di segnalare eventuali sintomi transitori.

Cosa significa in pratica

L’articolo 208 non contiene numeri: contiene la gerarchia delle soglie con cui leggere i numeri dell’Allegato XXXVI. Capirla evita gli equivoci più comuni sul rischio da campi elettromagnetici.

Il sistema funziona su due livelli:

  1. Valori limite di esposizione (VLE): sono riferiti a grandezze interne al corpo (campo elettrico indotto nei tessuti, SAR), quindi non misurabili direttamente in azienda. Si dividono in VLE sanitari — oltre i quali sono attesi effetti nocivi come stimolazione di nervi e muscoli o riscaldamento dei tessuti — e VLE sensoriali, legati a disturbi transitori e reversibili (fosfeni, vertigini, ronzii).
  2. Valori di azione (VA): sono riferiti a grandezze esterne misurabili sul campo (campo elettrico in V/m, induzione magnetica in tesla, densità di potenza). Sono costruiti in modo prudenziale: se stai sotto i VA, sei certamente sotto i VLE, senza bisogno di calcoli dosimetrici complessi.

Nella pratica aziendale il percorso è quasi sempre questo: la valutazione dei campi elettromagnetici parte dal censimento delle sorgenti (saldatrici, forni a induzione, magnetizzatori, apparati di elettrolisi, antenne e apparati radio, risonanze magnetiche), confronta i livelli con i VA e solo se questi sono superati approfondisce con calcoli o misure specialistiche per verificare i VLE. Una carpenteria con saldatura a resistenza o un reparto con riscaldatori a induzione tipicamente lavora sul confronto con i VA; l’ufficio con normali videoterminali e impianti elettrici ordinari resta invece largamente sotto soglia e la valutazione si chiude con una giustificazione documentata.

Due avvertenze contano più di tutte. La prima: la finestra di flessibilità riguarda solo gli effetti sensoriali — un operatore vicino a un grosso magnete può avvertire vertigini o fosfeni entro condizioni controllate — mai i VLE sanitari, che sono un tetto assoluto. La seconda: le soglie dell’art. 208 valgono per lavoratori “standard”. Per i soggetti particolarmente sensibili — portatori di pacemaker, defibrillatori impiantati, protesi metalliche, pompe insuliniche, oltre alle lavoratrici in gravidanza — il rischio può esistere ben al di sotto dei VA: per loro servono valutazione individuale, segnaletica e regole di accesso alle aree, in coordinamento con il medico competente.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: garantisce il rispetto dei VLE, usa i VA come soglia di attivazione delle misure dell’art. 210 e, in caso di superamento, interviene immediatamente sulle cause. Si tratta di un obbligo di risultato, non di mera diligenza formale.
  • RSPP e tecnici qualificati: supportano la valutazione ex art. 209, scegliendo tra giustificazione, confronto con banche dati, calcolo o misurazione secondo le norme tecniche e le linee guida disponibili.
  • Medico competente: interviene nella sorveglianza sanitaria del Capo IV e nella gestione dei soggetti particolarmente sensibili, ai quali le soglie standard non bastano.
  • Lavoratori: devono segnalare i sintomi transitori (vertigini, disturbi visivi, formicolii) avvertiti nelle aree a campo elevato; la segnalazione è parte del meccanismo che rende ammissibili i superamenti sensoriali temporanei.

Errori comuni

  1. Confondere VA e VLE. Il superamento di un valore di azione non è di per sé “fuori legge”: obbliga ad agire (misure, approfondimento della valutazione), mentre è il superamento non gestito dei VLE a costituire la violazione grave.
  2. Applicare i limiti per la popolazione ai lavoratori. I limiti ambientali per la popolazione generale (normativa sull’inquinamento elettromagnetico) sono molto più bassi e non c’entrano con l’Allegato XXXVI: usare gli uni al posto degli altri produce valutazioni sbagliate in entrambe le direzioni.
  3. Dimenticare i portatori di dispositivi impiantati. DVR che dichiara il rispetto dei VA e si ferma lì: se in reparto entra un manutentore con pacemaker, il rispetto delle soglie standard non esclude affatto il rischio.
  4. Nessuna gestione dei superamenti sensoriali. Sfruttare la flessibilità sugli effetti sensoriali senza informazione ai lavoratori, senza misure dell’art. 210 e senza raccolta delle segnalazioni di sintomi significa uscire dalle condizioni che rendono lecito il superamento.

Domande frequenti sull’art. 208

Che differenza c'è tra valori limite di esposizione e valori di azione?

I valori limite di esposizione (VLE) sono le soglie che non devono mai essere superate, perché oltre di esse sono attesi effetti nocivi sulla salute o disturbi sensoriali. I valori di azione (VA) sono soglie operative più facili da misurare: se l'esposizione resta sotto i VA, il rispetto dei VLE è automaticamente garantito; se li supera, scattano le misure di prevenzione dell'art. 210, salvo che si dimostri comunque il rispetto dei VLE.

Cosa deve fare il datore di lavoro se in azienda si superano i valori di azione?

Deve adottare le misure tecniche e organizzative dell'art. 210 (programma di riduzione dell'esposizione, delimitazione e segnalazione delle aree, ecc.), a meno che la valutazione dimostri che i valori limite non sono comunque superati e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza. Se invece risultano superati i VLE, l'esposizione va riportata immediatamente sotto soglia, individuando e correggendo le cause.

I limiti dell'art. 208 proteggono anche i lavoratori con pacemaker o protesi metalliche?

No, non da soli. VLE e VA sono costruiti su lavoratori in condizioni fisiologiche normali: i portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi e le lavoratrici in gravidanza sono soggetti particolarmente sensibili, per i quali possono esserci rischi anche sotto i valori di azione. La loro tutela passa dalla valutazione dei rischi dell'art. 209 e da misure specifiche, non dal semplice rispetto delle soglie.

Dove trovo i valori numerici dei limiti per i campi elettromagnetici?

Nell'Allegato XXXVI al D.Lgs. 81/2008, che recepisce la direttiva 2013/35/UE: la parte I definisce le grandezze fisiche, le parti II e III riportano VLE e VA rispettivamente per gli effetti non termici (fino a 10 MHz) e per gli effetti termici (da 100 kHz a 300 GHz). L'articolo 208 si limita a rinviare a queste tabelle e a fissarne il valore giuridico.

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