Titolo VIII · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art. 208 — Valori limite di esposizione e valori di azione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 208 apre il cuore tecnico del Capo IV del Titolo VIII, dedicato ai campi elettromagnetici, nella versione riscritta dal D.Lgs. 159/2016 in attuazione della direttiva 2013/35/UE. In sintesi:
Le grandezze e le soglie stanno nell’Allegato XXXVI. Le grandezze fisiche con cui si misura l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nella parte I dell’Allegato XXXVI; i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i valori di azione (VA) sono riportati nelle parti II e III dello stesso allegato. Il datore di lavoro garantisce il rispetto dei VLE. L’esposizione dei lavoratori non deve superare i valori limite: quelli per gli effetti non termici (campi fino a 10 MHz) e quelli per gli effetti termici (da 100 kHz a 300 GHz). La prova del rispetto passa dalle procedure di valutazione, misurazione e calcolo dell’art. 209. I valori di azione fanno da soglia operativa. Il rispetto dei VA garantisce automaticamente il rispetto dei pertinenti VLE; se i VA sono superati, il datore di lavoro deve adottare le misure dell’art. 210, a meno che dimostri che i VLE non sono comunque superati e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza. Se i VLE risultano superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione sotto soglia, individua le cause del superamento e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione. Superamenti temporanei dei soli VLE sensoriali sono ammessi a condizioni rigorose: devono essere giustificati dalla pratica o dal processo di lavoro, restare temporanei, non intaccare i VLE sanitari ed essere accompagnati dalle misure e dall’informazione ai lavoratori previste dal Capo, con obbligo di segnalare eventuali sintomi transitori.
Cosa significa in pratica
L’articolo 208 non contiene numeri: contiene la gerarchia delle soglie con cui leggere i numeri dell’Allegato XXXVI. Capirla evita gli equivoci più comuni sul rischio da campi elettromagnetici.
Il sistema funziona su due livelli:
- Valori limite di esposizione (VLE): sono riferiti a grandezze interne al corpo (campo elettrico indotto nei tessuti, SAR), quindi non misurabili direttamente in azienda. Si dividono in VLE sanitari — oltre i quali sono attesi effetti nocivi come stimolazione di nervi e muscoli o riscaldamento dei tessuti — e VLE sensoriali, legati a disturbi transitori e reversibili (fosfeni, vertigini, ronzii).
- Valori di azione (VA): sono riferiti a grandezze esterne misurabili sul campo (campo elettrico in V/m, induzione magnetica in tesla, densità di potenza). Sono costruiti in modo prudenziale: se stai sotto i VA, sei certamente sotto i VLE, senza bisogno di calcoli dosimetrici complessi.
Nella pratica aziendale il percorso è quasi sempre questo: la valutazione dei campi elettromagnetici parte dal censimento delle sorgenti (saldatrici, forni a induzione, magnetizzatori, apparati di elettrolisi, antenne e apparati radio, risonanze magnetiche), confronta i livelli con i VA e solo se questi sono superati approfondisce con calcoli o misure specialistiche per verificare i VLE. Una carpenteria con saldatura a resistenza o un reparto con riscaldatori a induzione tipicamente lavora sul confronto con i VA; l’ufficio con normali videoterminali e impianti elettrici ordinari resta invece largamente sotto soglia e la valutazione si chiude con una giustificazione documentata.
Due avvertenze contano più di tutte. La prima: la finestra di flessibilità riguarda solo gli effetti sensoriali — un operatore vicino a un grosso magnete può avvertire vertigini o fosfeni entro condizioni controllate — mai i VLE sanitari, che sono un tetto assoluto. La seconda: le soglie dell’art. 208 valgono per lavoratori “standard”. Per i soggetti particolarmente sensibili — portatori di pacemaker, defibrillatori impiantati, protesi metalliche, pompe insuliniche, oltre alle lavoratrici in gravidanza — il rischio può esistere ben al di sotto dei VA: per loro servono valutazione individuale, segnaletica e regole di accesso alle aree, in coordinamento con il medico competente.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: garantisce il rispetto dei VLE, usa i VA come soglia di attivazione delle misure dell’art. 210 e, in caso di superamento, interviene immediatamente sulle cause. Si tratta di un obbligo di risultato, non di mera diligenza formale.
- RSPP e tecnici qualificati: supportano la valutazione ex art. 209, scegliendo tra giustificazione, confronto con banche dati, calcolo o misurazione secondo le norme tecniche e le linee guida disponibili.
- Medico competente: interviene nella sorveglianza sanitaria del Capo IV e nella gestione dei soggetti particolarmente sensibili, ai quali le soglie standard non bastano.
- Lavoratori: devono segnalare i sintomi transitori (vertigini, disturbi visivi, formicolii) avvertiti nelle aree a campo elevato; la segnalazione è parte del meccanismo che rende ammissibili i superamenti sensoriali temporanei.
Errori comuni
- Confondere VA e VLE. Il superamento di un valore di azione non è di per sé “fuori legge”: obbliga ad agire (misure, approfondimento della valutazione), mentre è il superamento non gestito dei VLE a costituire la violazione grave.
- Applicare i limiti per la popolazione ai lavoratori. I limiti ambientali per la popolazione generale (normativa sull’inquinamento elettromagnetico) sono molto più bassi e non c’entrano con l’Allegato XXXVI: usare gli uni al posto degli altri produce valutazioni sbagliate in entrambe le direzioni.
- Dimenticare i portatori di dispositivi impiantati. DVR che dichiara il rispetto dei VA e si ferma lì: se in reparto entra un manutentore con pacemaker, il rispetto delle soglie standard non esclude affatto il rischio.
- Nessuna gestione dei superamenti sensoriali. Sfruttare la flessibilità sugli effetti sensoriali senza informazione ai lavoratori, senza misure dell’art. 210 e senza raccolta delle segnalazioni di sintomi significa uscire dalle condizioni che rendono lecito il superamento.
Domande frequenti sull’art. 208
Che differenza c'è tra valori limite di esposizione e valori di azione?
I valori limite di esposizione (VLE) sono le soglie che non devono mai essere superate, perché oltre di esse sono attesi effetti nocivi sulla salute o disturbi sensoriali. I valori di azione (VA) sono soglie operative più facili da misurare: se l'esposizione resta sotto i VA, il rispetto dei VLE è automaticamente garantito; se li supera, scattano le misure di prevenzione dell'art. 210, salvo che si dimostri comunque il rispetto dei VLE.
Cosa deve fare il datore di lavoro se in azienda si superano i valori di azione?
Deve adottare le misure tecniche e organizzative dell'art. 210 (programma di riduzione dell'esposizione, delimitazione e segnalazione delle aree, ecc.), a meno che la valutazione dimostri che i valori limite non sono comunque superati e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza. Se invece risultano superati i VLE, l'esposizione va riportata immediatamente sotto soglia, individuando e correggendo le cause.
I limiti dell'art. 208 proteggono anche i lavoratori con pacemaker o protesi metalliche?
No, non da soli. VLE e VA sono costruiti su lavoratori in condizioni fisiologiche normali: i portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi e le lavoratrici in gravidanza sono soggetti particolarmente sensibili, per i quali possono esserci rischi anche sotto i valori di azione. La loro tutela passa dalla valutazione dei rischi dell'art. 209 e da misure specifiche, non dal semplice rispetto delle soglie.
Dove trovo i valori numerici dei limiti per i campi elettromagnetici?
Nell'Allegato XXXVI al D.Lgs. 81/2008, che recepisce la direttiva 2013/35/UE: la parte I definisce le grandezze fisiche, le parti II e III riportano VLE e VA rispettivamente per gli effetti non termici (fino a 10 MHz) e per gli effetti termici (da 100 kHz a 300 GHz). L'articolo 208 si limita a rinviare a queste tabelle e a fissarne il valore giuridico.
Approfondisci
- ArticoloArt. 206 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 207 — Definizioni
- ArticoloArt. 209 — Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
- ArticoloArt. 210 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- ArticoloArt. 181 — Valutazione dei rischi
- AllegatoAllegato XXXVI — Campi elettromagnetici: valori limite di esposizione e valori di azione
- RischioCampi elettromagnetici
- GuidaValutazione dei campi elettromagnetici