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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXXVI

Campi elettromagnetici: valori limite di esposizione e valori di azione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XXXVI

Il Capo IV del Titolo VIII protegge i lavoratori dai rischi da campi elettromagnetici (CEM) tra 0 Hz e 300 GHz: campi statici, frequenze industriali, radiofrequenze e microonde. L’art. 208 stabilisce che i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) sono quelli riportati nell’Allegato XXXVI, riscritto in recepimento della direttiva 2013/35/UE. L’allegato è quindi il “metro” con cui il datore di lavoro giudica i risultati della valutazione del rischio CEM richiesta dagli artt. 206 e 209: sotto i VA la situazione è conforme; sopra i VA scattano misure di riduzione; sopra i VLE l’esposizione è vietata.

L’allegato copre solo gli effetti diretti accertati a breve termine (stimolazione di nervi e muscoli, riscaldamento dei tessuti, correnti di contatto) e gli effetti indiretti (interferenze con dispositivi medici, proiezione di oggetti ferromagnetici, innesco di atmosfere esplosive): non riguarda gli eventuali effetti a lungo termine.

Come è strutturato

ParteContenutoCampo di applicazione
Parte IGrandezze fisiche e definizioni (campo elettrico E, campo magnetico H, induzione magnetica B, densità di potenza S, SAR, correnti di contatto)Tutto lo spettro 0 Hz – 300 GHz
Parte IIVLE e VA per gli effetti non termici (stimolazione elettrica dei tessuti)Da 0 Hz a 10 MHz, più i campi magnetici statici
Parte IIIVLE e VA per gli effetti termici (riscaldamento dei tessuti)Da 100 kHz a 300 GHz

Nella fascia intermedia tra 100 kHz e 10 MHz i due meccanismi coesistono e vanno verificate entrambe le famiglie di valori.

Le famiglie di valori

Valori limite di esposizione (VLE)

Sono riferiti a grandezze interne al corpo umano, non misurabili direttamente: il campo elettrico indotto nei tessuti alle basse frequenze e il tasso di assorbimento specifico di energia (SAR) o la densità di potenza alle alte frequenze. L’allegato distingue:

  • VLE relativi agli effetti sanitari: soglie oltre le quali sono attesi danni (stimolazione nervosa e muscolare, stress termico);
  • VLE relativi agli effetti sensoriali: soglie oltre le quali compaiono disturbi transitori e reversibili (vertigini, nausea, fosfeni, effetti uditivi da microonde), superabili solo alle condizioni dell’art. 208.

Valori di azione (VA)

Sono riferiti a grandezze misurabili in ambiente di lavoro (campo elettrico in V/m, induzione magnetica in tesla, correnti di contatto, densità di potenza) e derivano dai VLE con criteri cautelativi. Per il campo elettrico e magnetico a bassa frequenza l’allegato prevede VA inferiori e VA superiori, oltre a valori dedicati per l’esposizione localizzata degli arti e per il campo magnetico statico. Rispettare i VA pertinenti dispensa dal calcolo dosimetrico dei VLE: è la via operativa seguita nella quasi totalità delle aziende.

I valori numerici puntuali dipendono dalla frequenza e sono organizzati in tabelle per bande: per i dati esatti va sempre consultato il testo ufficiale dell’allegato su Normattiva o il Portale Agenti Fisici, che li implementa nei propri strumenti di calcolo.

Come si usa in pratica

  1. Censimento delle sorgenti: quadri e cabine elettriche, saldatrici, riscaldatori a induzione, magnetizzatori, elettromedicali, antenne e apparati radio.
  2. Valutazione preliminare: molte attrezzature conformi e usate secondo il fabbricante ricadono nelle condizioni “giustificabili” senza misure strumentali.
  3. Confronto con i VA: dove il rischio non è giustificabile si misurano o calcolano i livelli ambientali e si confrontano con le tabelle dell’allegato.
  4. Gestione dei superamenti: zonizzazione e segnaletica, procedure di accesso, riduzione alla fonte, sorveglianza sanitaria e gestione dei casi segnalati tramite il medico competente (art. 211).

Un esempio tipico: in un’officina con saldatrici a resistenza, il valore ambientale può superare i VA in prossimità delle pinze; la soluzione operativa è delimitare la postazione, formare gli addetti e vietare l’accesso ai portatori di pacemaker, piuttosto che inseguire complessi calcoli dosimetrici.

Errori comuni

  1. Fermarsi al “rispetto dei limiti per la popolazione”: i valori per gli ambienti di vita (DPCM sull’esposizione della popolazione) sono cosa diversa dai VA dell’Allegato XXXVI; la valutazione ex Titolo VIII va fatta comunque.
  2. Ignorare i soggetti particolarmente sensibili: VLE e VA non tutelano portatori di dispositivi impiantati e lavoratrici in gravidanza; per loro servono criteri più cautelativi e una gestione individuale, come chiarito nella pagina sul rischio campi elettromagnetici.
  3. Misurare tutto: la norma consente valutazioni per giustificazione e banche dati; misure strumentali indiscriminate producono costi senza migliorare la tutela.
  4. Dimenticare gli effetti indiretti: proiettili ferromagnetici vicino a magneti permanenti, innesco di detonatori o atmosfere esplosive e interferenze con elettromedicali vanno valutati anche quando i VA sono rispettati.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra valori limite di esposizione e valori di azione?

I VLE sono soglie riferite a grandezze interne al corpo (campo elettrico indotto nei tessuti, SAR) che non devono mai essere superate, perché oltre di esse sono attesi effetti nocivi. I VA sono soglie riferite a grandezze misurabili nell'ambiente (campo elettrico, campo magnetico, densità di potenza): rispettarle garantisce automaticamente il rispetto dei VLE. Superare un VA non è di per sé una violazione, ma fa scattare misure aggiuntive e verifiche più approfondite.

Cosa deve fare il datore di lavoro se in azienda si superano i valori di azione?

Deve approfondire la valutazione, adottare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione, delimitare e segnalare le aree interessate e attivare informazione, formazione e sorveglianza sanitaria secondo il Capo IV del Titolo VIII. Se risultano superati i VLE, deve riportare immediatamente l'esposizione al di sotto dei limiti e individuare le cause del superamento.

L'Allegato XXXVI tutela anche i lavoratori con pacemaker o protesi metalliche?

Solo in parte: VLE e VA sono costruiti per la popolazione lavorativa generale e non coprono i portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, né le lavoratrici in gravidanza. Per questi soggetti a rischio particolare la valutazione va fatta caso per caso, tipicamente con riferimento a soglie più cautelative, e il medico competente ha un ruolo centrale nel definire idoneità e limitazioni.

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