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TUS

Titolo I · Capo II — Sistema istituzionale

Art. 10 — Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 10 chiude idealmente il cerchio del “sistema istituzionale” del Capo II: dopo aver definito comitati, commissioni ed enti, il decreto stabilisce chi deve aiutare le imprese — soprattutto le più piccole — a orientarsi tra gli obblighi di salute e sicurezza.

Co. 1 — Svolgono attività di informazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche mediante convenzioni: le Regioni e Province autonome tramite le ASL; il Ministero dell’interno tramite il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; l’amministrazione del lavoro (oggi l’Ispettorato nazionale del lavoro); l’INAIL (nel quale sono confluiti anche ISPESL e IPSEMA); gli organismi paritetici e gli enti di patronato. Il tutto in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese. Co. 2 — Le attività si svolgono con le risorse disponibili a legislazione vigente, cioè senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

È una norma di sistema, breve e senza sanzioni: non crea obblighi per le aziende, ma assegna un compito di supporto agli attori pubblici e paritetici della prevenzione.

Cosa significa in pratica

Il legislatore parte da un dato realistico: il Testo Unico è pensato per ogni tipo di organizzazione, ma una microimpresa artigiana o un’azienda agricola non hanno l’ufficio HSE di una multinazionale. L’art. 10 risponde a questo squilibrio trasformando gli enti del sistema istituzionale anche in sportelli di supporto, non solo in organi di controllo.

Per un datore di lavoro, la ricaduta concreta è sapere a quale porta bussare:

  • i servizi di prevenzione delle ASL (SPISAL, PSAL e denominazioni regionali analoghe) offrono in molti territori sportelli informativi, linee di indirizzo e materiali operativi per le imprese;
  • i Vigili del fuoco sono l’interlocutore naturale per i quesiti di prevenzione incendi, dalle attività soggette del DPR 151/2011 alla valutazione del rischio incendio;
  • l’INAIL produce linee guida, software di valutazione, banche dati e strumenti gratuiti, oltre a sostenere economicamente la prevenzione con i bandi ISI e lo sconto OT23;
  • gli organismi paritetici (art. 51) affiancano le aziende del proprio settore su formazione, buone prassi e, dove previsto, sopralluoghi di supporto;
  • gli enti di patronato assistono soprattutto i lavoratori, ad esempio nelle pratiche di infortunio e malattia professionale.

Attenzione però a non fraintendere la logica della norma: l’assistenza istituzionale orienta, non solleva. Se l’ASL ti fornisce una check-list o l’INAIL un applicativo di calcolo, la valutazione dei rischi resta un obbligo personale del datore di lavoro ex art. 17, e l’eventuale errore non si scarica sull’ente che ha dato l’informazione. Allo stesso modo, il fatto che l’ASL svolga anche attività di assistenza non ne cancella il ruolo di organo di vigilanza ex art. 13: sono funzioni distinte, esercitate da strutture e con finalità diverse.

L’art. 10 va poi letto insieme alle due norme che lo seguono: le attività promozionali dell’art. 11 (finanziamenti, progetti formativi, inserimento della sicurezza nei programmi scolastici) e l’interpello dell’art. 12, che formalizza i quesiti interpretativi di portata generale. Insieme compongono la faccia “collaborativa” del sistema istituzionale, complementare a quella di controllo.

Un’ultima nota di attualità: il quadro dei soggetti va aggiornato con le riforme successive al 2008. ISPESL e IPSEMA sono stati soppressi nel 2010 e le loro funzioni sono confluite nell’INAIL, mentre i compiti ispettivi del Ministero del lavoro sono oggi esercitati tramite l’Ispettorato nazionale del lavoro. La sostanza della norma però non cambia: informazione e assistenza restano una missione istituzionale, pensata soprattutto per chi ha meno strutture interne — come raccontano bene gli adempimenti calibrati per le micro e piccole imprese.

Domande frequenti sull’art. 10

L'art. 10 impone obblighi al datore di lavoro?

No. La norma è rivolta ai soggetti pubblici e paritetici del sistema istituzionale, non alle aziende: non prevede adempimenti né sanzioni a carico del datore di lavoro. Per l'impresa è semmai una risorsa, perché individua gli enti a cui chiedere informazioni, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza.

A chi può rivolgersi una piccola impresa per avere assistenza sulla sicurezza?

Ai soggetti indicati dallo stesso art. 10: i servizi di prevenzione delle ASL, i comandi dei Vigili del fuoco per la prevenzione incendi, l'INAIL, gli organismi paritetici del proprio settore e gli enti di patronato. Molte di queste strutture offrono sportelli informativi, materiali e attività di supporto pensati proprio per artigiani, agricoltura e PMI.

L'assistenza ricevuta da un ente pubblico esonera dalle responsabilità?

No. Le indicazioni ricevute da ASL, INAIL o altri enti aiutano a orientarsi, ma non sostituiscono la valutazione dei rischi né trasferiscono le responsabilità del datore di lavoro. Gli obblighi prevenzionistici restano in capo ai soggetti aziendali individuati dal decreto, a partire dagli artt. 17 e 18.

Che differenza c'è tra l'assistenza dell'art. 10 e l'interpello dell'art. 12?

L'assistenza dell'art. 10 è un supporto informativo e consulenziale diffuso, senza forme particolari. L'interpello dell'art. 12 è invece una procedura formale, riservata a organismi associativi a rilevanza nazionale, che produce risposte ufficiali della Commissione per gli interpelli con effetti sull'attività di vigilanza.

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