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TUS

Titolo IX · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Art. 243 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 243 costruisce la “memoria documentale” dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni: un registro degli esposti e le cartelle sanitarie e di rischio, pensati per seguire il lavoratore anche molti anni dopo la fine dell’attività. In sintesi:

Istituzione del registro — I lavoratori per i quali la valutazione prevista dall’art. 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono iscritti in un registro nel quale sono riportati, per ciascuno, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione. Tenuta — Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro, che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente; a ogni iscritto corrisponde una cartella sanitaria e di rischio gestita dal medico. Trasmissioni agli enti — Copia del registro e delle informazioni in esso contenute va resa disponibile all’INAIL (che ha assorbito le funzioni dell’ISPESL) e all’organo di vigilanza territorialmente competente, con comunicazione delle variazioni intervenute. Accesso ai dati — Il lavoratore ha diritto di conoscere, su richiesta, le annotazioni individuali che lo riguardano e, tramite il medico competente, i dati della propria cartella. Cessazione del rapporto di lavoro — Il datore di lavoro invia all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio insieme alle annotazioni individuali del registro e ne consegna copia al lavoratore. Cessazione dell’attività aziendale — Registro e cartelle sono consegnati all’INAIL, che ne assicura la custodia. Conservazione — La documentazione è conservata dal datore di lavoro finché dura il rapporto e poi dall’INAIL, per un periodo che si estende fino a quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione. Modelli — Modelli e modalità di tenuta di registro e cartelle sono definiti con decreto ministeriale.

La norma chiude il percorso della Sezione III: l’art. 242 dice come sorvegliare la salute degli esposti, l’art. 243 dice come documentare chi è esposto, a cosa e con quali esiti sanitari. Il tassello successivo è la registrazione dei casi di tumore professionale prevista dall’art. 244.

Cosa significa in pratica

Perché un registro con conservazione quarantennale? Perché i tumori professionali hanno latenze lunghissime: un mesotelioma da amianto o un tumore naso-sinusale da polveri di legno duro possono manifestarsi trenta o quarant’anni dopo l’esposizione, quando l’azienda magari non esiste più e nessuno ricorda chi faceva cosa. Il registro di esposizione serve esattamente a questo: fissare oggi, con data certa, chi era esposto, a quale agente e in quale misura, così che domani il nesso causale non sia una battaglia di ricostruzioni a memoria.

Operativamente, il flusso in azienda è questo:

  1. La valutazione individua gli esposti. La valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni condotta ai sensi dell’art. 236 non si limita a descrivere le lavorazioni: deve arrivare a un elenco nominativo di lavoratori per i quali il rischio per la salute non è escluso. Sono loro che entrano nel registro.
  2. Il registro viene istituito e alimentato. Per ogni iscritto si annotano mansione, agente (ad esempio formaldeide, polveri di legno duro, silice cristallina, composti del cromo VI) e, quando i monitoraggi ambientali lo consentono, il valore di esposizione. Il datore di lavoro ne è titolare, ma la tenuta passa per il medico competente, che in parallelo apre e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio di ciascun esposto nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
  3. I dati escono dall’azienda. Copia del registro e le relative variazioni vanno all’INAIL e all’organo di vigilanza: l’iscrizione non è un documento interno, ma alimenta gli archivi pubblici sugli esposti. È anche per questo che “tenere il registro nel cassetto” senza le trasmissioni previste equivale, in sede ispettiva, a non tenerlo affatto.
  4. La cessazione è un passaggio formale, non una liberazione. Quando l’esposto se ne va, il datore di lavoro invia all’INAIL cartella e annotazioni individuali e ne consegna copia al lavoratore; quando chiude l’azienda, tutto il pacchetto documentale passa all’INAIL. La copia consegnata al lavoratore è preziosa: sarà spesso il documento chiave per un’eventuale domanda di malattia professionale a distanza di decenni.

Un esempio concreto. Una falegnameria con cinque addetti alle macchine che lavorano legno duro: la valutazione non può escludere il rischio, quindi i cinque vanno iscritti nel registro con l’indicazione dell’agente e dei valori misurati alle postazioni. Quando uno di loro si licenzia, l’azienda trasmette la sua cartella all’INAIL e gli consegna copia di cartella e annotazioni. Se venticinque anni dopo quel lavoratore sviluppa una patologia correlata, il registro e la cartella permetteranno di ricostruire esposizione, durata e misure di prevenzione adottate.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente): istituisce e aggiorna il registro, ne garantisce la tenuta tramite il medico competente, assicura le trasmissioni a INAIL e organo di vigilanza, gestisce gli invii alla cessazione del rapporto o dell’attività e la consegna delle copie al lavoratore.
  • Medico competente: cura materialmente la tenuta del registro per conto del datore di lavoro, istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio degli esposti e fa da tramite per l’accesso del lavoratore ai propri dati sanitari.
  • Lavoratori esposti: hanno diritto di accesso alle annotazioni individuali e ai dati della propria cartella, e ricevono copia della documentazione alla cessazione del rapporto.
  • INAIL e organo di vigilanza: destinatari delle copie e delle variazioni del registro; l’INAIL custodisce registri e cartelle nel lungo periodo, fino a quarant’anni dalla fine dell’esposizione.

Errori comuni

  1. Valutare il rischio ma non iscrivere nessuno. Il DVR riconosce la presenza di cancerogeni, ma il registro non esiste o è vuoto: è l’incoerenza più contestata in sede di vigilanza, perché l’iscrizione discende direttamente dalle risultanze dell’art. 236.
  2. Registro “interno” mai trasmesso. Compilare il registro senza inviarne copia all’INAIL e all’organo di vigilanza, o senza comunicare le variazioni, svuota la funzione pubblica della norma.
  3. Dimenticare gli adempimenti di cessazione. Lavoratore dimesso senza invio della cartella all’INAIL e senza consegna della copia, oppure azienda chiusa con registri e cartelle dispersi: sono le mancanze che riemergono, in modo doloroso, nelle cause per malattia professionale.
  4. Confondere registro e cartella. Il registro è un documento collettivo di esposizione; la cartella sanitaria e di rischio è individuale e coperta da segreto professionale. Vanno tenuti, aggiornati e trasmessi entrambi, ciascuno con le proprie regole di riservatezza.
  5. Scaricare tutto sul medico competente. La tenuta passa per il medico, ma titolare degli obblighi resta il datore di lavoro: un registro non istituito non è mai “colpa del medico” davanti all’organo di vigilanza.

Domande frequenti sull’art. 243

Chi va iscritto nel registro di esposizione?

Vanno iscritti i lavoratori per i quali la valutazione del rischio effettuata ai sensi dell'art. 236 ha evidenziato un rischio per la salute. Non serve superare un valore limite: se l'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni non può essere esclusa, il lavoratore entra nel registro, con indicazione dell'attività svolta, dell'agente e, ove noto, del valore di esposizione.

Chi tiene materialmente il registro degli esposti?

Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro, che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Restano quindi due responsabilità distinte ma intrecciate: quella organizzativa del datore di lavoro e quella professionale del medico, che gestisce anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori iscritti. Copia dei dati va resa disponibile all'INAIL e all'organo di vigilanza.

Cosa succede al registro e alla cartella quando il lavoratore lascia l'azienda?

Alla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro trasmette all'INAIL la cartella sanitaria e di rischio insieme alle annotazioni individuali del registro, e ne consegna copia al lavoratore. Se a cessare è l'intera attività aziendale, registro e cartelle vengono consegnati all'INAIL, che li conserva per un lunghissimo periodo, fino a quarant'anni dalla fine dell'esposizione.

Il lavoratore può accedere ai dati che lo riguardano?

Sì. Il lavoratore ha diritto di conoscere, su richiesta, le annotazioni individuali che lo riguardano contenute nel registro e, tramite il medico competente, i dati della propria cartella sanitaria e di rischio. Alla cessazione del rapporto riceve inoltre copia della documentazione, utile per eventuali future domande di riconoscimento di malattia professionale.

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