Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi
Art. 19 — Obblighi del preposto
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 19 elenca ciò che i preposti devono fare «secondo le loro attribuzioni e competenze». In sintesi, comma 1:
a) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali su sicurezza, protezioni collettive e DPI. Se rileva comportamenti non conformi, deve intervenire per correggerli dando le indicazioni di sicurezza necessarie; se il lavoratore non si adegua o persiste, deve interrompere la sua attività e informare i superiori diretti. b) Verificare che accedano alle zone a rischio grave e specifico solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni. c) Richiedere l’osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in emergenza e dare istruzioni perché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto o la zona pericolosa. d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato del rischio e delle misure prese o da prendere. e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro dove persiste un pericolo grave e immediato. f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature e DPI e ogni altra condizione di pericolo di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. f-bis) Se rileva deficienze di mezzi e attrezzature o qualsiasi condizione di pericolo durante la vigilanza, interrompere temporaneamente l’attività ove necessario e comunque segnalare subito le non conformità a datore di lavoro e dirigente. g) Frequentare gli appositi corsi di formazione previsti dall’art. 37.
Le lettere a) e f-bis) sono il frutto della riforma del DL 146/2021, convertito nella L. 215/2021, che ha trasformato il preposto da semplice “controllore” a figura con un vero potere-dovere di blocco.
Cosa significa in pratica
Il preposto è l’ultimo anello della catena di sicurezza presente fisicamente dove si lavora: il capo squadra in cantiere, il capo turno in produzione, il capo reparto in magazzino, il responsabile di sala in un ristorante. Il datore di lavoro organizza e il dirigente attua, ma è il preposto che vede, in tempo reale, se l’operaio ha tolto la protezione dalla troncatrice o se il carrellista viaggia con le forche alzate.
La sequenza operativa disegnata dalla lettera a) è precisa e conviene impararla come una procedura:
- Osservo un comportamento non conforme (imbracatura non agganciata, DPI non indossato, procedura saltata);
- Intervengo subito, spiegando l’indicazione di sicurezza corretta — non basta un richiamo generico;
- se il lavoratore non si adegua o ci ricasca, fermo la sua attività;
- informo i superiori diretti, perché la decisione su come proseguire torna a chi ha poteri organizzativi.
La lettera f-bis) applica lo stesso schema alle cose invece che alle persone: fune usurata, scala danneggiata, quadro elettrico aperto. Se il pericolo lo richiede, il preposto sospende la lavorazione e comunque segnala subito la non conformità. Il messaggio del legislatore è chiaro: davanti al pericolo il preposto non può limitarsi a “riferire e proseguire”.
Un esempio concreto: in un’officina metalmeccanica il capo reparto nota che un addetto salta sistematicamente l’uso degli occhiali al trapano a colonna. Prima della riforma un richiamo verbale poteva sembrare sufficiente; oggi, se il comportamento persiste, il capo reparto che non ferma l’addetto e non informa il dirigente viola direttamente l’art. 19 e ne risponde in proprio ai sensi dell’art. 56 — a maggior ragione se poi l’infortunio si verifica.
Attenzione al perimetro, però: la norma dice «secondo le loro attribuzioni e competenze». Al preposto si chiede vigilanza e iniziativa, non scelte di spesa o di organizzazione: non deve comprare i DPI, redigere il DVR o riorganizzare il layout del reparto. Se il problema nasce da carenze strutturali, il suo obbligo si esaurisce nella segnalazione tempestiva (e, se serve, nel fermo): da lì in avanti la responsabilità è di datore di lavoro e dirigenti ex art. 18, che tra l’altro devono individuare i preposti e fornire loro i mezzi per svolgere il ruolo.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Preposto: destinatario diretto di tutti gli obblighi dell’art. 19, penalmente sanzionati dall’art. 56. La qualifica si valuta anche di fatto (principio di effettività, art. 299): chi sovrintende davvero risponde come preposto anche senza nomina. Per capire come individuarlo correttamente, vedi la guida sull’individuazione dei preposti.
- Datore di lavoro e dirigenti: devono individuare i preposti, formarli ai sensi dell’art. 37 e mettere in condizione di esercitare il ruolo; nei contratti d’appalto le imprese devono indicare al committente il personale che svolge funzioni di preposto.
- Lavoratori: sono tenuti a osservare le disposizioni impartite dal preposto (art. 20); il rifiuto reiterato legittima — anzi impone — l’interruzione dell’attività.
- RLS: raccoglie spesso le segnalazioni parallele; un buon flusso preposto → dirigente → RLS è il segno di un sistema che funziona.
Errori comuni
- Preposto “di nome” ma non formato. La formazione particolare del preposto è un obbligo suo (lettera g) e del datore di lavoro: l’attestato da lavoratore non copre il ruolo.
- Richiami solo verbali e mai tracciati. Davanti a un comportamento reiterato serve la sequenza completa: indicazione, interruzione, informazione ai superiori. Una segnalazione scritta o comunque documentata è ciò che, in sede ispettiva o processuale, dimostra che il preposto ha fatto la sua parte.
- Confondere segnalazione e soluzione. Il preposto che ripara da sé la macchina o “arrangia” una protezione esce dalle proprie attribuzioni; il suo compito è fermare e segnalare, non sostituirsi al datore di lavoro.
- Nessun preposto individuato. Se nessuno è stato formalmente individuato, la vigilanza non sparisce: risponde chi la esercitava di fatto, e il datore di lavoro risponde della mancata individuazione. Il vuoto organizzativo è la peggiore delle opzioni.
- Chiedere di riprendere il lavoro col pericolo ancora presente. La lettera e) lo vieta espressamente salvo eccezioni motivate: “abbiamo consegne urgenti” non è un’eccezione motivata.
Domande frequenti sull’art. 19
Il preposto può davvero fermare il lavoro di un collega?
Sì, e in due casi deve farlo: quando il lavoratore persiste in un comportamento non conforme nonostante le indicazioni ricevute (lettera a) e quando rileva deficienze di mezzi, attrezzature o altre condizioni di pericolo che lo rendono necessario (lettera f-bis). Dopo la L. 215/2021 l'interruzione non è più una facoltà prudenziale ma un obbligo giuridico, la cui omissione è sanzionata penalmente.
Chi è preposto se non c'è stata alcuna nomina formale?
Il ruolo si valuta di fatto: chi sovrintende concretamente all'attività di altri lavoratori ed esercita un potere di iniziativa funzionale risponde come preposto anche senza lettera di incarico, secondo il principio di effettività dell'art. 299. La L. 215/2021 ha però imposto al datore di lavoro di individuare formalmente i preposti, proprio per evitare zone grigie.
Il preposto risponde anche dell'infortunio di un lavoratore che non ha vigilato?
Può risponderne se l'infortunio è riconducibile a una violazione che aveva il dovere di rilevare e correggere: la giurisprudenza costante valuta se il preposto era presente o doveva esserlo, se il comportamento pericoloso era visibile e ripetuto e se è intervenuto come richiede la lettera a). Non gli si può invece imputare ciò che attiene alle scelte organizzative e di spesa, che restano del datore di lavoro e dei dirigenti.
Il preposto deve avere una formazione particolare?
Sì: la lettera g) gli impone di frequentare i corsi previsti dall'art. 37, che dopo la L. 215/2021 richiedono per il preposto una formazione specifica svolta interamente in presenza e un aggiornamento almeno biennale. La formazione da lavoratore non basta: senza il modulo aggiuntivo il preposto non è in regola.
Approfondisci
- ArticoloArt. 2 — Definizioni
- ArticoloArt. 18 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- ArticoloArt. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- ArticoloArt. 56 — Sanzioni per il preposto
- GlossarioPreposto
- GuidaIndividuare i preposti dopo la L. 215/2021
- GuidaFormazione dei preposti: durata, contenuti, aggiornamento
- NormaDL 146/2021 e L. 215/2021 — Preposto, sospensione e nuova vigilanza