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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 127 — Ponti a sbalzo

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 127 disciplina i ponti a sbalzo, cioè gli impalcati che aggettano dalla costruzione invece di appoggiare a terra o sui montanti di un ponteggio ordinario. È un articolo brevissimo, composto da un solo comma:

Co. 1 — Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

La norma appartiene alla parte “tecnica” del Titolo IV dedicata ai cantieri e, come le disposizioni vicine sui ponteggi in legname, riprende e attualizza le regole del DPR 164/1956 sulle costruzioni edilizie.

Cosa significa in pratica

Il ponte a sbalzo è una deroga, non un’alternativa libera. Il principio di fondo del cantiere è che il piano di lavoro in quota poggi su una struttura stabile appoggiata a terra o solidamente vincolata: il ponteggio normale. Solo quando particolari esigenze rendono impossibile quella soluzione — un fronte a strapiombo, un dislivello, uno spazio sottostante non praticabile, un aggetto della facciata — l’articolo apre alla possibilità di un impalcato che sporge nel vuoto, sorretto da mensole o traversi a sbalzo fissati alla costruzione.

Questa apertura è però subordinata a una condizione precisa e non aggirabile: la costruzione deve rispondere a idonei procedimenti di calcolo che ne garantiscano solidità e stabilità. Non basta l’esperienza del montatore o una soluzione “a occhio”: serve una verifica strutturale delle mensole, dei punti di ancoraggio alla costruzione e dei carichi (peso proprio, persone, materiali, spinte) che il ponte deve sopportare. È esattamente la logica dell’art. 134 sui ponteggi soggetti ad autorizzazione e a progetto: fuori dagli schemi tipo, si progetta e si calcola.

Un esempio concreto. Per intonacare la porzione di facciata che sovrasta l’ingresso di un cortile stretto non c’è modo di montare a terra i montanti di un ponteggio: il passaggio deve restare libero. Si ricorre allora a un ponte a sbalzo, con mensole ancorate alla muratura e un impalcato che aggetta sopra l’ingresso. Perché sia a norma, quelle mensole e quegli ancoraggi devono essere dimensionati con un calcolo che tenga conto del peso degli operai e dei materiali: è questo il cuore dell’art. 127.

Il ponte a sbalzo non è un mondo a sé. Resta un’opera provvisionale e come tale soggetta alle regole generali dei ponteggi e delle opere provvisionali dell’art. 122, ai requisiti tecnici dell’Allegato XVIII e — quando si tratta di ponteggio nel senso proprio — alla previsione nel Pi.M.U.S..

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: risponde della scelta di ricorrere al ponte a sbalzo solo dove sia effettivamente giustificata e della sua realizzazione a regola d’arte, sulla base del calcolo di stabilità. È tenuto a garantire che l’opera provvisionale sia idonea prima che la squadra vi salga a lavorare.
  • Dirigente: nell’organizzazione del cantiere verifica che il montaggio segua il progetto e le indicazioni del Pi.M.U.S., e che gli ancoraggi realizzati corrispondano a quelli calcolati.
  • Preposto: sorveglia sul campo che il ponte a sbalzo sia completo dei suoi presidi — parapetti normali con arresto al piede dell’art. 126 su tutti i lati verso il vuoto — e resti tale per tutta la durata dei lavori.
  • Coordinatore per l’esecuzione: nell’ambito dell’alta vigilanza verifica la coerenza tra quanto realizzato e le previsioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Va ricordato che l’art. 128 sui sottoponti colloca proprio i ponti a sbalzo tra i casi in cui il sottoponte di sicurezza può essere omesso: la conformazione dell’impalcato aggettante rende infatti incompatibile un secondo piano sottostante. L’omissione del sottoponte non elimina però il rischio di caduta di materiali verso il basso, che va comunque presidiato con reti, mantovane, delimitazione e interdizione dell’area sottostante.

Errori comuni

  1. Usare il ponte a sbalzo per comodità. L’art. 127 lo ammette solo quando particolari esigenze impediscono il ponte normale. Sceglierlo per risparmiare tempo o materiale, dove un ponteggio ordinario sarebbe possibile, ne tradisce la natura di eccezione.
  2. Montare senza calcolo. La solidità e la stabilità del ponte a sbalzo devono discendere da idonei procedimenti di calcolo, non dall’esperienza a occhio: mensole e ancoraggi vanno dimensionati e verificati.
  3. Ancoraggi insufficienti o improvvisati. Il punto critico del ponte a sbalzo è il vincolo alla costruzione: fissaggi sottodimensionati, su murature deboli o senza verifica sono la causa tipica di cedimento.
  4. Dimenticare i parapetti verso il vuoto. L’omissione del sottoponte prevista per i ponti a sbalzo non tocca gli altri presidi: sui lati verso il vuoto il parapetto normale con arresto al piede resta obbligatorio.
  5. Trascurare la caduta di materiali verso il basso. Senza sottoponte, ciò che sfugge dall’impalcato aggettante precipita liberamente: servono reti, mantovane o l’interdizione dell’area sottostante per proteggere chi transita.

Domande frequenti sull’art. 127

Che cos'è un ponte a sbalzo e quando è ammesso?

È un impalcato che aggetta dalla costruzione, sorretto da mensole o traversi a sbalzo anziché appoggiare a terra o sui montanti di un ponteggio ordinario. L'art. 127 lo ammette soltanto quando particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali: non è una soluzione a scelta libera, ma un'eccezione da motivare tecnicamente.

Quali requisiti deve rispettare un ponte a sbalzo?

La sua costruzione deve rispondere a idonei procedimenti di calcolo che ne garantiscano la solidità e la stabilità. In pratica servono la verifica strutturale delle mensole e degli ancoraggi, il rispetto dei requisiti dell'Allegato XVIII e, per i ponteggi soggetti ad autorizzazione, il progetto e le indicazioni del Pi.M.U.S.

Per un ponte a sbalzo occorre comunque il sottoponte di sicurezza?

No. L'art. 128, comma 2, colloca i ponti a sbalzo tra i casi in cui la costruzione del sottoponte può essere omessa. Restano però dovute tutte le altre protezioni, a partire dai parapetti normali con arresto al piede previsti dall'art. 126 e dalle misure contro la caduta di materiali verso il basso.

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