Titolo II · Capo I — Disposizioni generali
Art. 62 — Definizioni
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 62 apre il Titolo II del Testo Unico e ne delimita il campo di applicazione con una definizione e un elenco di esclusioni:
Co. 1 — Ferme restando le disposizioni del Titolo I, ai fini dell’applicazione del Titolo II si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. Co. 2 — Le disposizioni del Titolo II non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale (lettera aggiunta dal correttivo del 2009).
È un articolo breve, ma decide una questione tutt’altro che teorica: dove valgono i requisiti di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro dettati dagli articoli successivi e dall’Allegato IV.
Cosa significa in pratica
La definizione del comma 1 è volutamente ampia e ha due gambe:
- I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro dentro l’azienda o l’unità produttiva: reparti, uffici, laboratori, magazzini, spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo.
- Ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore per ragioni di lavoro: cortili, piazzali, rampe, aree di carico e scarico, tettoie, scale esterne, locali tecnici, coperture su cui si sale per manutenzione.
La seconda gamba è quella che nella pratica viene sottovalutata. Se il magazziniere attraversa ogni giorno il piazzale per raggiungere il deposito, quel piazzale è un luogo di lavoro: buche, illuminazione carente, assenza di percorsi pedonali separati dai mezzi sono violazioni dei requisiti del Titolo II esattamente come lo sarebbero in reparto. La giurisprudenza costante legge la nozione in senso funzionale: conta l’accessibilità del luogo al lavoratore nell’ambito delle sue mansioni, non l’etichetta che l’azienda gli attribuisce.
Le esclusioni del comma 2 rispondono a una logica semplice: quei contesti hanno regole proprie, calibrate su rischi che il Titolo II — pensato per ambienti stabili — non potrebbe governare bene:
- i mezzi di trasporto (camion, furgoni, treni, aeromobili) seguono le normative di settore, fermo restando che l’automezzo resta un’attrezzatura di lavoro e che il rischio stradale va comunque valutato nel DVR;
- i cantieri temporanei o mobili sono disciplinati dal Titolo IV, con figure e documenti dedicati (coordinatori, PSC, POS);
- industrie estrattive e pescherecci hanno decreti specifici di recepimento delle direttive europee di settore;
- campi, boschi e terreni di aziende agricole o forestali sono esclusi perché ambienti naturali non standardizzabili: i requisiti strutturali si applicano però ai fabbricati aziendali (stalle, fienili, officine, depositi), che restano luoghi di lavoro a tutti gli effetti.
Attenzione all’errore di prospettiva più comune: escluso dal Titolo II non significa escluso dal decreto. In tutti questi contesti restano pienamente applicabili la valutazione dei rischi, la formazione, la sorveglianza sanitaria e gli obblighi generali del Titolo I. L’esclusione riguarda solo i requisiti strutturali degli articoli 63 e seguenti.
Obblighi e soggetti coinvolti
L’art. 62 non impone obblighi diretti, ma orienta quelli degli articoli successivi:
- Datore di lavoro: è il destinatario dei requisiti del Titolo II per tutti i luoghi che rientrano nella definizione, comprese le pertinenze esterne; la mappatura completa dei luoghi di lavoro è il primo passo del DVR.
- Dirigenti e preposti: nell’ambito delle rispettive attribuzioni, vigilano sul mantenimento delle condizioni dei luoghi (ordine, percorsi, vie di esodo libere).
- Lavoratori: la definizione ampia gioca a loro tutela, estendendo i requisiti di sicurezza a ogni spazio aziendale frequentato per lavoro.
Errori comuni
- Limitare il DVR ai locali “produttivi”: piazzali, coperture, locali tecnici e aree esterne di pertinenza sono luoghi di lavoro e vanno valutati come tali.
- Applicare l’esclusione del cantiere alla sede dell’impresa edile: uffici, deposito e officina dell’impresa restano soggetti al Titolo II; solo il cantiere segue il Titolo IV.
- Dedurre dall’esclusione dei mezzi di trasporto l’assenza di obblighi: la guida per lavoro resta un rischio da valutare e il mezzo va mantenuto efficiente come attrezzatura di lavoro.
- Ignorare i fabbricati agricoli: l’esclusione della lettera d-bis riguarda campi e boschi, non stalle, magazzini e locali di lavorazione dell’azienda agricola.
Domande frequenti sull’art. 62
Il cortile, il parcheggio o il magazzino esterno sono luoghi di lavoro?
Sì, se sono pertinenze dell'azienda accessibili al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. La definizione dell'art. 62 non si ferma ai locali chiusi: comprende piazzali, aree di carico e scarico, scale esterne e ogni spazio aziendale in cui il lavoratore può trovarsi per ragioni di servizio.
Perché i cantieri temporanei o mobili sono esclusi dal Titolo II?
Perché hanno una disciplina speciale e più articolata nel Titolo IV, pensata per la natura mutevole del cantiere. L'esclusione riguarda però il cantiere in quanto tale: la sede fissa dell'impresa edile — uffici, officina, deposito — resta un luogo di lavoro ordinario soggetto al Titolo II.
L'abitazione del lavoratore in smart working è un luogo di lavoro ai sensi del Titolo II?
No: il domicilio privato non è un luogo di pertinenza dell'azienda, quindi i requisiti strutturali del Titolo II non si applicano. Il lavoro agile e il telelavoro restano però coperti dalle tutele generali del decreto secondo le modalità dell'art. 3, con obblighi di informazione e fornitura di attrezzature conformi.
Le esclusioni dell'art. 62 significano che in quei contesti non c'è tutela?
No. L'esclusione riguarda solo le regole strutturali del Titolo II, non il resto del decreto: valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria e obblighi generali del Titolo I si applicano comunque. Cantieri, attività estrattive e pesca hanno inoltre discipline specifiche dedicate.
Approfondisci
- ArticoloArt. 63 — Requisiti di salute e di sicurezza
- ArticoloArt. 64 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 65 — Locali sotterranei o semisotterranei
- ArticoloArt. 66 — Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- AllegatoAllegato IV — Requisiti dei luoghi di lavoro
- TitoloTitolo II — Luoghi di lavoro