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TUS

Scheda rischio

Rischio stradale professionale

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

Gli incidenti stradali sono da anni tra le prime cause di infortunio mortale sul lavoro in Italia. La strada, però, sfugge alle logiche di uno stabilimento: non la governi con una barriera o un carter. Per questo il rischio stradale professionale si affronta soprattutto a monte — sull’organizzazione dei viaggi, sui tempi, sui veicoli e sulle condizioni di chi guida — molto prima del momento in cui il conducente sale in auto.

Cosa dice la norma

Il D.Lgs. 81/2008 non dedica al rischio stradale un Titolo autonomo con valori limite, come accade per il rumore o le vibrazioni. Si tratta di un rischio trasversale, che il datore di lavoro deve individuare e trattare all’interno degli obblighi generali:

  • l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alla mansione (art. 28), compresi quelli che si manifestano fuori dai locali aziendali;
  • l’uso dei veicoli come attrezzature di lavoro (art. 71), con i relativi obblighi di manutenzione, idoneità e informazione;
  • la sorveglianza sanitaria (art. 41) quando la mansione lo richiede, con particolare attenzione alle mansioni di guida.

La regola pratica è semplice: se guidare o spostarsi su strada fa parte del lavoro, allora la strada è ambiente di lavoro e il rischio va valutato. Vale per l’autista di un mezzo pesante come per il tecnico che raggiunge i cantieri con il furgone aziendale o per l’agente che percorre migliaia di chilometri l’anno.

Come si valuta

La valutazione non punta a un numero, ma a mappare l’esposizione e ridurla:

  1. Chi è esposto: individua le mansioni che comportano guida o presenza su strada e stima chilometri percorsi, frequenza e condizioni tipiche (autostrada, urbano, notturno, meteo avverso).
  2. Con quali mezzi: censisci i veicoli, il loro stato di manutenzione, la revisione, la dotazione di sicurezza. Un parco mezzi vecchio e trascurato è già un fattore di rischio documentabile.
  3. In quali condizioni organizzative: analizza tempi di percorrenza, scadenze imposte, orari, uso del telefono durante la guida, eventuale lavoro notturno o su turni che incide sulla stanchezza.
  4. Fattori individuali: idoneità alla guida, uso di farmaci, alcol e sostanze, formazione ricevuta.

Il risultato confluisce nel DVR con misure concrete e verificabili, non con la formula di stile “si raccomanda prudenza alla guida”.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Organizzative — le più efficaci: pianifica gli itinerari con tempi realistici, evita di caricare il conducente di scadenze che spingono a correre, limita le trasferte in orari critici, prevedi pause adeguate nei viaggi lunghi. Sulla stanchezza incide direttamente anche il lavoro notturno e a turni, da coordinare con la turnazione.
  2. Sui veicoli: mantieni i mezzi in efficienza con un programma di manutenzione e controlli documentati, verifica pneumatici e dispositivi di sicurezza, non far circolare veicoli con anomalie note. È l’applicazione diretta degli obblighi sull’uso delle attrezzature.
  3. Regole e comportamenti: adotta una policy aziendale chiara sull’uso del telefono alla guida, sul divieto di alcol e sostanze psicotrope, sulla velocità e sull’uso delle cinture. La policy va comunicata, non solo scritta.
  4. Formazione: informa e forma i conducenti sui rischi specifici della loro mansione, sulla guida sicura e sulle procedure in caso di emergenza o incidente.

Nelle attività dove ci sono manovre in aree di carico o piazzali, il rischio stradale si intreccia con l’investimento da mezzi in movimento e con il ribaltamento dei mezzi: vanno valutati insieme, con procedure di separazione tra pedoni e veicoli.

Sorveglianza sanitaria

Per le mansioni di guida la sorveglianza sanitaria è spesso pertinente, sia per l’idoneità psicofisica sia per i controlli su alcol e sostanze previsti per le mansioni a rischio. Il medico competente definisce il protocollo in funzione dell’attività — visione, tempi di reazione, patologie incompatibili con la guida professionale, terapie farmacologiche che riducono la vigilanza — e gli esiti collettivi anonimi tornano nella valutazione del rischio. Per gli autisti professionali questa sorveglianza si affianca, senza sostituirla, alla verifica dei requisiti per la patente e le abilitazioni richieste dal Codice della Strada.

Errori comuni

  1. Considerarlo solo un problema “in itinere”: molti DVR liquidano la strada come tragitto casa-lavoro, ignorando che per corrieri, tecnici e agenti la guida è la mansione.
  2. Scaricare tutto sul conducente: “guidi con prudenza” non è una misura. Le leve vere — tempi, veicoli, organizzazione — sono in mano al datore di lavoro.
  3. Trascurare la manutenzione dei mezzi: veicoli aziendali senza controlli documentati sono un’esposizione evitabile e facilmente contestabile in caso di infortunio.
  4. Ignorare la stanchezza: scadenze compresse, orari lunghi e turni notturni si traducono in colpi di sonno. È un fattore organizzativo, quindi valutabile e correggibile.

Domande frequenti

Il rischio stradale va inserito nel DVR?

Sì, ogni volta che la guida o la presenza su strada fa parte della mansione: autisti, corrieri, tecnici manutentori, agenti di commercio, addetti alle consegne. La strada diventa a tutti gli effetti un ambiente di lavoro e il rischio va valutato ai sensi dell'art. 28, con misure specifiche per veicoli, tempi e organizzazione dei viaggi.

Che differenza c'è tra infortunio stradale in occasione di lavoro e in itinere?

L'infortunio in occasione di lavoro avviene durante una guida che fa parte della prestazione (una consegna, una trasferta operativa) e rientra pienamente nella valutazione dei rischi del datore. L'infortunio in itinere avviene nel normale tragitto casa-lavoro-casa: è tutelato dall'INAIL ma non deriva dall'organizzazione dell'attività lavorativa nello stesso modo, salvo scelte aziendali che lo influenzano.

I veicoli aziendali sono attrezzature di lavoro?

Quando sono messi a disposizione dal datore per svolgere la mansione, i veicoli rientrano tra le attrezzature di lavoro dell'art. 71: vanno mantenuti in efficienza, sottoposti a manutenzione e revisione, e il lavoratore va informato e formato sul loro uso corretto e sui dispositivi di sicurezza.

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