Salta al contenuto
TUS

Scheda rischio

Alcol e sostanze psicotrope al lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

L’assunzione di alcol e di sostanze psicotrope o stupefacenti riduce attenzione, tempi di reazione e capacità di giudizio. In mansioni dove un errore mette in pericolo il lavoratore stesso o terzi — guida di mezzi, manovra di gru e carrelli, lavori in quota, uso di macchine pericolose — anche una compromissione lieve può trasformarsi in un infortunio grave. È un rischio “trasversale”: non nasce da un agente presente nell’ambiente, ma da una condizione della persona che si somma a tutti gli altri rischi della mansione, amplificandoli.

Cosa dice la norma

La disciplina si costruisce su più fonti che vanno lette insieme:

  • il D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’impianto generale: la valutazione di tutti i rischi (art. 28), gli obblighi del datore di lavoro (art. 18) e dei lavoratori (art. 20), e la sorveglianza sanitaria affidata al medico competente (art. 41);
  • per l’alcol, la legge quadro 125/2001 e il successivo Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 2006 individuano le attività lavorative con divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche;
  • per le sostanze stupefacenti e psicotrope, il D.P.R. 309/1990 e l’Intesa in Conferenza Unificata del 2007, con il relativo provvedimento attuativo, definiscono le mansioni a rischio e le procedure di accertamento.

Gli elenchi delle mansioni e le procedure sono soggetti ad aggiornamenti e a pronunce giurisprudenziali: prima di impostare un protocollo, verifica sempre il testo vigente sulle fonti ufficiali. Non affidarti a valori-soglia o percentuali “sentite dire”.

Come si valuta

La logica è la stessa degli altri rischi: si parte dalle mansioni, non dalle persone.

  1. Mappa le mansioni a rischio. Confronta l’organigramma aziendale con gli elenchi normativi: chi guida mezzi per conto dell’azienda, chi conduce carrelli elevatori o PLE, chi opera in altezza, chi presidia processi pericolosi. Un magazzino con carrellisti e un’impresa con autisti hanno entrambi mansioni interessate.
  2. Formalizza l’esito nel DVR. Anche quando non ci sono mansioni a rischio, dà conto della verifica: scrivere “non applicabile perché in azienda non sono presenti le mansioni degli elenchi” è una giustificazione motivata; il silenzio no.
  3. Definisci il protocollo con il medico competente. Sono gli accertamenti sanitari, non i controlli fai-da-te, a chiudere la valutazione: il medico competente stabilisce tipologia e periodicità dei test in relazione al rischio.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Organizzative e di policy. Adotta un regolamento interno che richiami il divieto di assunzione in servizio, le mansioni interessate e le conseguenze disciplinari, condiviso con il RLS. La gestione del lavoro notturno e a turni, che aumenta l’affaticamento, va coordinata con questa policy.
  2. Informazione e formazione. Inserisci il tema nel percorso formativo dei lavoratori: effetti sulla guida e sull’uso delle attrezzature, obbligo di segnalare condizioni psicofisiche alterate, canali di supporto. È spesso la misura che previene di più.
  3. Sorveglianza sanitaria. Per le mansioni a rischio è lo strumento cardine (vedi sotto).
  4. Gestione dell’emergenza. Prevedi una procedura per il caso concreto: un lavoratore che si presenta palesemente non in condizione va allontanato dalla mansione pericolosa in sicurezza, tutelando lui e gli altri, senza improvvisare accertamenti clinici.

Sorveglianza sanitaria

Gli accertamenti sull’assunzione di alcol e sostanze sono attività sanitaria riservata al medico competente e si svolgono nell’ambito della sorveglianza prevista dall’art. 41, integrata dalle procedure dei provvedimenti Stato-Regioni. Il datore di lavoro organizza e agevola i controlli ma non ne conosce i dati clinici: riceve unicamente il giudizio di idoneità alla mansione.

Il medico competente può articolare il percorso in accertamenti di primo livello e, in caso di esito da approfondire, di secondo livello presso strutture specialistiche, con le garanzie di riservatezza e di contraddittorio previste. In caso di inidoneità, il datore di lavoro deve darvi seguito e valutare mansioni alternative compatibili; il giudizio è impugnabile con ricorso all’organo di vigilanza. Per il quadro d’insieme è utile la guida alla sorveglianza sanitaria e quella dedicata ai controlli su alcol e droghe.

Errori comuni

  1. Fare l’alcoltest in portineria. L’accertamento eseguito da personale non sanitario è privo di valore e apre a contenziosi: è competenza del medico competente.
  2. Estendere i controlli a tutti. Sottoporre a test mansioni non incluse negli elenchi è illegittimo e lede la dignità del lavoratore. Il perimetro lo fissa la norma, non il timore.
  3. Confondere idoneità e disciplina. Il giudizio sanitario riguarda la sicurezza della mansione; l’eventuale profilo disciplinare segue regole proprie e non può fondarsi sui dati clinici.
  4. Ignorare il tema nel DVR. Anche l’assenza di mansioni a rischio va dichiarata e motivata: è la prova di aver valutato, non di aver dimenticato.

Domande frequenti

Il datore di lavoro può far svolgere direttamente l'alcoltest ai dipendenti?

No. Gli accertamenti sull'assunzione di alcol e sostanze rientrano tra le attività sanitarie e sono di competenza esclusiva del medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro organizza e favorisce i controlli, ma non li esegue né ne conosce gli esiti clinici: riceve solo il giudizio di idoneità alla mansione.

Per quali lavoratori sono previsti i controlli?

Solo per chi è adibito a mansioni che comportano un rischio elevato per la sicurezza propria e di terzi, individuate da appositi provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni (ad esempio conducenti professionali, addetti a macchine e apparecchi di sollevamento, lavori in quota). Per le altre mansioni non è previsto alcun accertamento specifico.

Cosa succede se un lavoratore risulta non idoneo?

Il medico competente esprime un giudizio di inidoneità, temporanea o permanente, alla mansione a rischio. Il datore di lavoro deve attuarlo, valutando l'eventuale adibizione a mansioni diverse compatibili. Il giudizio può essere impugnato dall'interessato o dal datore di lavoro con ricorso all'organo di vigilanza territoriale.

Approfondisci