Guida · Sorveglianza sanitaria · 11 min di lettura
Alcol e sostanze stupefacenti: controlli e mansioni a rischio
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Alcol e sostanze stupefacenti sul lavoro non sono un tema disciplinare ma un rischio da gestire in modo strutturato: per alcune mansioni la legge impone controlli sanitari, con procedure precise su chi li dispone, chi li esegue e cosa fare dopo. Confondere il controllo sanitario con la contestazione al dipendente è l’errore più frequente. Vediamo come impostarlo correttamente.
Passo 1 — Distingui le due discipline
Il tema poggia su due binari normativi distinti, che vanno tenuti separati:
- Alcol: la Legge 125/2001 (art. 15) vieta l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche in specifiche attività lavorative. L’elenco delle mansioni interessate è fissato dal Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006.
- Sostanze stupefacenti e psicotrope: il DPR 309/1990 e i successivi Provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni (30 ottobre 2007 e Accordo 18 settembre 2008) individuano le mansioni che comportano rischi per la sicurezza di terzi e le procedure di accertamento.
Entrambe si innestano sulla sorveglianza sanitaria dell’art. 41 del Testo Unico: il controllo è un atto sanitario, non un provvedimento del datore di lavoro.
Passo 2 — Individua le mansioni a rischio in azienda
Il primo lavoro è di mappatura, non di test. Incrocia l’organigramma con gli elenchi normativi e individua chi svolge attività a rischio: guida di veicoli e mezzi che richiedono patenti professionali o abilitazioni, conduzione di carrelli elevatori e macchine operatrici, lavori in quota, mansioni edili, uso di armi, attività in cui un errore espone terzi a pericoli gravi.
Esempio concreto: in un’azienda di logistica, rientrano nella sorveglianza i mulettisti e gli autisti; non vi rientra, di norma, l’impiegato amministrativo. La distinzione va motivata nel DVR e nel protocollo sanitario.
Passo 3 — Definisci il protocollo con il medico competente
Le mansioni a rischio individuate vanno inserite nel protocollo di sorveglianza sanitaria concordato con il medico competente. È lui — e solo lui — a stabilire periodicità e modalità degli accertamenti, integrando la visita medica ordinaria con gli specifici controlli su alcol e sostanze.
Se ancora non hai un medico competente e in azienda esistono mansioni a rischio, la nomina diventa un passaggio obbligato: senza di lui non puoi attivare alcun controllo valido.
Passo 4 — Come si svolge l’accertamento
L’accertamento è articolato e garantista. In sintesi:
- Il medico competente esegue una prima fase di screening (per le sostanze, tipicamente su matrice biologica; per l’alcol, con strumentazione idonea).
- In caso di esito non negativo, si procede con accertamenti di secondo livello presso strutture sanitarie specializzate (SerD o laboratori accreditati), per confermare o escludere lo stato di dipendenza.
- Il lavoratore ha diritto a garanzie sulla riservatezza del dato sanitario e sulle modalità di prelievo.
Il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità, mai il dato clinico: non può conoscere l’esito del test, ma soltanto se il lavoratore è idoneo, non idoneo o idoneo con limitazioni alla mansione a rischio.
Passo 5 — Gestisci l’esito e la riservatezza
Con un giudizio di inidoneità temporanea, il datore di lavoro deve allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio: non si tratta di una sanzione disciplinare né di un licenziamento automatico, ma di una misura di prevenzione. Dove possibile, si valuta un’adibizione temporanea ad altre mansioni compatibili.
Il lavoratore viene avviato al percorso di recupero previsto; la riammissione alla mansione a rischio avviene solo a seguito di un nuovo giudizio di idoneità. Contro il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza nei termini di legge.
Attenzione a due errori tipici: trattare l’esito come un fatto disciplinare da contestare, e diffondere in azienda l’informazione sanitaria. Entrambi espongono a responsabilità, anche sul piano della tutela dei dati.
Passo 6 — Informazione, formazione e tracciamento
Chiudi il cerchio sul piano organizzativo: informa i lavoratori interessati sul divieto e sulle procedure, inserisci il tema nella formazione, verbalizza la consultazione del RLS sul protocollo. Tieni traccia documentale delle mansioni a rischio individuate, del protocollo sanitario e dei giudizi ricevuti, conservandoli con le cautele previste per i dati sanitari nella cartella sanitaria e di rischio.
Ricorda che valori tecnici, periodicità puntuali ed eventuali sanzioni vanno sempre verificati sulle fonti ufficiali aggiornate: la disciplina è frammentata tra legge quadro, DPR e provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni.
Checklist operativa
- Mansioni a rischio mappate incrociando organigramma ed elenchi normativi
- Individuazione delle mansioni motivata nel DVR
- Protocollo sanitario definito con il medico competente
- Medico competente nominato (se in azienda esistono mansioni a rischio)
- Procedura di accertamento a due livelli concordata e garantista
- Flusso del giudizio di idoneità definito (solo esito al datore, mai il dato clinico)
- Procedura di allontanamento e riammissione formalizzata
- Lavoratori informati e RLS consultato sul protocollo
Domande frequenti
Il datore di lavoro può disporre l'etilometro sui dipendenti?
No. L'accertamento dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze rientra nella sorveglianza sanitaria ed è di competenza esclusiva del medico competente. Il datore di lavoro non può eseguire test in autonomia: il suo compito è individuare le mansioni a rischio, sottoporle a sorveglianza e agire sul giudizio del medico.
I controlli valgono per tutti i lavoratori?
No. Riguardano solo chi svolge le mansioni comprese negli elenchi normativi (guida di mezzi, lavori in quota, macchine, attività che espongono terzi a rischi rilevanti). Per gli altri lavoratori non esiste un obbligo generalizzato di test alcol o antidroga.
Cosa succede in caso di esito positivo?
Il medico competente esprime un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione a rischio; il lavoratore va allontanato da quella mansione, non licenziato in automatico, e avviato al percorso di recupero. La riammissione avviene solo dopo un nuovo giudizio di idoneità.