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Guida · Nomine e figure · 10 min di lettura

Nomina del medico competente: quando è obbligatoria

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il medico competente è la figura che collega la valutazione dei rischi alla salute delle persone in carne e ossa: senza di lui, la sorveglianza sanitaria non esiste. Ma non tutte le aziende devono nominarlo. La domanda giusta non è “quanti dipendenti ho”, bensì “ci sono mansioni per cui la legge impone il controllo sanitario”. Vediamo come rispondere in modo difendibile.

Passo 1 — Parti dalla valutazione dei rischi, non dal numero di addetti

L’obbligo di nomina del medico competente discende direttamente dall’obbligo di sorveglianza sanitaria: il datore di lavoro lo nomina “nei casi previsti dalla normativa”. La chiave sta quindi nel DVR. Se dalla valutazione emergono lavoratori esposti a rischi per cui il Testo Unico o le norme speciali prevedono il controllo sanitario, la nomina è obbligatoria; se non emergono, non lo è.

È un errore diffuso ragionare per soglie di organico: un’azienda con due dipendenti che movimentano carichi oltre i limiti ha l’obbligo, un ufficio di trenta persone senza videoterminalisti “significativi” potrebbe non averlo. Conta il rischio, non la taglia.

Passo 2 — Verifica se rientri nei casi di sorveglianza obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è dovuta nei casi previsti dalla normativa vigente e quando il lavoratore ne fa richiesta e il medico la ritiene correlata al rischio. I casi tipici che fanno scattare l’obbligo:

  • esposizione ad agenti chimici pericolosi non irrilevanti per la salute;
  • esposizione a rumore e vibrazioni oltre i valori di azione;
  • movimentazione manuale dei carichi con rischio residuo;
  • agenti cancerogeni, mutageni e agenti biologici dei gruppi tutelati;
  • utilizzo di attrezzature munite di videoterminale oltre la soglia settimanale prevista;
  • lavoro notturno ai sensi della disciplina sull’orario di lavoro;
  • rischi specifici individuati da norme speciali (amianto, piombo, radiazioni, ecc.).

Se anche una sola mansione ricade in questi casi, devi nominare il medico competente. Esempio: una piccola carpenteria con due saldatori esposti a fumi di saldatura e rumore ha l’obbligo, a prescindere dal fatto che sia una microimpresa.

Passo 3 — Individua un professionista con i titoli richiesti

Non basta un medico qualsiasi. L’art. 38 richiede uno tra i titoli e requisiti tassativi previsti (tipicamente la specializzazione in medicina del lavoro o titoli equipollenti individuati dalla norma) e l’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti tenuto presso il Ministero della Salute. Prima di conferire l’incarico, chiedi copia del titolo e verifica l’iscrizione: affidarsi a un medico privo dei requisiti equivale, sul piano sanzionatorio, a non averlo nominato.

Passo 4 — Formalizza la nomina per iscritto

La nomina va documentata. Predisponi un atto di nomina o lettera d’incarico che riporti almeno: dati del datore di lavoro e dell’azienda, dati e titoli del medico, oggetto dell’incarico, sedi e unità produttive coperte, decorrenza e accettazione firmata dal medico. È buona prassi allegare il protocollo sanitario e definire il rapporto (dipendente, libero professionista o struttura convenzionata, secondo l’art. 39). Il nominativo del medico competente va inoltre indicato nel DVR tra le figure della prevenzione.

Passo 5 — Mettilo nelle condizioni di lavorare

La nomina è l’inizio, non la fine. Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, esprime i giudizi di idoneità, istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio, e compie almeno una volta l’anno (o con periodicità diversa da lui stabilita) il sopralluogo negli ambienti di lavoro. Il datore deve fornirgli informazioni sui rischi, accesso ai luoghi e collaborazione: un medico “solo sulla carta”, che non ha mai visto lo stabilimento, è un rischio concreto in caso di infortunio o malattia professionale.

Passo 6 — Tieni allineati DVR, nomina e sorveglianza nel tempo

Ogni volta che cambiano lavorazioni, sostanze o organizzazione, rivaluta se l’obbligo si estende a nuove mansioni. L’ingresso di un nuovo reparto, l’introduzione di un agente chimico pericoloso o l’avvio del lavoro notturno possono far nascere l’obbligo dove prima non c’era. Al contrario, la cessazione di una lavorazione a rischio va riflessa nel protocollo sanitario. Nomina, DVR e visite mediche devono raccontare la stessa storia.

Checklist dell’atto di nomina

  • Verifica nel DVR delle mansioni soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria
  • Controllo dei titoli ex art. 38 e dell’iscrizione all’elenco nazionale
  • Lettera d’incarico con oggetto, sedi coperte, decorrenza e accettazione firmata
  • Definizione del rapporto (dipendente, libero professionista o struttura convenzionata)
  • Protocollo sanitario allegato e coerente con i rischi valutati
  • Nominativo del medico riportato nel DVR
  • Consegna al medico delle informazioni sui rischi e programmazione del primo sopralluogo

Domande frequenti

Se in azienda nessuno è esposto a rischi con sorveglianza sanitaria, devo nominare il medico competente?

No. La nomina è collegata all'obbligo di sorveglianza sanitaria: se dalla valutazione dei rischi non emerge alcuna mansione soggetta a controllo sanitario, l'obbligo non scatta. Attenzione però ai casi meno evidenti (videoterminalisti oltre la soglia, movimentazione carichi, lavoro notturno): spesso un obbligo c'è e sfugge.

Il medico competente deve essere un dipendente dell'azienda?

No. L'art. 39 prevede che possa operare come dipendente, come libero professionista o come collaboratore di una struttura esterna, pubblica o privata, convenzionata. Nella maggior parte delle PMI l'incarico è affidato a un professionista esterno con un contratto o una lettera d'incarico.

Chi controlla se ho nominato il medico competente?

In sede di ispezione, ASL e Ispettorato del Lavoro verificano l'esistenza della nomina, il possesso dei titoli previsti dall'art. 38 e la coerenza tra rischi valutati nel DVR e sorveglianza sanitaria attivata. La mancata nomina, dove obbligatoria, è sanzionata a carico del datore di lavoro.

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