Titolo X · Capo II — Obblighi del datore di lavoro
Art. 277 — Misure di emergenza
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 277 chiude il gruppo di norme sulle misure operative del Titolo X, dedicandosi a ciò che deve accadere quando qualcosa va storto. Si articola in tre commi:
Co. 1 — Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico dei gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Vi possono accedere soltanto gli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare idonei mezzi di protezione. Co. 2 — Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione. Co. 3 — I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
In sostanza: davanti a una dispersione la priorità è mettere in sicurezza le persone, poi si informano le autorità e le rappresentanze, e in ogni momento vige il dovere di segnalazione da parte di chi lavora con questi agenti.
Cosa significa in pratica
Il rischio biologico ha una caratteristica che lo distingue da molti altri: l’agente è spesso invisibile e l’esposizione può non dare segni immediati. Per questo l’art. 277 costruisce una catena di reazione rapida, in cui ogni anello ha un compito preciso e nessuno può aspettare.
Il caso tipico è il laboratorio di microbiologia dove si rompe una provetta contenente un ceppo del gruppo 3, o l’impianto di depurazione in cui salta una guarnizione e si genera aerosol. La prima cosa che deve succedere non è chiamare qualcuno: è che le persone non necessarie escano. La zona diventa off-limits e vi rientra soltanto chi deve intervenire per la bonifica, indossando i DPI adeguati — tipicamente protezioni delle vie respiratorie, guanti e indumenti a perdere. Questa dinamica va scritta prima, nel piano di emergenza e nelle procedure operative previste dall’art. 272: improvvisare durante un incidente biologico significa quasi sempre esporre altre persone.
Il secondo passaggio è l’informazione verso l’esterno. Il datore di lavoro non gestisce l’evento in silenzio: deve avvisare al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente (la ASL/SPISAL), e in parallelo i lavoratori e il RLS. Non è una comunicazione burocratica generica — deve dire cosa è successo, perché, e cosa si sta facendo per rimediare. È il punto in cui la trasparenza verso la rappresentanza dei lavoratori diventa un obbligo di legge, non una cortesia.
Il terzo asse è il dovere di segnalazione dei lavoratori. Qualsiasi infortunio o incidente legato all’uso di agenti biologici — una puntura accidentale con un ago potenzialmente contaminato, uno schizzo negli occhi, la caduta di un contenitore — va comunicato subito al datore di lavoro, al dirigente o al preposto. Questo perché in ambito biologico la segnalazione tempestiva non serve solo a ricostruire l’accaduto: può aprire la strada a una profilassi post-esposizione che ha senso solo se avviata rapidamente. Un ritardo di ore, in alcuni scenari, cambia l’esito clinico.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: predispone in anticipo le misure di emergenza, garantisce l’evacuazione, fornisce ai soccorritori i DPI idonei e informa al più presto l’organo di vigilanza, i lavoratori e il RLS. Gli obblighi discendono dalla valutazione del rischio dell’art. 271, che deve prevedere anche gli scenari incidentali.
- Dirigenti e preposti: sono destinatari delle segnalazioni dei lavoratori e sovrintendono all’attuazione delle procedure di emergenza sul campo.
- Lavoratori: escono immediatamente dalla zona interessata quando non addetti agli interventi e segnalano senza indugio ogni infortunio o incidente.
- Addetti agli interventi: gli unici autorizzati a rientrare nella zona a rischio, tenuti all’uso dei mezzi di protezione. Vanno individuati e formati in via preventiva, in coerenza con l’informazione e formazione dell’art. 278.
- Organo di vigilanza (ASL/SPISAL): riceve l’informativa sull’evento e può disporre verifiche e prescrizioni.
L’art. 277 non vive isolato: si appoggia sulla valutazione del rischio biologico a monte e trova completamento nelle misure tecniche e organizzative dell’art. 272. Le disposizioni valgono trasversalmente ai comparti che usano agenti biologici, dai laboratori alla sanità, dagli impianti di trattamento rifiuti alla zootecnia.
Errori comuni
- Procedure di emergenza generiche. Un piano di evacuazione antincendio non copre la dispersione di un agente biologico: servono istruzioni specifiche su chi esce, chi resta, con quali DPI e come si bonifica. La procedura va tarata sul rischio biologico effettivo dell’attività.
- Ritardare l’informazione all’organo di vigilanza. Il comma 2 chiede di informare “al più presto”: rimandare la comunicazione alla ASL nella speranza di “gestire tutto internamente” è una violazione autonoma, indipendente dall’esito dell’incidente.
- Dimenticare il RLS. L’informativa post-incidente deve raggiungere anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; escluderlo è un errore ricorrente e sanzionabile.
- Sottovalutare le segnalazioni “minori”. Una puntura con ago apparentemente pulito o uno schizzo senza sintomi vengono spesso taciuti dai lavoratori. Senza una cultura della segnalazione immediata, il comma 3 resta lettera morta e si perde la finestra utile per la profilassi.
- Addetti agli interventi non preparati. Autorizzare il rientro nella zona a rischio senza aver formato e dotato in anticipo gli addetti, con i mezzi di protezione a portata di mano, trasforma la squadra di emergenza in nuovi esposti.
Domande frequenti sull’art. 277
Cosa devono fare i lavoratori se si disperde un agente biologico?
Devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Possono accedervi solo gli addetti agli interventi necessari, che hanno l'obbligo di usare idonei mezzi di protezione individuale. La regola vale per gli agenti dei gruppi 2, 3 e 4, cioè quelli che possono causare malattia nell'uomo.
Chi va informato dopo un incidente con agenti biologici?
Il datore di lavoro deve informare al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'informazione riguarda l'evento, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate o che si intendono adottare per porre rimedio.
L'art. 277 si applica a tutti gli agenti biologici?
Le misure di emergenza per la dispersione scattano per gli agenti dei gruppi 2, 3 e 4 dell'art. 268. L'obbligo dei lavoratori di segnalare infortuni e incidenti riguarda invece qualsiasi utilizzo di agenti biologici, senza distinzione di gruppo.
Approfondisci
- ArticoloArt. 271 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 272 — Misure tecniche, organizzative, procedurali
- ArticoloArt. 278 — Informazione e formazione
- TitoloTitolo X — Esposizione ad agenti biologici
- RischioAgenti biologici
- GuidaValutazione del rischio biologico
- GuidaPiano di emergenza ed evacuazione: come redigerlo