Salta al contenuto
TUS

Titolo II · Capo II — Sanzioni

Art. 68 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 68 è la norma di chiusura del Titolo II: non introduce nuovi obblighi, ma dice cosa rischiano datore di lavoro e dirigente quando violano le regole sui luoghi di lavoro degli articoli precedenti.

Co. 1 — Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto o l’ammenda, secondo una scala di gravità articolata in lettere: le pene più severe colpiscono la violazione del divieto di far lavorare in ambienti sospetti di inquinamento senza le cautele previste; pene detentive o pecuniarie alternative sono previste per la violazione degli obblighi sui requisiti dei luoghi di lavoro (art. 63), sulla loro manutenzione e gestione (art. 64) e sul divieto di adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei (art. 65); per le violazioni in materia di comunicazioni dell’art. 67 è invece prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Co. 2 — La violazione di più precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea di requisiti di sicurezza dell’Allegato IV è considerata una violazione unica, punita con la pena o la sanzione prevista dal comma 1. L’organo di vigilanza deve comunque precisare nel verbale di contestazione tutti i precetti violati.

Gli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative sono soggetti a rivalutazione periodica: per le cifre aggiornate va sempre consultato il testo vigente.

Cosa significa in pratica

Il Titolo II funziona come un sistema a due piani: gli articoli da 62 a 67 dicono come devono essere i luoghi di lavoro (requisiti dell’Allegato IV, manutenzione, pulizia, divieti per sotterranei e ambienti sospetti di inquinamento, comunicazioni all’organo di vigilanza); l’art. 68 dice cosa succede se quelle regole non vengono rispettate.

La scelta dei destinatari è precisa: la norma punisce datore di lavoro e dirigente, cioè chi ha il potere di decidere e di spendere per adeguare un capannone, un ufficio, un magazzino. Un’uscita di emergenza ostruita, un impianto elettrico fuori norma, un locale interrato adibito a lavorazione senza deroga: sono tutte situazioni che l’ispettore riconduce agli artt. 63-65 e sanziona attraverso l’art. 68.

Il comma 2 merita attenzione perché risolve un problema concreto. L’Allegato IV contiene centinaia di prescrizioni puntuali: senza un correttivo, un sopralluogo in uno stabilimento datato potrebbe generare decine di contestazioni autonome, una per ogni punto disatteso. La regola della violazione unica per categoria omogenea evita la moltiplicazione delle pene: dieci carenze sulla stessa “famiglia” di requisiti (ad esempio più difetti riconducibili alle vie di circolazione) contano come una sola contravvenzione. Attenzione però al rovescio della medaglia: carenze appartenenti a categorie diverse — una sulla stabilità delle strutture, una sull’illuminazione, una sui servizi igienici — restano violazioni distinte, ciascuna con la propria sanzione. E l’obbligo per l’organo di vigilanza di elencare ogni precetto violato serve anche a te: dal verbale capisci esattamente cosa regolarizzare.

Sul piano procedurale, le fattispecie penali dell’art. 68 sono contravvenzioni punite con pena alternativa: in caso di ispezione si applica di regola la prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994, con termine per adempiere e ammissione al pagamento in misura ridotta che estingue il reato. È il percorso descritto nella guida sul verbale di prescrizione: conviene conoscerlo prima, non dopo.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: primo destinatario delle sanzioni, perché su di lui gravano gli obblighi strutturali degli artt. 63 e 64. Nelle società risponde chi esercita i poteri decisionali e di spesa effettivi.
  • Dirigente: risponde in proprio quando organizza e sovrintende i luoghi di lavoro nell’ambito delle attribuzioni ricevute; una delega di funzioni valida può concentrare su di lui gli adempimenti del Titolo II.
  • Preposto: non è menzionato dall’art. 68. Segnala le carenze e vigila, ma le sanzioni per i luoghi di lavoro non ricadono su di lui.
  • Organo di vigilanza (ASL/INL): contesta le violazioni, impartisce le prescrizioni e, nel verbale, deve dettagliare i singoli precetti dell’Allegato IV disattesi. Su cosa guardano gli ispettori in concreto, vedi la guida sull’ispezione in azienda.

Errori comuni

  1. Pensare che i requisiti dei luoghi di lavoro siano un problema “del proprietario dell’immobile”. Il contratto di locazione non sposta la responsabilità penale: verso i lavoratori risponde il datore di lavoro che utilizza i locali, salvo poi rivalersi civilmente sul locatore.
  2. Sottovalutare le carenze “minori”. Molte prescrizioni dell’Allegato IV sembrano dettagli (altezze, pavimenti, finestre), ma la loro violazione è penalmente sanzionata dall’art. 68, non è una semplice irregolarità formale.
  3. Confondere violazione unica e violazione singola. Il comma 2 unifica solo i precetti della stessa categoria omogenea: chi conta su “una sanzione sola” per un immobile con carenze diffuse su più fronti resta sorpreso dal cumulo delle contestazioni.
  4. Ignorare la prescrizione dell’organo di vigilanza. Non adempiere nei termini indicati nel verbale significa perdere la via d’uscita della definizione agevolata e proseguire verso il procedimento penale ordinario.

Domande frequenti sull’art. 68

Chi risponde delle violazioni sui luoghi di lavoro: solo il datore di lavoro?

L'art. 68 punisce il datore di lavoro e il dirigente, cioè chi organizza i luoghi di lavoro e ha i poteri per adeguarli. Il preposto non è destinatario di queste sanzioni, ma resta punibile per i propri obblighi di vigilanza in base all'apparato sanzionatorio del Titolo I. Nelle realtà articolate, la delega di funzioni ex art. 16 può spostare la responsabilità sul dirigente delegato dotato di poteri di spesa.

Se un edificio ha dieci carenze rispetto all'Allegato IV, scattano dieci sanzioni?

Non necessariamente. Il comma 2 dell'art. 68 stabilisce che la violazione di più precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea di requisiti dell'Allegato IV è considerata una violazione unica, punita con la pena prevista dal comma 1. L'organo di vigilanza deve però precisare nel verbale tutti i precetti violati, e carenze appartenenti a categorie diverse restano violazioni distinte.

Le contravvenzioni dell'art. 68 si possono estinguere pagando?

Sì, nella generalità dei casi. Trattandosi di contravvenzioni punite con pena alternativa (arresto o ammenda), si applica la procedura di prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione per regolarizzare, e l'adempimento nei termini seguito dal pagamento in sede amministrativa di una somma ridotta estingue il reato.

Approfondisci