Titolo III · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74 — Definizioni
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 74 apre il Capo II del Titolo III e fissa il perimetro di tutta la disciplina sui DPI con una definizione e un elenco di esclusioni.
Co. 1 — È dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possono minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato allo stesso scopo. Co. 2 — Non sono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non destinati specificamente alla protezione; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi usati a fini specificamente sportivi e non lavorativi; f) i materiali per l’autodifesa o la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Una definizione, sette esclusioni: da qui dipende l’applicazione di tutti gli articoli successivi, dall’obbligo d’uso dell’art. 75 fino all’addestramento dell’art. 77.
Cosa significa in pratica
La definizione ha tre elementi che vale la pena scomporre:
- “Qualsiasi attrezzatura”: la forma non conta. Elmetto, otoprotettori, facciale filtrante, guanti, imbracatura anticaduta, occhiali, scarpe di sicurezza: tutto ciò che risponde alla definizione è DPI, a prescindere da come è fatto.
- “Indossata e tenuta dal lavoratore”: il DPI protegge la singola persona che lo porta con sé. È questa la linea di confine con le misure di protezione collettiva (parapetti, aspirazioni localizzate, cabine insonorizzate), che il decreto antepone sempre ai DPI nella gerarchia delle misure: il dispositivo individuale è l’ultima barriera, quando il rischio residuo non è eliminabile alla fonte.
- “Allo scopo di proteggerlo”: conta la funzione, non l’etichetta. Una polo con il logo aziendale non è un DPI; lo stesso capo in tessuto alta visibilità per chi lavora su strada lo è. È la destinazione protettiva, valutata rispetto ai rischi della mansione, a far scattare la qualifica.
Anche i complementi e accessori rientrano nella definizione: la visiera agganciata all’elmetto, il cordino e l’assorbitore di energia collegati all’imbracatura, i filtri del respiratore. In pratica significa che scelta, manutenzione e sostituzione devono coprire l’intero sistema, non solo il componente principale.
Le esclusioni del comma 2 rispondono a logiche diverse ma comprensibili. Gli indumenti ordinari e le divise proteggono il decoro o l’immagine, non la salute: restano fuori finché non assumono una funzione protettiva specifica (ignifuga, ad alta visibilità, antitaglio). Le attrezzature di soccorso e salvataggio e quelle di forze armate e polizia hanno discipline proprie. Le protezioni dei mezzi di trasporto (cinture, airbag) appartengono al veicolo e al codice della strada. I rilevatori portatili di gas o radiazioni, infine, segnalano il pericolo ma non fanno da barriera: sono strumenti di monitoraggio, non di protezione.
Attenzione a non confondere questa definizione con quella del Regolamento (UE) 2016/425, che disciplina la progettazione e l’immissione sul mercato dei DPI e la loro divisione in tre categorie. I due piani si integrano: il regolamento europeo dice quando un prodotto può essere venduto come DPI e con quale marcatura CE; l’art. 74 dice quando, in azienda, un oggetto va gestito come DPI ai fini degli obblighi di scelta, consegna e gestione del datore di lavoro. La categoria di rischio del regolamento torna poi rilevante nel Testo Unico, ad esempio per l’addestramento obbligatorio sui DPI di terza categoria.
Errori comuni
- Trattare la divisa alta visibilità come “abbigliamento aziendale”. Se il capo ha funzione protettiva è un DPI a tutti gli effetti: va scelto in base alla valutazione dei rischi, consegnato con verbale, mantenuto e sostituito a carico dell’azienda, come chiede l’art. 77.
- Usare il rilevatore di gas come sostituto dei DPI. Il rilevatore avvisa, non protegge: in uno spazio confinato serve insieme al respiratore o al sistema di recupero, non al loro posto.
- Dimenticare gli accessori. Sostituire l’imbracatura scaduta ma conservare cordini e connettori usurati significa gestire solo metà del sistema anticaduta: complementi e accessori sono DPI anch’essi.
- Partire dal DPI invece che dal rischio. Il Capo II presuppone la gerarchia delle misure: prima si elimina o riduce il rischio alla fonte e con protezioni collettive, poi si copre il rischio residuo con il dispositivo individuale. Un DVR che salta questo passaggio e “risolve” tutto con i DPI è un DVR fragile.
Domande frequenti sull’art. 74
La divisa aziendale è un DPI?
No, se serve solo a identificare il personale o a tutelare il decoro: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non destinati specificamente a proteggere salute e sicurezza sono esclusi dal comma 2. Diventa un DPI quando ha una funzione protettiva specifica, come un capo ad alta visibilità o un indumento ignifugo, e allora scattano tutti gli obblighi del Capo II.
Un rilevatore portatile di gas è un DPI?
No. Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi sono esclusi espressamente dalla definizione: rilevano il pericolo ma non proteggono il corpo del lavoratore. Restano comunque misure di prevenzione da fornire, mantenere e verificare, ad esempio negli spazi confinati, solo con un fondamento normativo diverso dal Capo II.
Le scarpe antinfortunistiche fornite a un autista sono DPI?
Sì, se proteggono da rischi lavorativi (schiacciamento durante carico e scarico, scivolamento). L'esclusione del comma 2 riguarda le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto stradali, come le cinture di sicurezza del veicolo, non i DPI indossati dal conducente per le altre fasi del suo lavoro.
Perché è così importante stabilire se qualcosa è un DPI oppure no?
Perché dalla qualificazione discendono tutti gli obblighi del Capo II: scelta basata sulla valutazione dei rischi, requisiti di conformità, fornitura gratuita, manutenzione, informazione, formazione e, per la terza categoria, addestramento obbligatorio. Se l'oggetto non è un DPI, quegli obblighi specifici non si applicano, anche se possono valere altre norme del decreto.
Approfondisci
- ArticoloArt. 75 — Obbligo di uso
- ArticoloArt. 76 — Requisiti dei DPI
- ArticoloArt. 77 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 78 — Obblighi dei lavoratori
- ArticoloArt. 79 — Criteri per l'individuazione e l'uso
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione
- GuidaDPI di terza categoria: l’addestramento obbligatorio
- NormaRegolamento (UE) 2016/425 — I DPI immessi sul mercato