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TUS

Titolo III · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74 — Definizioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 74 apre il Capo II del Titolo III e fissa il perimetro di tutta la disciplina sui DPI con una definizione e un elenco di esclusioni.

Co. 1 — È dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possono minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato allo stesso scopo. Co. 2 — Non sono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non destinati specificamente alla protezione; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi usati a fini specificamente sportivi e non lavorativi; f) i materiali per l’autodifesa o la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Una definizione, sette esclusioni: da qui dipende l’applicazione di tutti gli articoli successivi, dall’obbligo d’uso dell’art. 75 fino all’addestramento dell’art. 77.

Cosa significa in pratica

La definizione ha tre elementi che vale la pena scomporre:

  1. “Qualsiasi attrezzatura”: la forma non conta. Elmetto, otoprotettori, facciale filtrante, guanti, imbracatura anticaduta, occhiali, scarpe di sicurezza: tutto ciò che risponde alla definizione è DPI, a prescindere da come è fatto.
  2. “Indossata e tenuta dal lavoratore”: il DPI protegge la singola persona che lo porta con sé. È questa la linea di confine con le misure di protezione collettiva (parapetti, aspirazioni localizzate, cabine insonorizzate), che il decreto antepone sempre ai DPI nella gerarchia delle misure: il dispositivo individuale è l’ultima barriera, quando il rischio residuo non è eliminabile alla fonte.
  3. “Allo scopo di proteggerlo”: conta la funzione, non l’etichetta. Una polo con il logo aziendale non è un DPI; lo stesso capo in tessuto alta visibilità per chi lavora su strada lo è. È la destinazione protettiva, valutata rispetto ai rischi della mansione, a far scattare la qualifica.

Anche i complementi e accessori rientrano nella definizione: la visiera agganciata all’elmetto, il cordino e l’assorbitore di energia collegati all’imbracatura, i filtri del respiratore. In pratica significa che scelta, manutenzione e sostituzione devono coprire l’intero sistema, non solo il componente principale.

Le esclusioni del comma 2 rispondono a logiche diverse ma comprensibili. Gli indumenti ordinari e le divise proteggono il decoro o l’immagine, non la salute: restano fuori finché non assumono una funzione protettiva specifica (ignifuga, ad alta visibilità, antitaglio). Le attrezzature di soccorso e salvataggio e quelle di forze armate e polizia hanno discipline proprie. Le protezioni dei mezzi di trasporto (cinture, airbag) appartengono al veicolo e al codice della strada. I rilevatori portatili di gas o radiazioni, infine, segnalano il pericolo ma non fanno da barriera: sono strumenti di monitoraggio, non di protezione.

Attenzione a non confondere questa definizione con quella del Regolamento (UE) 2016/425, che disciplina la progettazione e l’immissione sul mercato dei DPI e la loro divisione in tre categorie. I due piani si integrano: il regolamento europeo dice quando un prodotto può essere venduto come DPI e con quale marcatura CE; l’art. 74 dice quando, in azienda, un oggetto va gestito come DPI ai fini degli obblighi di scelta, consegna e gestione del datore di lavoro. La categoria di rischio del regolamento torna poi rilevante nel Testo Unico, ad esempio per l’addestramento obbligatorio sui DPI di terza categoria.

Errori comuni

  1. Trattare la divisa alta visibilità come “abbigliamento aziendale”. Se il capo ha funzione protettiva è un DPI a tutti gli effetti: va scelto in base alla valutazione dei rischi, consegnato con verbale, mantenuto e sostituito a carico dell’azienda, come chiede l’art. 77.
  2. Usare il rilevatore di gas come sostituto dei DPI. Il rilevatore avvisa, non protegge: in uno spazio confinato serve insieme al respiratore o al sistema di recupero, non al loro posto.
  3. Dimenticare gli accessori. Sostituire l’imbracatura scaduta ma conservare cordini e connettori usurati significa gestire solo metà del sistema anticaduta: complementi e accessori sono DPI anch’essi.
  4. Partire dal DPI invece che dal rischio. Il Capo II presuppone la gerarchia delle misure: prima si elimina o riduce il rischio alla fonte e con protezioni collettive, poi si copre il rischio residuo con il dispositivo individuale. Un DVR che salta questo passaggio e “risolve” tutto con i DPI è un DVR fragile.

Domande frequenti sull’art. 74

La divisa aziendale è un DPI?

No, se serve solo a identificare il personale o a tutelare il decoro: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non destinati specificamente a proteggere salute e sicurezza sono esclusi dal comma 2. Diventa un DPI quando ha una funzione protettiva specifica, come un capo ad alta visibilità o un indumento ignifugo, e allora scattano tutti gli obblighi del Capo II.

Un rilevatore portatile di gas è un DPI?

No. Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi sono esclusi espressamente dalla definizione: rilevano il pericolo ma non proteggono il corpo del lavoratore. Restano comunque misure di prevenzione da fornire, mantenere e verificare, ad esempio negli spazi confinati, solo con un fondamento normativo diverso dal Capo II.

Le scarpe antinfortunistiche fornite a un autista sono DPI?

Sì, se proteggono da rischi lavorativi (schiacciamento durante carico e scarico, scivolamento). L'esclusione del comma 2 riguarda le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto stradali, come le cinture di sicurezza del veicolo, non i DPI indossati dal conducente per le altre fasi del suo lavoro.

Perché è così importante stabilire se qualcosa è un DPI oppure no?

Perché dalla qualificazione discendono tutti gli obblighi del Capo II: scelta basata sulla valutazione dei rischi, requisiti di conformità, fornitura gratuita, manutenzione, informazione, formazione e, per la terza categoria, addestramento obbligatorio. Se l'oggetto non è un DPI, quegli obblighi specifici non si applicano, anche se possono valere altre norme del decreto.

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