Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VII — Costruzioni edilizie
Art. 143 — Posa delle armature e delle centine
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 143 è composto da un solo comma, ma tocca uno dei momenti più delicati di un cantiere edile: la fase in cui un’opera non ancora autoportante — un arco, una volta, una struttura spingente — è retta interamente da sostegni provvisori.
Prima di posare le armature e le centine di sostegno delle opere indicate all’articolo precedente (archi, volte e strutture simili), occorre assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture su cui esse devono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo ai possibili degradi dovuti alla presenza d’acqua.
In altre parole: prima di caricare un sostegno provvisorio, devi essere sicuro che ciò che sta sotto — il terreno o un solaio esistente — regga quel carico, oggi e per tutto il tempo in cui il sostegno resterà in opera.
Cosa significa in pratica
Una centina o un puntello non “pesano” da soli: concentrano su una piccola area il peso dell’opera in costruzione, del getto ancora fresco, delle armature metalliche, degli operai e delle attrezzature. Quel carico deve scaricarsi da qualche parte, e il punto debole di tutta la catena è spesso proprio l’appoggio: il terreno di cantiere, un vespaio, un solaio del piano inferiore.
L’art. 143 impone di ragionare su quell’appoggio prima di montare i sostegni, non dopo. Concretamente significa:
- verificare la portanza del terreno dove poggiano i piedi delle centine o dei banchinaggi, tenendo conto che un cantiere è quasi sempre un terreno rimaneggiato, con riporti e scavi recenti;
- ripartire i carichi con dormienti, tavoloni o basette, per non concentrare tonnellate su pochi centimetri quadrati;
- controllare le strutture esistenti quando i sostegni non poggiano a terra ma su un solaio già realizzato, che potrebbe non essere ancora maturo o non essere stato pensato per quel carico temporaneo;
- gestire l’acqua, che è la variabile citata espressamente dalla norma: un terreno buono all’inizio dei lavori può cedere dopo una pioggia, con una falda che risale o per un allagamento dello scavo.
Un esempio tipico è il getto di una volta o di un arco in calcestruzzo: la centina che modella l’intradosso regge tutto il peso del getto finché il calcestruzzo non fa presa e diventa autoportante. Se un piede della centina affonda anche di pochi centimetri perché il terreno si è imbevuto d’acqua, la geometria salta e la struttura può collassare durante il disarmo o addirittura durante il getto, con l’operaio esposto proprio nella posizione peggiore. Lo stesso vale per la puntellazione di grandi luci, per i banchinaggi di solai e per il sostegno provvisorio di murature spingenti.
La logica è la stessa che governa gli scavi e le fondazioni: prima di caricare qualcosa, ti accerti che il piano sotto regga. L’art. 143 la applica al mondo dei sostegni provvisori, mentre l’articolo 144 completa il quadro chiedendo che le armature stesse siano dimensionate per resistere ai carichi previsti.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: è il primo destinatario della norma. Deve fare in modo che la verifica dell’appoggio sia prevista nelle procedure di lavoro e nel POS, e che i sostegni provvisori siano progettati e installati di conseguenza.
- Preposto e capocantiere: sorvegliano che la posa avvenga come previsto, che i dormienti siano effettivamente messi in opera e che l’acqua venga allontanata dai piani d’appoggio.
- Coordinatore per l’esecuzione: nel suo ruolo di regia della sicurezza in cantiere, verifica la coerenza tra le lavorazioni e le fasi di montaggio e disarmo dei sostegni, specie quando più imprese operano in sequenza sulla stessa opera.
- Progettista delle opere provvisionali: per le centine e i banchinaggi importanti, l’appoggio va calcolato, non stimato a occhio; la verifica di portanza è parte integrante del progetto del sostegno.
Questo è tipicamente terreno dell’edilizia strutturale, dove archi, volte e grandi getti richiedono opere provvisionali di sostegno tutt’altro che banali.
Errori comuni
- Fidarsi del terreno “a vista”. Un piano di cantiere sembra solido ma è spesso un riporto non costipato: la verifica di portanza non è una formalità, è la condizione che tiene su la centina.
- Non ripartire i carichi. Piedi di centine o puntelli appoggiati direttamente sul terreno, senza dormienti, concentrano il peso e affondano al primo cedimento locale.
- Ignorare l’acqua durante i lavori. La verifica va mantenuta nel tempo: pioggia, falda e allagamenti dello scavo cambiano la portanza dell’appoggio giorno per giorno, e la norma cita l’acqua proprio perché è la causa più frequente di cedimento.
- Caricare solai non maturi. Quando i sostegni poggiano su una struttura appena realizzata, occorre accertarsi che questa abbia già la resistenza necessaria a reggere il carico provvisorio, altrimenti si sposta semplicemente il rischio al piano di sotto.
Domande frequenti sull’art. 143
Che cosa sono le armature e le centine di cui parla l'art. 143?
Sono le strutture provvisorie di sostegno che reggono un'opera in costruzione finché non è in grado di reggersi da sola. Le centine, in particolare, sono le impalcature curve che sorreggono archi e volte durante la messa in opera e il consolidamento; le armature comprendono puntelli, casseforme e banchinaggi. L'articolo si occupa del punto in cui questi sostegni scaricano il loro peso a terra o su strutture esistenti.
Perché la norma insiste sulla presenza di acqua?
Perché l'acqua è la principale causa di perdita di portanza del piano d'appoggio: satura e rammollisce i terreni, dilava il materiale fine, gela e disgela facendo lavorare il terreno, e degrada anche le strutture su cui poggiano i sostegni. Un appoggio giudicato buono a secco può cedere dopo una pioggia o con una falda che risale, ed è per questo che il legislatore chiede una verifica mirata proprio su questo aspetto.
La violazione dell'art. 143 comporta una sanzione penale?
L'art. 143 non è richiamato tra le fattispecie espressamente sanzionate dall'art. 159, che elenca gli articoli del Capo II puniti con arresto o ammenda a carico di datore di lavoro e dirigente. L'obbligo resta però pienamente cogente: la sua inosservanza rileva in sede di vigilanza come misura di prevenzione mancante e pesa in modo determinante sulla responsabilità in caso di cedimento o crollo con infortunio.
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