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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione II — Valutazione dei rischi

Art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 29 è il “manuale operativo” della valutazione dei rischi: dice come va fatta l’attività che l’art. 17 dichiara non delegabile e che l’art. 28 descrive nei contenuti. In sintesi:

Co. 1 — Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e con il medico competente, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria. Co. 2 — Il tutto avviene previa consultazione del RLS. Co. 3 — La valutazione deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, in relazione all’evoluzione della tecnica e delle misure di prevenzione o protezione, a seguito di infortuni significativi o quando lo indichino i risultati della sorveglianza sanitaria. Le misure di prevenzione vanno aggiornate subito; il documento va rielaborato entro trenta giorni dalla causale, dando evidenza documentale dell’aggiornamento delle misure e comunicazione al RLS, che può accedere alla relativa documentazione. Co. 4 — Il DVR e il DUVRI dell’art. 26 sono custoditi presso l’unità produttiva a cui la valutazione si riferisce. Co. 5 — Le imprese fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione sulla base delle procedure standardizzate; la vecchia autocertificazione è ammessa solo fino ai termini ormai scaduti previsti dallo stesso comma. Co. 6 — Anche le imprese fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate. Co. 6-ter e 6-quater — Sono previsti strumenti di supporto alla valutazione, anche informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA. Co. 7 — Le semplificazioni del comma 6 non si applicano alle attività a rischio più elevato richiamate dall’art. 31, co. 6 (tra cui aziende soggette a rischio di incidente rilevante e centrali termoelettriche).

Cosa significa in pratica

L’articolo 29 trasforma la valutazione dei rischi da atto solitario a processo partecipato. Il datore di lavoro resta il titolare — su questo l’art. 17 non ammette deroghe — ma la legge gli impone di lavorare con tre interlocutori: il RSPP per la parte tecnica, il medico competente quando c’è sorveglianza sanitaria, il RLS da consultare prima, non a documento chiuso. Un DVR redatto dal solo consulente, firmato in fretta e mai discusso con il rappresentante dei lavoratori viola l’articolo 29 anche se il contenuto è tecnicamente corretto.

Il cuore operativo è il comma 3, quello che rende la valutazione un documento vivo. Prendi un’officina metalmeccanica che installa una nuova linea di taglio laser: dal giorno dell’installazione partono i trenta giorni per rielaborare il DVR, ma le misure di prevenzione — segregazione della zona, formazione degli addetti, DPI adeguati — devono essere operative subito, non alla scadenza del termine. Lo stesso meccanismo scatta dopo un infortunio significativo o quando il medico competente, nella relazione annuale, segnala ad esempio ipoacusie in crescita nel reparto presse: quel dato sanitario è una causale di rielaborazione, non una statistica da archiviare. La guida su quando aggiornare il DVR passa in rassegna tutti i casi.

Il comma 4 risolve un problema pratico ricorrente nelle aziende multi-sede: il DVR deve stare dove stanno i rischi. Se hai tre stabilimenti, ognuno deve custodire la valutazione della propria unità produttiva, consultabile in caso di ispezione; una copia unica chiusa nell’ufficio legale della capogruppo non soddisfa la norma.

I commi 5-7, infine, calibrano lo strumento sulla dimensione aziendale. Le procedure standardizzate (il modello semplificato adottato con decreto interministeriale) sono obbligatorie come metodo di riferimento per chi occupa fino a 10 lavoratori e facoltative fino a 50, con l’eccezione delle attività ad alto rischio del comma 7. Attenzione all’equivoco più diffuso: standardizzato non significa precompilato. Anche il DVR semplificato deve fotografare i rischi reali di quella specifica azienda — la guida alle procedure standardizzate mostra come compilarle senza svuotarle di contenuto.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: effettua la valutazione, elabora e rielabora il documento, lo custodisce presso l’unità produttiva; la responsabilità resta sua anche con il supporto esterno (come redigere il DVR).
  • RSPP: collabora obbligatoriamente alla valutazione; la sua mancata partecipazione rende la procedura viziata ai sensi del comma 1.
  • Medico competente: collabora nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria dell’art. 41 e i suoi riscontri possono imporre la rielaborazione del documento.
  • RLS: consultato preventivamente (art. 50), riceve comunicazione degli aggiornamenti delle misure e accede alla documentazione che ne dà evidenza.

Errori comuni

  1. Consultare il RLS a cose fatte. La consultazione del comma 2 è preventiva: far firmare al RLS un DVR già stampato “per presa visione” non equivale a consultarlo, e l’omissione è autonomamente sanzionata.
  2. Aspettare i trenta giorni per tutto. Il termine riguarda la rielaborazione del documento; l’aggiornamento delle misure di prevenzione deve essere immediato. Chi introduce una nuova macchina e rinvia ogni intervento alla revisione del DVR ha già violato il comma 3.
  3. DVR “di gruppo” custodito solo in sede centrale. Ogni unità produttiva deve avere la propria valutazione disponibile: in un sopralluogo dell’organo di vigilanza, il documento irreperibile in stabilimento è un problema concreto, non una formalità.
  4. Esibire una vecchia autocertificazione. Il regime transitorio del comma 5 è esaurito da anni: per le microimprese oggi valgono le procedure standardizzate o il DVR ordinario, senza scorciatoie.
  5. Dimenticare la collaborazione del medico competente. Dove c’è sorveglianza sanitaria, un DVR elaborato senza il suo contributo è irregolare tanto quanto uno redatto senza RSPP.

Domande frequenti sull’art. 29

Ogni quanto va aggiornato il DVR?

Il decreto non fissa una scadenza periodica generale: la rielaborazione è obbligatoria al verificarsi delle causali del comma 3, cioè modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, evoluzione della tecnica, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria. In quei casi il documento va rielaborato entro trenta giorni, ma le misure di prevenzione vanno adeguate subito, senza attendere il termine.

L'autocertificazione della valutazione dei rischi è ancora possibile?

No. La possibilità per le imprese fino a 10 lavoratori di autocertificare l'avvenuta valutazione è cessata da tempo: da allora anche le microimprese devono avere un DVR vero, redatto in forma ordinaria o con le procedure standardizzate. Un'autocertificazione esibita oggi in sede ispettiva equivale ad assenza del documento.

Chi deve firmare la valutazione dei rischi oltre al datore di lavoro?

La titolarità resta del datore di lavoro, ma la valutazione va effettuata in collaborazione con il RSPP e, dove è attivata la sorveglianza sanitaria, con il medico competente, previa consultazione del RLS. Le loro sottoscrizioni sul DVR servono anche ad attestare la data certa del documento ai sensi dell'art. 28.

Dove deve stare fisicamente il DVR?

Il comma 4 impone di custodire il DVR, e il DUVRI dell'art. 26, presso l'unità produttiva a cui la valutazione si riferisce. In un'azienda con più sedi non basta quindi un documento archiviato in sede centrale: ogni unità produttiva deve poter esibire il proprio, anche su supporto informatico purché immediatamente disponibile.

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