Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni · Sezione II — Disposizioni di carattere generale
Art. 113 — Scale
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 113 è una delle disposizioni più dettagliate del Testo Unico: fissa i requisiti costruttivi e d’uso delle scale in cantiere. Distingue, in sostanza, quattro grandi categorie:
Scale fisse a gradini — Destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza, avere gradini a pedata e alzata dimensionati a regola d’arte ed essere dotate di parapetti normali o di altra difesa equivalente sui lati aperti.
Scale fisse a pioli — Quando servono all’accesso e al transito verso posti sopraelevati e superano determinate altezze, devono essere provviste, a partire da una certa quota dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione con maglie o vuoti tali da impedire la caduta accidentale verso l’esterno, e di ripiani di riposo a intervalli opportuni.
Scale semplici portatili (a mano) — Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e di dimensioni appropriate all’uso. Devono avere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti e, dove necessario, ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. La norma tecnica di riferimento è la UNI EN 131.
Scale doppie (a compasso) — Non devono superare l’altezza massima consentita e devono essere provviste di un dispositivo (catena o simile) che ne impedisca l’apertura oltre il limite di sicurezza.
La parte finale dell’articolo si concentra sulle modalità d’uso: le scale devono essere sistemate e utilizzate in modo da consentire sempre un appoggio e una presa sicuri; quando servono ad accedere a un piano sopraelevato devono sporgere di almeno un metro oltre il piano di arrivo; devono essere vincolate o trattenute al piede da un’altra persona quando l’uso, per le condizioni del terreno o la lunghezza, comporta pericolo di sbandamento o scivolamento.
Cosa significa in pratica
La scala è l’attrezzatura più banale del cantiere e, proprio per questo, una delle prime cause di infortunio grave da caduta dall’alto. L’art. 113 non chiede nulla di esotico: chiede scale integre, adatte al lavoro e usate come si deve. Il problema è che quasi mai il controllo esiste davvero.
Il primo filtro è a monte, all’acquisto: una scala portatile senza marcatura e senza conformità alla UNI EN 131 non entra in cantiere. Il secondo filtro è la manutenzione: pioli consumati o incrinati, montanti storti, tamponi antiscivolo mancanti trasformano una scala regolare in un pericolo. Sono controlli da mettere nel registro dei controlli delle attrezzature, non da affidare al buon senso del momento.
Il terzo filtro, il più trascurato, è l’uso. La scala va posizionata con l’inclinazione corretta (regola pratica: base a circa un quarto dell’altezza dalla parete), su terreno stabile, e trattenuta al piede quando serve. Se deve servire da accesso a un solaio o a una copertura, deve superare il bordo di almeno un metro: senza quell’appiglio, il momento in cui ci si stacca dalla scala per salire sul piano è quello in cui si cade.
Un punto va chiarito subito, perché genera contenzioso. La scala portatile non è una postazione di lavoro come le altre. L’art. 111 la ammette per lavori in quota solo come soluzione residuale: quando il rischio è basso e l’impiego è breve. Tinteggiare un infisso, sostituire una lampada, un intervento di pochi minuti: sì. Montare per ore un controsoffitto con le braccia sopra la testa: no, lì servono un trabattello, un ponteggio o una piattaforma di lavoro elevabile.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro e dirigente: forniscono scale conformi e idonee al lavoro previsto, ne assicurano la manutenzione e vietano l’uso di attrezzature deteriorate. La scelta della scala non è mai neutra: è una misura di prevenzione che discende dalla valutazione del rischio di caduta.
- Preposto: sovrintende all’uso corretto: verifica il posizionamento, l’inclinazione, la presenza di chi trattiene il piede quando necessario e interviene sui comportamenti pericolosi. È la figura su cui, dopo la L. 215/2021, si concentra la vigilanza operativa.
- Lavoratore: usa la scala secondo le istruzioni ricevute, segnala i difetti e non improvvisa (non sale sugli ultimi pioli di una scala doppia, non la sposta con qualcuno sopra, non la usa come passerella).
- Coordinatore per l’esecuzione: nei cantieri con più imprese verifica che l’uso delle scale e dei sistemi di accesso sia coerente con le scelte del PSC.
Le scale si collocano nel sistema più ampio dei lavori in quota: quando la scala non basta, subentrano i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto e, per interventi particolari, i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Errori comuni
- Scala usata al posto del ponteggio. Il caso classico: lavoro prolungato in equilibrio su una scala a pioli perché “montare il trabattello portava via tempo”. È la violazione più frequente e la più sanzionata dopo un infortunio.
- Scala che non supera il piano di arrivo. Manca il metro di sporgenza sopra il solaio o la copertura: l’accesso diventa il momento più pericoloso dell’intera operazione.
- Piede non trattenuto su terreno instabile o pubblico. Su fondo scivoloso, in pendenza o in zona di passaggio la scala va vincolata o trattenuta da un’altra persona; l’omissione è tra le cause ricorrenti di sbandamento.
- Scala doppia aperta oltre il limite. La catena o il dispositivo di ritegno manca o è rotto e la scala si apre “a libro”: ribaltamento immediato.
- Manutenzione mai fatta. Nessun registro, nessun controllo periodico: pioli lenti e antiscivolo consumati passano inosservati finché non cedono. Una scala non conforme equivale, in sede ispettiva, ad attrezzatura non idonea.
Domande frequenti sull’art. 113
Una scala portatile può essere usata per lavorare in quota?
Sì, ma solo come postazione di lavoro di ultima istanza, quando l'uso di attrezzature più sicure non è giustificato dal livello di rischio e dalla breve durata dell'impiego, secondo la logica dell'art. 111. La scala deve essere stabile, integra e usata in modo da garantire in ogni momento un appoggio e una presa sicuri: per lavori prolungati o gravosi si devono preferire ponteggi, trabattelli o PLE.
Di quanto deve sporgere una scala oltre il piano di arrivo?
Quando la scala portatile serve per accedere a un piano sopraelevato, deve superare il piano di arrivo di almeno un metro, in modo da offrire un appiglio sicuro nella fase di salita e discesa. La scala va inoltre disposta con la giusta inclinazione e vincolata o trattenuta al piede quando c'è pericolo di sbandamento o scivolamento.
Le scale devono avere una marcatura o una norma di riferimento?
Le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni d'impiego, resistenti nell'insieme e nei singoli elementi, e conformi alla norma tecnica UNI EN 131. La conformità va verificata all'acquisto e mantenuta con controlli periodici: pioli lenti, montanti deformati o dispositivi antisdrucciolo mancanti rendono la scala non utilizzabile.
Approfondisci
- ArticoloArt. 111 — Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
- ArticoloArt. 115 — Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
- ArticoloArt. 116 — Impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- GuidaLavori in quota: obblighi, DPI e formazione
- GuidaScale portatili: quando usarle e come
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