Titolo XI · Capo II — Obblighi del datore di lavoro
Art. 290 — Valutazione dei rischi di esplosione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 290 traduce l’obbligo generale di valutazione dei rischi dell’art. 17 nella specifica analisi delle atmosfere esplosive. In sintesi:
Co. 1 — Nell’assolvere l’obbligo dell’art. 17, co. 1, lett. a), il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive tenendo conto almeno: a) della probabilità e della durata della presenza di atmosfere esplosive; b) della probabilità che le fonti di accensione — comprese le scariche elettrostatiche — siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) delle caratteristiche dell’impianto, delle sostanze utilizzate, dei processi e delle loro possibili interazioni; d) dell’entità degli effetti prevedibili. Co. 2 — I rischi di esplosione sono valutati nel loro complesso. Co. 3 — Vanno presi in considerazione anche i luoghi collegati tramite aperture a quelli in cui possono crearsi atmosfere esplosive.
La norma non introduce un obbligo “nuovo”: specifica come deve essere condotta la valutazione dei rischi quando in azienda sono presenti gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in grado di formare, insieme all’aria, una miscela infiammabile.
Cosa significa in pratica
Il rischio di esplosione non è un problema solo delle raffinerie. Nasce ovunque una sostanza combustibile si disperda nell’aria in concentrazione pericolosa: una cabina di verniciatura, un silo di farina, un locale di ricarica batterie che libera idrogeno, un impianto a metano, un deposito di solventi. L’articolo 290 chiede di dimostrare, per iscritto, di aver ragionato su quattro variabili.
La probabilità e la durata dell’atmosfera esplosiva (lett. a) sono la base della successiva classificazione in zone dell’art. 293: un’atmosfera presente in via continua, occasionale o solo per anomalia determina zone diverse e misure diverse. Non basta dire “qui può esplodere”: bisogna stimare quanto spesso e per quanto tempo la miscela pericolosa è effettivamente presente.
Le fonti di accensione (lett. b) sono il secondo pilastro. La norma cita espressamente le scariche elettrostatiche, ma l’elenco reale è lungo: superfici calde, fiamme, scintille meccaniche, apparecchiature elettriche non idonee, fulmini, correnti vaganti. La domanda non è solo “esiste una fonte di innesco?”, ma “quella fonte può diventare attiva ed efficace proprio quando e dove è presente l’atmosfera esplosiva?”. È l’incrocio dei due fenomeni a generare il rischio.
Le caratteristiche di impianto, sostanze e processi (lett. c) impongono di leggere le schede di sicurezza: limiti di infiammabilità, temperatura di accensione, energia minima di innesco, granulometria delle polveri. Le “possibili interazioni” ricordano che due lavorazioni innocue in sé possono diventare pericolose se condividono lo stesso ambiente.
L’entità degli effetti (lett. d) porta il ragionamento sulle conseguenze: dimensione dell’onda di pressione, propagazione, presenza di persone. È ciò che distingue un principio di deflagrazione contenuto da un evento catastrofico.
I commi 2 e 3 impongono uno sguardo d’insieme. Valutare “nel loro complesso” i rischi significa non spezzettare l’analisi reparto per reparto ignorando ciò che li collega: un condotto di aspirazione, una tramoggia, un passaggio possono trasferire la miscela o l’innesco da un ambiente all’altro. Un locale privo di sostanze pericolose può diventare zona a rischio solo perché comunica, tramite un’apertura, con quello adiacente.
Il prodotto di questa valutazione confluisce nel documento sulla protezione contro le esplosioni dell’art. 294, il “DVR ATEX” che deve essere elaborato prima dell’inizio dell’attività e aggiornato a ogni modifica rilevante di impianti, processi o organizzazione.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: è il titolare dell’obbligo. La valutazione dei rischi resta un’attività non delegabile ai sensi dell’art. 17; il datore di lavoro può e deve farsi assistere, ma la paternità e le scelte di fondo restano sue.
- RSPP e consulenti ATEX: forniscono il supporto tecnico specialistico. La classificazione delle zone e i calcoli di infiammabilità richiedono competenze specifiche, spesso di un tecnico dedicato.
- Progettisti e fornitori di impianti: le informazioni su sostanze, apparecchiature e loro idoneità alle zone (marcatura dei prodotti destinati alle atmosfere potenzialmente esplosive) alimentano la valutazione.
- Dirigenti e preposti: attuano e vigilano sulle misure che discendono dalla valutazione, dalla gestione delle fonti di innesco al controllo delle procedure di lavoro nelle zone classificate.
La valutazione dell’art. 290 non è un adempimento isolato: si salda con gli obblighi generali dell’art. 291 e con le misure di prevenzione e protezione dell’art. 289, che impongono di impedire la formazione delle atmosfere esplosive, evitarne l’accensione e attenuarne gli effetti, in quest’ordine di priorità.
Errori comuni
- Confondere rischio incendio e rischio esplosione. La valutazione del rischio incendio e quella ATEX rispondono a logiche diverse: un ambiente può essere a basso rischio incendio ma presentare zone di esplosione, e viceversa. Le due analisi vanno tenute distinte, anche se coordinate.
- Dimenticare le polveri. L’attenzione si concentra spesso su gas e solventi, trascurando le polveri combustibili — farine, zuccheri, legno, metalli — che generano alcune tra le esplosioni industriali più gravi. Silos, filtri, sistemi di aspirazione e depositi vanno valutati specificamente.
- Ignorare gli ambienti collegati. Limitare l’analisi al solo reparto “sospetto” viola il comma 3: aperture, canalizzazioni e passaggi vanno mappati per verificare se propagano l’atmosfera o l’innesco.
- Trascurare le scariche elettrostatiche. Sono citate espressamente dalla norma perché spesso sottovalutate: travasi, movimentazione di polveri, indumenti e superfici non conduttive possono accumulare cariche sufficienti a innescare la miscela.
- Valutazione statica. Nuove sostanze, modifiche di layout, cambio di processo o di volumi produttivi riaprono l’obbligo: la valutazione e il connesso documento sulla protezione contro le esplosioni vanno rivisti, non archiviati.
Domande frequenti sull’art. 290
La valutazione del rischio di esplosione è un documento separato dal DVR?
La valutazione dei rischi di esplosione dell'art. 290 confluisce nel documento sulla protezione contro le esplosioni previsto dall'art. 294, che è un documento specifico del Titolo XI. Può essere un allegato o una parte del DVR, ma deve contenere gli elementi propri dell'analisi ATEX: individuazione e classificazione delle zone, misure adottate e loro coordinamento.
Quali attività sono tipicamente esposte al rischio ATEX?
Sono a rischio le lavorazioni che generano gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in quantità tali da formare miscele infiammabili con l'aria: verniciatura, stoccaggio e travaso di solventi, lavorazione del legno e dei cereali, molitura, impianti a metano o GPL, depurazione con biogas, ricarica di batterie. Anche una semplice cabina di verniciatura o un silo di farine possono generare atmosfere esplosive.
Basta valutare i singoli reparti a rischio?
No. Il comma 2 impone di valutare i rischi di esplosione nel loro complesso e il comma 3 obbliga a considerare anche i luoghi collegati tramite aperture a quelli dove può formarsi l'atmosfera esplosiva. Un'apertura, un condotto o un passaggio possono propagare la miscela o l'innesco in ambienti che, isolatamente, sembrerebbero sicuri.
Approfondisci
- ArticoloArt. 289 — Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- ArticoloArt. 291 — Obblighi generali
- ArticoloArt. 293 — Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- ArticoloArt. 294 — Documento sulla protezione contro le esplosioni
- ArticoloArt. 17 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- GuidaValutazione ATEX e documento contro le esplosioni
- RischioAtmosfere esplosive (ATEX)
- AllegatoAllegato L — Segnale di avvertimento e prescrizioni minime per la protezione da atmosfere esplosive