D.Lgs. 81/2008 · Allegato L
Prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato L
Il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 protegge i lavoratori dal rischio di esplosione dovuto a gas, vapori, nebbie o polveri combustibili miscelati con l’aria: il vano di carica dei muletti elettrici, la verniciatura a solvente, i silos di farina o di segatura, le centrali termiche a gas. Dopo che il datore di lavoro ha valutato il rischio (art. 290) e ripartito le aree in zone secondo l’Allegato XLIX, l’Allegato L stabilisce le prescrizioni minime da applicare in quelle zone. La parte A riguarda le misure organizzative e le misure di protezione contro le esplosioni; la parte B fissa i criteri per scegliere apparecchi e sistemi di protezione in base alla zona.
Il richiamo normativo è l’art. 293, comma 2, che impone di applicare le prescrizioni minime nelle aree classificate. La segnalazione dei punti di accesso è invece prevista dal comma 3 e rinvia a un allegato diverso, l’Allegato LI. Le misure adottate confluiscono nel documento sulla protezione contro le esplosioni previsto dall’art. 294, che in azienda vive come sezione specialistica del DVR; l’informazione e la formazione dei lavoratori esposti sono disciplinate dall’art. 294-bis.
Le misure organizzative
La parte A si apre riguarda l’organizzazione del lavoro nelle aree classificate:
- Formazione specifica: i lavoratori che operano in aree a rischio di esplosione devono ricevere una formazione adeguata sulla protezione dalle esplosioni, oltre a quella generale.
- Istruzioni scritte: il lavoro nelle aree a rischio si svolge secondo istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro.
- Sistema di autorizzazioni: le attività pericolose — tipicamente i lavori a caldo come saldatura o molatura in prossimità di una zona classificata — richiedono un’autorizzazione al lavoro (permesso di lavoro) rilasciata da una persona abilitata prima dell’inizio dei lavori.
Nella pratica aziendale questo si traduce in procedure operative firmate, un modulo di permesso di lavoro per le manutenzioni e un registro delle autorizzazioni: sono i primi documenti che un organo di vigilanza chiede in un’azienda con zone ATEX.
Le misure tecniche di protezione
La stessa parte A elenca poi le misure di protezione contro le esplosioni, in ordine di priorità coerente con i principi dell’art. 289: prima prevenire la formazione dell’atmosfera esplosiva, poi evitare l’innesco, infine attenuare gli effetti di un’eventuale esplosione. Tra le prescrizioni:
- captare, convogliare in luogo sicuro o rendere innocue le fuoriuscite di gas, vapori e polveri combustibili;
- evitare ogni fonte di accensione efficace, comprese le scariche elettrostatiche (messa a terra, abbigliamento antistatico dove necessario);
- avvertire i lavoratori con allarmi ottici o acustici e consentirne l’allontanamento prima che si raggiungano le condizioni di esplosione;
- predisporre e mantenere efficienti i sistemi di evacuazione;
- verificare la sicurezza generale contro le esplosioni dell’ambiente di lavoro, prima del primo utilizzo e dopo ogni modifica rilevante, tramite persone competenti in materia.
La scelta delle attrezzature per zona
La parte B, richiamata anche dall’art. 293, comma 2, contiene il criterio operativo più usato: la corrispondenza tra zona classificata e categoria dell’apparecchio secondo la normativa di prodotto ATEX (oggi Direttiva 2014/34/UE), salvo diversa indicazione del documento di protezione contro le esplosioni:
| Zona (Allegato XLIX) | Sostanza | Categorie ammesse |
|---|---|---|
| Zona 0 | Gas, vapori, nebbie | 1G |
| Zona 1 | Gas, vapori, nebbie | 1G o 2G |
| Zona 2 | Gas, vapori, nebbie | 1G, 2G o 3G |
| Zona 20 | Polveri combustibili | 1D |
| Zona 21 | Polveri combustibili | 1D o 2D |
| Zona 22 | Polveri combustibili | 1D, 2D o 3D |
Esempio concreto: in una falegnameria con silos di trucioli classificato in zona 20 all’interno, l’aspiratore e i sensori installati nel silo devono essere almeno di categoria 1D, mentre nell’area circostante (zona 22) bastano apparecchi 3D. La marcatura si legge sulla targhetta dell’apparecchio, accanto al simbolo Ex.
Il segnale di avvertimento: rinvio all’Allegato LI
Il cartello triangolare giallo con la scritta “EX” non fa parte dell’Allegato L: è definito dall’Allegato LI, a cui rinvia l’art. 293, comma 3. Forma, colori e collocazione sono spiegati in quella pagina; qui basta ricordare che il cartello non sostituisce nessuna delle misure descritte sopra.
Errori comuni
- Classificare le zone e fermarsi lì: la ripartizione in zone è il presupposto, ma senza l’applicazione delle prescrizioni minime (procedure, permessi di lavoro, attrezzature di categoria corretta) l’adempimento è solo cartaceo.
- Attrezzature non ATEX nelle zone classificate: aspirapolvere industriali ordinari usati per polveri combustibili o lampade portatili comuni in zona 1 sono tra le non conformità più frequenti.
- Manutenzioni senza permesso di lavoro: l’appaltatore che salda vicino a una zona classificata senza autorizzazione scritta è uno scenario ricorrente negli infortuni da esplosione; il coordinamento passa anche dal DUVRI.
- Elettricità statica ignorata: travasi di solventi senza messa a terra dei fusti sono un innesco classico, spesso assente dalla valutazione.
- Confondere i due allegati: le categorie degli apparecchi stanno nell’Allegato L, il segnale “EX” nell’Allegato LI. Citare l’allegato sbagliato in un DVR o in un documento ex art. 294 è un errore formale che in ispezione salta all’occhio.
Per i dettagli puntuali delle singole prescrizioni il riferimento è il testo vigente dell’Allegato su Normattiva; per il metodo di valutazione, la guida alla valutazione ATEX e la pagina sul rischio atmosfere esplosive.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra l'Allegato XLIX e l'Allegato L?
L'Allegato XLIX serve a classificare le aree: definisce le zone (0, 1, 2 per gas e vapori; 20, 21, 22 per polveri) in base alla probabilità che si formi un'atmosfera esplosiva. L'Allegato L dice invece cosa fare in quelle zone: misure organizzative, misure tecniche di protezione e criteri di scelta degli apparecchi. Si usano insieme, nell'ordine: prima si classifica, poi si protegge.
Il cartello di avvertimento EX è previsto dall'Allegato L?
No. Il segnale di avvertimento è definito dall'Allegato LI, a cui rinvia l'art. 293, comma 3: triangolo con lettere nere EX su fondo giallo e bordo nero, con il giallo su almeno metà della superficie. Va posto, se necessario, nei punti di accesso alle aree in cui l'atmosfera esplosiva può formarsi in quantità pericolose. L'Allegato L contiene invece le misure di protezione e i criteri di scelta degli apparecchi.
Quali attrezzature posso installare in una zona 1?
Salvo diversa indicazione del documento sulla protezione contro le esplosioni, in zona 1 si possono usare apparecchi di categoria 1G o 2G secondo la normativa di prodotto ATEX. La categoria 3G è ammessa solo in zona 2. Per le polveri combustibili vale lo schema parallelo con le categorie 1D, 2D e 3D nelle zone 20, 21 e 22.