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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VIII — Demolizioni

Art. 154 — Sbarramento della zona di demolizione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 154 detta una misura semplice ma decisiva per i lavori di demolizione:

Co. 1 — Nei lavori di demolizione la zona sottostante e quella circostante devono essere sbarrate, in modo da impedire l’accesso alle persone, e devono essere disposti efficaci mezzi di segnalazione e di avvertimento.

La norma appartiene alla Sezione VIII del Capo II del Titolo IV, dedicata alle demolizioni, e va letta insieme agli articoli che la precedono e la seguono: l’art. 152 sulle misure di sicurezza e le puntellature, l’art. 153 sul convogliamento del materiale abbattuto e l’art. 155 sulla demolizione per rovesciamento.

Cosa significa in pratica

La demolizione è una delle fasi più insidiose dell’edilizia: le strutture perdono stabilità in modo non sempre prevedibile, il materiale precipita, si sollevano polveri e schegge. L’art. 154 affronta il pericolo alla radice con una logica elementare: se nessuno può trovarsi nella zona esposta, il crollo non colpisce nessuno.

Lo sbarramento non riguarda soltanto gli estranei. La zona da isolare è quella dove operano i mezzi e dove può cadere il materiale, e va preclusa anche agli altri lavoratori del cantiere che non sono addetti a quella specifica lavorazione. È l’errore più frequente: si recinta il cantiere verso la strada e i passanti, ma all’interno chiunque continua a transitare sotto o accanto alla struttura in abbattimento.

Come si realizza in concreto:

  • Delimitazione fisica proporzionata al rischio: transenne, barriere rigide, parapetti o strutture equivalenti dove il pericolo di crollo o di proiezione è reale. Il semplice nastro bicolore segnala, ma non impedisce l’accesso, e da solo è adeguato solo per rischi lievi.
  • Segnalazione e avvertimento: cartellonistica di divieto d’accesso e di pericolo, e — quando serve — sorveglianza attiva o avvisatori acustici prima di ogni fase critica.
  • Zone di rispetto dimensionate sull’altezza dell’opera e sulla possibile traiettoria del materiale, non ridotte a pochi centimetri per non intralciare il lavoro.

Un cantiere di demolizione di una palazzina, per esempio, deve prevedere un’area di caduta transennata attorno al fabbricato, i varchi controllati e la sospensione del transito di mezzi e persone nel raggio esposto durante l’abbattimento dei solai. Tutto questo non si improvvisa in cantiere: va descritto nel POS dell’impresa esecutrice e, dove operano più imprese, coordinato nel PSC.

Lo sbarramento è una misura dinamica: la zona di pericolo si sposta con l’avanzare della demolizione. Non basta installarlo una volta; va spostato, ampliato o rimodulato man mano che cambiano il fronte di lavoro e le strutture residue.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: organizza la demolizione in modo che la zona esposta sia sbarrata prima dell’inizio delle operazioni e mantenuta tale, fornendo i materiali di delimitazione e la segnaletica.
  • Dirigente: attua le misure sul piano operativo, pianifica le sequenze e le zone di rispetto coerentemente con il progetto di demolizione.
  • Preposto: vigila che lo sbarramento resti integro ed efficace durante i lavori, che nessuno lo aggiri e che la segnaletica sia visibile; interviene e, se necessario, sospende l’attività in caso di violazione.
  • Coordinatore per l’esecuzione (CSE): in cantieri con più imprese verifica la coerenza delle delimitazioni con il PSC e la gestione delle interferenze tra la squadra di demolizione e le altre lavorazioni.
  • Lavoratori: rispettano gli sbarramenti e la segnaletica e non accedono alle zone precluse (art. 20).

Errori comuni

  1. Confondere recinzione e sbarramento. La recinzione perimetrale protegge dall’esterno; lo sbarramento dell’art. 154 isola la zona di demolizione anche verso l’interno del cantiere. Servono entrambi.
  2. Delimitare solo con il nastro. Dove il rischio è la caduta di materiale o il crollo, il nastro segnaletico non basta: occorrono barriere che impediscano fisicamente l’accesso.
  3. Sbarramento statico. Installare la delimitazione a inizio lavori e non aggiornarla mentre il fronte di demolizione avanza lascia scoperte le nuove zone di pericolo.
  4. Zone di rispetto sottodimensionate. Restringere l’area transennata per non ostacolare i mezzi vanifica la misura: il materiale può cadere ben oltre l’ingombro della struttura.
  5. Nessuna previsione nel POS. Se il documento non descrive sequenza, zone di rispetto e modalità di sbarramento, la misura è affidata all’improvvisazione del capocantiere, con esiti che l’organo di vigilanza contesta puntualmente.

Domande frequenti sull’art. 154

  • Che differenza c'è tra sbarrare la zona e recintare il cantiere?

    La recinzione perimetrale del cantiere è un obbligo generale che delimita l'intera area di lavoro verso l'esterno. Lo sbarramento dell'art. 154 è una misura specifica e aggiuntiva: isola la zona interessata dalla demolizione in atto, cioè quella esposta a crolli e caduta di materiale, anche rispetto agli altri lavoratori presenti in cantiere.

  • Bastano dei nastri segnaletici per rispettare l'art. 154?

    Dipende dal rischio. Il nastro bicolore segnala ma non impedisce fisicamente l'accesso: dove il pericolo di crollo o di proiezione di materiale è concreto, servono barriere rigide, transenne o parapetti che precludano davvero il passaggio, accompagnati da cartelli di divieto e avvertimento. La misura va dimensionata sull'entità della demolizione descritta nel POS.

  • Chi controlla che lo sbarramento resti efficace durante i lavori?

    Il preposto vigila sull'osservanza delle misure e sull'integrità dello sbarramento nel corso della demolizione, intervenendo se viene rimosso o aggirato. Il datore di lavoro e il dirigente ne rispondono sul piano organizzativo; il coordinatore per l'esecuzione verifica la coerenza con il PSC in presenza di più imprese.