Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VIII — Demolizioni
Art. 154 — Sbarramento della zona di demolizione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 154 detta una misura semplice ma decisiva per i lavori di demolizione:
Co. 1 — Nei lavori di demolizione la zona sottostante e quella circostante devono essere sbarrate, in modo da impedire l’accesso alle persone, e devono essere disposti efficaci mezzi di segnalazione e di avvertimento.
La norma appartiene alla Sezione VIII del Capo II del Titolo IV, dedicata alle demolizioni, e va letta insieme agli articoli che la precedono e la seguono: l’art. 152 sulle misure di sicurezza e le puntellature, l’art. 153 sul convogliamento del materiale abbattuto e l’art. 155 sulla demolizione per rovesciamento.
Cosa significa in pratica
La demolizione è una delle fasi più insidiose dell’edilizia: le strutture perdono stabilità in modo non sempre prevedibile, il materiale precipita, si sollevano polveri e schegge. L’art. 154 affronta il pericolo alla radice con una logica elementare: se nessuno può trovarsi nella zona esposta, il crollo non colpisce nessuno.
Lo sbarramento non riguarda soltanto gli estranei. La zona da isolare è quella dove operano i mezzi e dove può cadere il materiale, e va preclusa anche agli altri lavoratori del cantiere che non sono addetti a quella specifica lavorazione. È l’errore più frequente: si recinta il cantiere verso la strada e i passanti, ma all’interno chiunque continua a transitare sotto o accanto alla struttura in abbattimento.
Come si realizza in concreto:
- Delimitazione fisica proporzionata al rischio: transenne, barriere rigide, parapetti o strutture equivalenti dove il pericolo di crollo o di proiezione è reale. Il semplice nastro bicolore segnala, ma non impedisce l’accesso, e da solo è adeguato solo per rischi lievi.
- Segnalazione e avvertimento: cartellonistica di divieto d’accesso e di pericolo, e — quando serve — sorveglianza attiva o avvisatori acustici prima di ogni fase critica.
- Zone di rispetto dimensionate sull’altezza dell’opera e sulla possibile traiettoria del materiale, non ridotte a pochi centimetri per non intralciare il lavoro.
Un cantiere di demolizione di una palazzina, per esempio, deve prevedere un’area di caduta transennata attorno al fabbricato, i varchi controllati e la sospensione del transito di mezzi e persone nel raggio esposto durante l’abbattimento dei solai. Tutto questo non si improvvisa in cantiere: va descritto nel POS dell’impresa esecutrice e, dove operano più imprese, coordinato nel PSC.
Lo sbarramento è una misura dinamica: la zona di pericolo si sposta con l’avanzare della demolizione. Non basta installarlo una volta; va spostato, ampliato o rimodulato man mano che cambiano il fronte di lavoro e le strutture residue.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: organizza la demolizione in modo che la zona esposta sia sbarrata prima dell’inizio delle operazioni e mantenuta tale, fornendo i materiali di delimitazione e la segnaletica.
- Dirigente: attua le misure sul piano operativo, pianifica le sequenze e le zone di rispetto coerentemente con il progetto di demolizione.
- Preposto: vigila che lo sbarramento resti integro ed efficace durante i lavori, che nessuno lo aggiri e che la segnaletica sia visibile; interviene e, se necessario, sospende l’attività in caso di violazione.
- Coordinatore per l’esecuzione (CSE): in cantieri con più imprese verifica la coerenza delle delimitazioni con il PSC e la gestione delle interferenze tra la squadra di demolizione e le altre lavorazioni.
- Lavoratori: rispettano gli sbarramenti e la segnaletica e non accedono alle zone precluse (art. 20).
Errori comuni
- Confondere recinzione e sbarramento. La recinzione perimetrale protegge dall’esterno; lo sbarramento dell’art. 154 isola la zona di demolizione anche verso l’interno del cantiere. Servono entrambi.
- Delimitare solo con il nastro. Dove il rischio è la caduta di materiale o il crollo, il nastro segnaletico non basta: occorrono barriere che impediscano fisicamente l’accesso.
- Sbarramento statico. Installare la delimitazione a inizio lavori e non aggiornarla mentre il fronte di demolizione avanza lascia scoperte le nuove zone di pericolo.
- Zone di rispetto sottodimensionate. Restringere l’area transennata per non ostacolare i mezzi vanifica la misura: il materiale può cadere ben oltre l’ingombro della struttura.
- Nessuna previsione nel POS. Se il documento non descrive sequenza, zone di rispetto e modalità di sbarramento, la misura è affidata all’improvvisazione del capocantiere, con esiti che l’organo di vigilanza contesta puntualmente.
Domande frequenti sull’art. 154
Che differenza c'è tra sbarrare la zona e recintare il cantiere?
La recinzione perimetrale del cantiere è un obbligo generale che delimita l'intera area di lavoro verso l'esterno. Lo sbarramento dell'art. 154 è una misura specifica e aggiuntiva: isola la zona interessata dalla demolizione in atto, cioè quella esposta a crolli e caduta di materiale, anche rispetto agli altri lavoratori presenti in cantiere.
Bastano dei nastri segnaletici per rispettare l'art. 154?
Dipende dal rischio. Il nastro bicolore segnala ma non impedisce fisicamente l'accesso: dove il pericolo di crollo o di proiezione di materiale è concreto, servono barriere rigide, transenne o parapetti che precludano davvero il passaggio, accompagnati da cartelli di divieto e avvertimento. La misura va dimensionata sull'entità della demolizione descritta nel POS.
Chi controlla che lo sbarramento resti efficace durante i lavori?
Il preposto vigila sull'osservanza delle misure e sull'integrità dello sbarramento nel corso della demolizione, intervenendo se viene rimosso o aggirato. Il datore di lavoro e il dirigente ne rispondono sul piano organizzativo; il coordinatore per l'esecuzione verifica la coerenza con il PSC in presenza di più imprese.
Approfondisci
- ArticoloArt. 152 — Misure di sicurezza
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