Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi
Art. 22 — Obblighi dei progettisti
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 22 è composto da un solo comma, che mette la sicurezza a monte di tutto, nella fase di progettazione:
Co. 1 — I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Due obblighi in una frase: progettare secondo i principi di prevenzione e prescrivere solo prodotti conformi alla normativa.
Cosa significa in pratica
L’art. 22 apre la breve serie di norme (artt. 22-24) che il Testo Unico dedica ai soggetti esterni all’azienda ma decisivi per la sicurezza di chi ci lavorerà: progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori. L’idea di fondo è quella che oggi si chiama prevention through design: gran parte dei rischi si decide sul tavolo da disegno, molto prima che un lavoratore metta piede nel reparto. Un soppalco senza parapetto, una cabina elettrica inaccessibile per la manutenzione, una linea di produzione senza spazi di passaggio adeguati sono errori che nessun DVR potrà davvero “compensare” a valle.
I principi generali di prevenzione che il progettista deve rispettare sono anzitutto quelli dell’art. 15: eliminazione dei rischi alla fonte o, dove impossibile, loro riduzione al minimo; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno; priorità delle misure di protezione collettiva su quelle individuali; rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro. Tradotto nel lavoro quotidiano di uno studio tecnico:
- chi progetta un capannone deve pensare a vie di esodo, illuminazione, aerazione, resistenza dei solai, punti di ancoraggio per i futuri lavori in copertura;
- chi progetta un impianto deve garantirne la conformità alle regole tecniche (per gli impianti negli edifici, il DM 37/2008) e la manutenibilità in sicurezza: quadri raggiungibili, sezionamenti, spazi di lavoro;
- chi progetta un layout produttivo deve separare percorsi pedonali e carrelli, dimensionare le postazioni, prevedere dove finiranno stoccaggi e rifiuti.
Il secondo obbligo riguarda la scelta dei prodotti: nel progetto e nel capitolato possono entrare solo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione conformi alle disposizioni vigenti — macchine con marcatura CE, componenti impiantistici a norma, dispositivi di protezione rispondenti alla disciplina di prodotto. Specificare per risparmio una macchina non conforme, o un componente privo dei requisiti, significa violare direttamente l’art. 22.
Il punto qualificante della norma è il momento in cui l’obbligo scatta: “al momento delle scelte progettuali e tecniche”. Il progettista non può difendersi dicendo che la sicurezza era compito del committente o del futuro datore di lavoro: la sua responsabilità nasce quando firma le tavole, e la giurisprudenza costante gli riconosce una posizione di garanzia autonoma rispetto agli infortuni causati da difetti di progettazione.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Progettista: destinatario diretto e sanzionato in proprio (art. 57). Rientrano ingegneri, architetti, geometri, periti e progettisti interni all’azienda, per luoghi, posti di lavoro e impianti destinati ad attività lavorative.
- Committente e datore di lavoro: scelgono il progettista e ne recepiscono l’opera; nei cantieri il committente ha obblighi propri, a partire dall’art. 90, che impone di attenersi ai principi di prevenzione già in fase di progettazione dell’opera.
- Fabbricanti e fornitori: l’obbligo “gemello” di immettere sul mercato solo prodotti conformi sta nell’art. 23.
- Installatori e montatori: chiudono la filiera con l’art. 24, che impone installazioni a regola d’arte e secondo le istruzioni dei fabbricanti.
Errori comuni
- Considerare la sicurezza un problema “di chi userà l’opera”. È l’equivoco che l’art. 22 vuole eliminare: le scelte progettuali sono esse stesse misure di prevenzione (o fattori di rischio), e restano attribuite a chi le ha compiute.
- Capitolati generici sui prodotti. Scrivere “attrezzatura equivalente” senza richiamare la conformità normativa apre la porta a forniture non conformi; la scelta di attrezzature e componenti a norma è parte dell’obbligo del progettista.
- Dimenticare la manutenzione futura. Un impianto perfetto da nuovo ma ispezionabile solo in condizioni pericolose (coperture non calpestabili senza ancoraggi, quadri in quota senza accessi) viola i principi di prevenzione già in progetto.
- Avallare varianti in corso d’opera senza rivalutarle. Il progettista che accetta modifiche esecutive peggiorative — un parapetto eliminato, un materiale sostituito — se ne assume la responsabilità come se le avesse progettate.
Domande frequenti sull’art. 22
L'art. 22 si applica solo ai cantieri edili?
No. La norma riguarda chiunque progetti luoghi di lavoro, posti di lavoro o impianti destinati a un'attività lavorativa: vale per il progettista di un capannone come per chi progetta un impianto elettrico, una linea di produzione o il layout di un magazzino. In edilizia si aggiungono poi gli obblighi specifici del Titolo IV, che non sostituiscono ma affiancano quelli dell'art. 22.
Il progettista può essere chiamato a rispondere di un infortunio avvenuto anni dopo la consegna del progetto?
Sì, se l'infortunio è riconducibile a una scelta progettuale che violava i principi di prevenzione o le norme tecniche vigenti al momento della progettazione. La giurisprudenza costante riconosce in capo al progettista una posizione di garanzia autonoma: l'errore di progetto non viene sanato dal tempo trascorso né dal fatto che il datore di lavoro abbia accettato l'opera.
Cosa deve fare in concreto un progettista per rispettare l'art. 22?
Deve integrare la sicurezza nelle scelte tecniche fin dall'inizio: privilegiare soluzioni che eliminano o riducono i rischi alla fonte, rispettare i requisiti dei luoghi di lavoro e degli impianti previsti dalla normativa e specificare in progetto solo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione conformi alle disposizioni di legge, ad esempio macchine marcate CE e materiali rispondenti alle norme tecniche.
Chi risponde se il progetto è corretto ma l'opera viene realizzata diversamente?
Se la difformità non è imputabile al progettista, la responsabilità si sposta su chi ha realizzato o modificato l'opera: installatore (art. 24), impresa esecutrice, committente o datore di lavoro che ha accettato la variazione. Il progettista risponde invece delle varianti che ha approvato o avallato, anche solo di fatto, durante l'esecuzione.
Approfondisci
- ArticoloArt. 15 — Misure generali di tutela
- ArticoloArt. 23 — Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
- ArticoloArt. 24 — Obblighi degli installatori
- ArticoloArt. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- RuoloCommittente e responsabile dei lavori
- GuidaMarcatura CE delle macchine: cosa controllare all’acquisto
- NormaDM 37/2008 — Impianti negli edifici e dichiarazione di conformità