Titolo X · Capo II — Obblighi del datore di lavoro
Art. 273 — Misure igieniche
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 273 elenca le misure igieniche che il datore di lavoro deve garantire nelle attività in cui la valutazione del rischio dell’art. 271 ha evidenziato un pericolo di esposizione ad agenti biologici. In sintesi, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se necessario, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi o altri indumenti particolari adeguati, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale vengano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni successivo impiego; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
La logica delle quattro lettere è unica: impedire che l’agente biologico esca dalla zona di lavoro — sul corpo del lavoratore, sui suoi indumenti o sui DPI — e raggiunga altri ambienti, altre persone o la famiglia.
Cosa significa in pratica
L’art. 273 traduce in dotazioni fisiche e procedure quotidiane le misure tecniche e organizzative già previste dall’art. 272. Se l’art. 272 chiede di limitare al minimo i lavoratori esposti e di adottare misure collettive, l’art. 273 dice concretamente cosa deve esserci negli spogliatoi e nelle zone di lavoro.
Il modello di riferimento è quello del percorso “sporco-pulito”. Pensa a un reparto di degenza infettivologica, a un canile sanitario, a un impianto di trattamento rifiuti o a un laboratorio di microbiologia: il lavoratore entra dalla zona pulita, indossa gli indumenti di lavoro e i DPI in uno spogliatoio dedicato, opera nella zona a rischio e, all’uscita, deve poter togliere tutto in un’area separata, lavarsi (talvolta docciarsi) e rivestirsi con gli abiti civili senza mai far incrociare i due percorsi. Doppio armadietto — uno per gli abiti civili, uno per gli indumenti di lavoro — non è un dettaglio di comfort: è l’attuazione diretta della lettera b).
Alcuni punti che in pratica fanno la differenza:
- “Se necessario” non è facoltativo a piacere. I lavaggi oculari e gli antisettici per la pelle (lettera a) diventano obbligatori quando la valutazione del rischio individua schizzi, aerosol o contatto cutaneo con materiale biologico. È il DVR biologico a stabilire quando servono, non una scelta discrezionale a posteriori.
- La disinfezione dei DPI è un processo, non un’etichetta. La lettera c) impone un ciclo dopo ogni utilizzo per i dispositivi riutilizzabili (visiere, respiratori a semimaschera, grembiuli), con verifica dello stato e messa fuori uso di quelli danneggiati. Per i monouso, la “gestione” coincide con lo smaltimento corretto come rifiuto potenzialmente infetto.
- Gli indumenti contaminati non escono dall’azienda. La lettera d) vieta di fatto il lavaggio domestico: la contaminazione va trattata dove nasce, con lavaggio industriale a ciclo controllato o affidamento a ditta specializzata. Riconsegnare al lavoratore un camice usato “da portare a casa” è una delle non conformità più frequenti in sede ispettiva.
Queste misure vanno lette insieme all’informazione e formazione dell’art. 278: la doccia c’è ma nessuno spiega quando usarla, oppure il percorso sporco-pulito è progettato ma non praticato, equivalgono a una misura mancante.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: garantisce servizi sanitari, docce, spogliatoi separati, indumenti protettivi e il ciclo di controllo, disinfezione e pulizia dei DPI. È il destinatario principale dell’obbligo e ne sostiene tutti i costi.
- Dirigente: nell’ambito delle proprie attribuzioni, organizza gli spazi e le procedure e vigila sulla loro effettiva applicazione; risponde in solido con il datore di lavoro sul piano sanzionatorio.
- Preposto: sovrintende affinché il percorso sporco-pulito sia rispettato, che gli indumenti contaminati non escano dalla zona e che i DPI vengano trattati dopo l’uso.
- Lavoratore: utilizza correttamente docce, indumenti e DPI e non li porta all’esterno, secondo gli obblighi generali dell’art. 20.
- Strutture sanitarie e veterinarie: applicano l’art. 273 insieme alle misure specifiche dell’art. 274, pensate per i luoghi di cura degli esseri umani e degli animali.
Errori comuni
- Armadietto unico per abiti civili e da lavoro. Riporre camice e vestiti nello stesso vano viola la lettera b) e vanifica l’intera logica di separazione: serve un doppio spogliatoio o un armadietto a doppio scomparto.
- DPI riutilizzabili “puliti a occhio”. Passare uno straccio a una visiera non è disinfezione. La lettera c) chiede un ciclo definito, con prodotti idonei all’agente biologico presente, tracciabile e ripetuto dopo ogni impiego.
- Lavaggio domestico degli indumenti contaminati. Diffusissimo nelle piccole realtà sanitarie e negli allevamenti: trasferisce il rischio in casa ed è espressamente escluso dalla lettera d).
- Docce presenti ma non utilizzabili. Impianto installato ma senza acqua calda, senza percorso dedicato o inaccessibile a fine turno: la dotazione formale non basta, la misura deve essere effettivamente praticabile.
- Considerare l’art. 273 un obbligo generico. Le sue misure si attivano e si dimensionano sulla base della valutazione del rischio biologico: un DVR che non colleghi ogni misura igienica al rischio effettivo lascia scoperta proprio la parte che l’ispezione va a verificare.
Domande frequenti sull’art. 273
Le docce sono sempre obbligatorie in presenza di rischio biologico?
L'art. 273 le richiede nelle attività in cui la valutazione dell'art. 271 evidenzia un rischio per la salute e la sicurezza. Non è un obbligo automatico per ogni azienda: scatta quando c'è esposizione ad agenti biologici che rende necessaria la decontaminazione del corpo, come in molte lavorazioni sanitarie, zootecniche o di gestione dei rifiuti.
Il lavoratore può portare a casa gli indumenti di lavoro per lavarli?
No, quando gli indumenti possono essere contaminati da agenti biologici. La lettera d) impone che siano tolti all'uscita dalla zona di lavoro, conservati separatamente, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. Il lavaggio domestico trasferirebbe il rischio in ambiente familiare ed è vietato: la gestione è a carico dell'azienda.
Chi paga la pulizia e la disinfezione dei DPI?
Il datore di lavoro. La lettera c) impone il controllo, la disinfezione e la pulizia dei DPI dopo ogni utilizzazione, oltre alla riparazione o sostituzione di quelli difettosi prima del riutilizzo. Come per tutti i DPI, nessun costo di gestione, manutenzione o igiene può essere posto a carico del lavoratore.
Approfondisci
- ArticoloArt. 271 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 272 — Misure tecniche, organizzative, procedurali
- ArticoloArt. 274 — Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
- ArticoloArt. 278 — Informazione e formazione
- GuidaValutazione del rischio biologico
- RischioAgenti biologici
- SettoreSanità e ospedali
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione