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Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto · Sezione II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 261 — Patologie da amianto

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 261, nella versione riscritta dal D.Lgs. 213/2025, si riduce a un solo comma, di puro rinvio:

In tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica di patologie di cui all’Allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 244, comma 3.

La norma non descrive un obbligo autonomo: aggancia le patologie asbesto-correlate al meccanismo di registrazione dei tumori di sospetta origine professionale già disciplinato nel Capo sui cancerogeni. La rubrica precedente era “Mesoteliomi”; oggi la norma parla, più ampiamente, di “Patologie da amianto”.

Cosa significa in pratica

Fino alla riforma, l’articolo si occupava dei soli casi di mesotelioma. Il D.Lgs. 213/2025, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, ha allargato lo sguardo: non più il solo mesotelioma, ma l’intero ventaglio delle malattie legate all’amianto elencate nel nuovo Allegato XLIII-ter. Per tutte queste, in presenza di una diagnosi medica, si applica il flusso previsto dall’art. 244, comma 3.

L’art. 244 disciplina la registrazione dei tumori di probabile origine lavorativa: il comma 3 riguarda il sistema di segnalazione e raccolta dei casi verso il registro nazionale gestito dall’INAIL (subentrato all’ex ISPESL) tramite i Centri operativi regionali (COR). Il registro storicamente più noto in questo ambito è il ReNaM, il Registro nazionale dei mesoteliomi, alimentato proprio da queste segnalazioni; la riforma amplia il perimetro delle patologie che entrano nel circuito.

Il senso della modifica è epidemiologico prima ancora che aziendale. L’amianto ha tempi di latenza lunghissimi: una diagnosi di oggi può derivare da esposizioni di decenni fa, spesso anteriori al bando del 1992. Costruire una banca dati completa e aggiornata di tutte le patologie asbesto-correlate — e non del solo mesotelioma — serve a ricostruire i nessi tra malattia e attività lavorativa, a orientare la sorveglianza sanitaria degli ex esposti e a indirizzare prevenzione e vigilanza dove il rischio è ancora reale (manutenzioni, demolizioni, edilizia).

Per un’azienda questo sistema non genera adempimenti quotidiani, ma può bussare alla porta anche molti anni dopo: il COR che indaga sulla patologia di un ex dipendente può chiedere informazioni sulle lavorazioni svolte decenni prima, sui materiali presenti negli stabilimenti, sulle bonifiche effettuate. È in quel momento che si misura la qualità della documentazione prodotta “a monte” — il registro di esposizione e le cartelle sanitarie dell’art. 260, gli esiti della valutazione del rischio amianto, i piani di lavoro delle rimozioni. Un’impresa che ha censito i materiali contenenti amianto e conservato le evidenze delle bonifiche potrà rispondere con dati; una che non l’ha fatto lascerà campo libero alle ricostruzioni presuntive.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Medici e strutture sanitarie: la diagnosi rientrante nell’Allegato XLIII-ter è il fatto che attiva le disposizioni dell’art. 244, comma 3. Su un piano diverso restano fermi il referto all’autorità giudiziaria e la denuncia di malattia professionale nei casi previsti.
  • COR e INAIL: gestiscono la raccolta dei casi, la classificazione dell’esposizione e l’elaborazione nazionale dei dati, secondo il modello dell’art. 244.
  • Datore di lavoro: non ha un obbligo di notifica ex art. 261, ma i suoi adempimenti del Capo III (valutazione, registro di esposizione e cartelle sanitarie dell’art. 260, sorveglianza sanitaria dell’art. 259) sono la base informativa su cui le indagini espositive si appoggiano.
  • Medico competente: contribuisce alla sorveglianza sanitaria e alla gestione delle cartelle, nodo essenziale per collegare esposizione e patologia.

Per inquadrare la norma è utile leggerla insieme al campo di applicazione dell’art. 246 e alle informazioni generali sul rischio amianto.

Errori comuni

  1. Trattare l’art. 261 come un obbligo isolato. È un rinvio: gli adempimenti concreti stanno nell’art. 244, comma 3, e negli altri articoli del Capo III. Cercarvi una procedura autonoma porta fuori strada.
  2. Fermarsi al mesotelioma. Con la riforma il perimetro non è più il solo mesotelioma, ma tutte le patologie dell’Allegato XLIII-ter: ragionare sulla vecchia rubrica significa applicare una norma superata.
  3. Confondere registrazione dei casi e denuncia INAIL. Il flusso verso i registri epidemiologici non sostituisce gli obblighi assicurativi e di denuncia della malattia professionale: sono binari distinti che convivono.
  4. Trascurare la documentazione a monte. Il registro di esposizione e le cartelle sanitarie del Capo III non servono solo all’ispezione: sono le fonti da cui, anni dopo, si ricostruisce l’esposizione di un ex lavoratore. Una gestione documentale carente si paga in sede di indagine espositiva e di eventuale contenzioso.

Domande frequenti sull’art. 261

Cosa prevede, in concreto, l'articolo 261 dopo la riforma del 2025?

Non detta un adempimento a sé stante: collega le malattie asbesto-correlate elencate nell'Allegato XLIII-ter al sistema di registrazione dei tumori professionali dell'art. 244, comma 3. In pratica, per quelle patologie diagnosticate si attiva il flusso informativo verso il registro nazionale gestito dall'INAIL tramite i Centri operativi regionali (COR).

Che cos'è l'Allegato XLIII-ter richiamato dall'articolo?

È l'elenco delle patologie correlate all'esposizione all'amianto — dai mesoteliomi alle altre neoplasie asbesto-correlate riconosciute — introdotto per fornire un riferimento tabellare univoco. Una diagnosi medica riconducibile a quell'elenco fa scattare le disposizioni dell'art. 244, comma 3.

L'articolo 261 è stato abrogato?

No, è stato interamente riscritto dal D.Lgs. 213/2025, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori dall'amianto. La rubrica è passata da 'Mesoteliomi' a 'Patologie da amianto' e il contenuto è oggi un rinvio all'art. 244, comma 3.

L'azienda ha un obbligo di segnalazione diretto?

No: il flusso verso i registri parte dalla diagnosi medica e coinvolge i COR e l'INAIL. L'impresa può però essere interpellata sulla storia espositiva di un ex lavoratore, ed è lì che contano gli adempimenti a monte — registro di esposizione e cartelle sanitarie dell'art. 260, valutazione del rischio, documentazione delle bonifiche.

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