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TUS

Titolo XI · Capo II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 291 — Obblighi generali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 291 apre gli obblighi del datore di lavoro nel Titolo XI e traduce in obbligo operativo i principi di prevenzione e protezione enunciati poco prima.

Co. 1 — Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e di quelli dell’art. 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) laddove possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione dei rischi, mediante l’impiego di mezzi tecnici adeguati.

Un solo comma, due lettere: dove il pericolo di esplosione è concreto, l’ambiente va progettato per lavorarci in sicurezza e va tenuto sotto controllo per tutto il tempo in cui ci sono persone dentro.

Cosa significa in pratica

L’art. 291 va letto insieme all’art. 289, ma non lo ripete. L’art. 289 stabilisce la logica — prima prevenire la formazione dell’atmosfera esplosiva, poi evitarne l’accensione, infine attenuare gli effetti di un’esplosione. L’art. 291 dà per acquisita quella logica e chiede di calarla nella realtà fisica del luogo di lavoro e nella gestione quotidiana.

Le due lettere del comma 1 rispondono a due domande diverse.

La lettera a) riguarda la struttura degli ambienti. Dove la valutazione mostra che può formarsi un’atmosfera esplosiva pericolosa, i locali, gli impianti e i layout vanno concepiti in modo che l’attività si possa svolgere in condizioni di sicurezza: separazione tra aree a rischio e aree presidiate, ventilazione e aspirazione dimensionate, vie di fuga e compartimentazioni, disposizione delle apparecchiature che riduce la probabilità che una nube pericolosa incontri una sorgente di innesco. È un obbligo che si esercita soprattutto in fase di progettazione e di modifica, ma che pesa anche sull’esistente quando le condizioni cambiano.

La lettera b) riguarda il tempo in cui le persone sono presenti. Non basta un ambiente costruito bene: finché ci sono lavoratori nell’area, il datore di lavoro deve garantire un controllo adeguato con mezzi tecnici. In concreto significa strumentazione di rilevazione (rilevatori di gas o di ossigeno, sensori collegati ad allarmi), sistemi di monitoraggio e di interblocco, supervisione delle condizioni di processo. Il livello e il tipo di controllo non sono liberi: la norma li lega alla valutazione dei rischi, così che a zone più critiche corrispondano presidi più stringenti.

Il filo che tiene insieme le due lettere è il riferimento esplicito alla valutazione dei rischi. È lì che si decide dove possono formarsi atmosfere esplosive e con quale gravità; l’art. 291 dice cosa farne sul piano degli ambienti e del controllo. Tutto questo poggia sulla valutazione del rischio di esplosione dell’art. 290 e confluisce, sul piano documentale, nel documento sulla protezione contro le esplosioni dell’art. 294.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario diretto dell’obbligo. Struttura gli ambienti di lavoro in modo da consentire l’attività in sicurezza e garantisce il controllo adeguato durante la presenza dei lavoratori, sulla base della valutazione ATEX e della classificazione delle zone.
  • Dirigente: nell’ambito delle proprie attribuzioni e della propria autonomia di spesa, attua e organizza le misure; risponde, con il datore di lavoro, sul piano sanzionatorio dell’art. 296.
  • RSPP e tecnici ATEX: supportano l’analisi, la scelta dei mezzi tecnici di controllo e la progettazione degli ambienti, ma la titolarità delle decisioni resta del datore di lavoro.
  • Lavoratori: rispettano le procedure e usano correttamente attrezzature e impianti nelle aree a rischio, secondo gli obblighi generali del Titolo I e l’informazione e formazione specifiche previste dal Titolo XI.

Errori comuni

  1. Confondere l’art. 291 con l’art. 289. L’art. 289 è la gerarchia delle misure; l’art. 291 è l’obbligo di renderla concreta strutturando gli ambienti e garantendo il controllo durante la presenza dei lavoratori. Trattarli come se dicessero la stessa cosa fa perdere di vista proprio l’obbligo di controllo continuo.
  2. Curare l’ambiente e trascurare il controllo. Progettare bene i locali (lettera a) senza predisporre mezzi tecnici di controllo durante la presenza delle persone (lettera b) lascia scoperta metà della norma: il rischio va sorvegliato finché qualcuno è nell’area.
  3. Dimensionare il controllo a caso. La lettera b) lega il controllo alla valutazione dei rischi. Installare rilevatori o allarmi senza partire dalla classificazione delle zone e dagli scenari di esplosione produce presidi non coerenti e difficili da difendere in sede ispettiva.
  4. Scollegare l’art. 291 dalla valutazione dell’art. 290. Senza la valutazione del rischio di esplosione non si sa dove strutturare gli ambienti né dove e come garantire il controllo: gli obblighi generali restano una dichiarazione di intenti.
  5. Sottovalutare le polveri combustibili. Molte aziende associano l’ATEX solo a gas e vapori infiammabili, trascurando farine, zuccheri, legno, metalli e plastiche in polvere: sono tra le atmosfere esplosive più frequenti e più sottostimate, e incidono sia sulla struttura degli ambienti sia sui mezzi di controllo.

Domande frequenti sull’art. 291

Che cosa chiede concretamente l'art. 291 al datore di lavoro?

Due cose, dove possono formarsi atmosfere esplosive in quantità pericolosa: strutturare gli ambienti di lavoro in modo da permettere di svolgere l'attività in condizioni di sicurezza e garantire un controllo adeguato durante tutta la presenza dei lavoratori, con mezzi tecnici idonei e in funzione della valutazione dei rischi.

Che differenza c'è tra l'art. 291 e l'art. 289?

L'art. 289 fissa la gerarchia delle misure — prevenire la formazione dell'atmosfera esplosiva, evitarne l'accensione, attenuare gli effetti dell'esplosione. L'art. 291 sta un passo più avanti: dà per acquisiti quei principi e impone di renderli concreti nell'organizzazione degli ambienti e nel controllo continuo delle aree a rischio durante il lavoro.

L'art. 291 dipende dalla valutazione del rischio di esplosione?

Sì. La norma richiama espressamente i principi della valutazione dei rischi e quelli dell'art. 289, e àncora il controllo adeguato alla valutazione stessa. Senza la valutazione del rischio di esplosione dell'art. 290 non è possibile stabilire dove strutturare gli ambienti e con quali mezzi tecnici assicurare il controllo durante la presenza dei lavoratori.

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