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TUS

Titolo II · Capo I — Disposizioni generali

Art. 64 — Obblighi del datore di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 64 è il motore operativo del Titolo II: prende i requisiti dei luoghi di lavoro fissati dall’art. 63 e dall’Allegato IV e li trasforma in obblighi permanenti del datore di lavoro. Il comma unico prevede che il datore di lavoro provveda affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti dell’articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza, e le uscite di emergenza stesse, siano sgombre, così da poterle utilizzare in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e i difetti rilevati che possano pregiudicare sicurezza e salute siano eliminati quanto più rapidamente possibile; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura, per assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, siano sottoposti a regolare manutenzione e controllo del funzionamento.

Cinque lettere, un solo messaggio: la conformità dei luoghi di lavoro non è uno stato iniziale da certificare una volta, ma una condizione da mantenere giorno per giorno.

Cosa significa in pratica

L’art. 63 dice come devono essere i luoghi di lavoro; l’art. 64 dice chi deve farli restare così. È la norma che gli organi di vigilanza contestano quando trovano un capannone nato a norma ma degradato dall’uso: la conformità di progetto non salva nessuno se la gestione quotidiana l’ha erosa.

Le lettere della norma descrivono in realtà tre attività aziendali riconoscibili:

  1. Tenere libere le vie di esodo (lett. b). È l’obbligo più violato in assoluto. Il bancale “appoggiato solo per oggi” davanti all’uscita di emergenza, il corridoio del magazzino invaso dagli imballi, la porta antipanico chiusa a chiave “per motivi di sicurezza contro i furti”: tutte situazioni che in un’emergenza costano vite e che in un’ispezione costano un verbale. Il requisito è severo per costruzione: le vie devono essere utilizzabili in ogni evenienza, quindi sempre, non solo quando è annunciato un controllo.
  2. Manutenere e riparare in fretta (lett. c ed e). La norma chiede due cose distinte: una manutenzione programmata di luoghi, impianti e dispositivi, e una reazione rapida ai difetti che emergono tra un intervento e l’altro. Il gradino scheggiato segnalato dal preposto, la plafoniera che lampeggia in reparto, il portone sezionale che non si ferma più al contatto: ogni segnalazione apre un conto alla rovescia. Per gli impianti di sicurezza in senso stretto — rilevazione incendi, illuminazione di emergenza, estintori e idranti, arresti di emergenza — la lettera e) aggiunge il controllo periodico del funzionamento, oggi dettagliato per l’antincendio dal DM 1/9/2021.
  3. Pulire regolarmente (lett. d). Sembra la previsione minore ed è invece quella che previene i rischi più frequenti: scivolamenti e cadute in piano su pavimenti sporchi o unti, accumuli di polveri combustibili, condizioni igieniche inadeguate in spogliatoi e servizi. In molti settori — alimentare, sanità, ristorazione — la pulizia è essa stessa una procedura di sicurezza con frequenze e prodotti definiti.

Il modo concreto per adempiere è darsi un programma di manutenzione documentato: un piano che elenca ambienti, impianti e dispositivi, assegna frequenze e responsabili, e registra gli interventi. Non è richiesto un formato specifico, ma in caso di infortunio o ispezione la differenza la fa proprio la carta: chi esibisce un registro dei controlli aggiornato dimostra la “regolarità” che la norma pretende; chi si affida alla memoria del manutentore, no. Sul metodo, vedi la guida alla manutenzione programmata come misura di prevenzione.

Un chiarimento sul perimetro: per “luoghi di lavoro” valgono la definizione e le esclusioni dell’art. 62, quindi gli obblighi coprono anche piazzali, aree esterne di pertinenza e locali accessori, non solo i reparti produttivi.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario primario dell’obbligo; definisce il programma di manutenzione e pulizia, stanzia le risorse e decide i tempi di eliminazione dei difetti.
  • Dirigente: risponde insieme al datore di lavoro ai sensi dell’art. 68 nell’ambito delle proprie attribuzioni, tipicamente come responsabile di stabilimento o di sede che organizza manutenzioni e servizi.
  • Preposto: vigila sul mantenimento quotidiano — vie di esodo libere, segnalazione dei difetti — e dopo la L. 215/2021 ha il dovere esplicito di intervenire e sospendere l’attività in caso di pericolo; il suo ruolo è descritto nella pagina del preposto.
  • Lavoratori: segnalano le deficienze dei mezzi e dei dispositivi ex art. 20 e non rimuovono né modificano i dispositivi di sicurezza.
  • Manutentori e imprese esterne: eseguono gli interventi; il loro ingresso in azienda va gestito con la valutazione delle interferenze quando ricorre l’art. 26.

Errori comuni

  1. Uscite di emergenza usate come deposito temporaneo. Non esiste il “solo per qualche ora”: l’obbligo della lettera b) vale in ogni momento e l’ostruzione è immediatamente sanzionabile.
  2. Manutenzione solo a guasto. Riparare quando qualcosa si rompe non è “regolare manutenzione tecnica”: la norma chiede un programma preventivo, con la riparazione rapida come integrazione, non come sistema.
  3. Contratto di manutenzione senza verifica. Affidare tutto a una ditta esterna e non controllare mai rapportini e scadenze lascia l’obbligo inadempiuto in capo all’azienda.
  4. Dispositivi di sicurezza mai provati. Estintori scaduti, lampade di emergenza fulminate, pulsanti di arresto non testati: la lettera e) chiede il controllo del funzionamento, non la sola presenza fisica del dispositivo.
  5. Difetti segnalati e rimasti in un cassetto. La segnalazione del lavoratore o del preposto senza un flusso che la trasformi in intervento tracciato è la prova, in giudizio, che il difetto era noto e tollerato.

Domande frequenti sull’art. 64

Basta che l'edificio fosse a norma quando è stato costruito?

No. L'art. 64 impone un obbligo di mantenimento nel tempo: i luoghi di lavoro devono restare conformi ai requisiti dell'art. 63 e dell'Allegato IV per tutta la durata dell'attività. Un pavimento che si è deteriorato, un'uscita di emergenza che nel frattempo è stata bloccata da scaffali o un impianto non più manutenuto sono violazioni attuali, anche se all'origine tutto era regolare.

La manutenzione può essere affidata a una ditta esterna?

Sì, ed è la prassi per impianti elettrici, antincendio e di climatizzazione. L'esternalizzazione non trasferisce però l'obbligo: il datore di lavoro deve organizzare il programma di manutenzione, verificare che gli interventi avvengano davvero e conservarne la documentazione. Se il manutentore non interviene e il difetto resta, la responsabilità dell'art. 64 rimane in capo all'azienda.

Chi risponde se un'uscita di emergenza viene trovata ostruita durante un'ispezione?

Il datore di lavoro e il dirigente, ai sensi dell'art. 68, perché tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza è un obbligo dell'art. 64. Nella pratica risponde anche il preposto che, vedendo bancali o materiali davanti all'uscita, non è intervenuto: la vigilanza sul mantenimento delle condizioni di sicurezza rientra nei suoi compiti ex art. 19.

Anche la pulizia dei locali è un obbligo di sicurezza?

Sì: la lettera d) dell'art. 64 richiede la pulitura regolare di luoghi, impianti e dispositivi per assicurare condizioni igieniche adeguate. Non è solo decoro: polveri accumulate, pavimenti unti e servizi igienici trascurati sono fattori di rischio concreti — scivolamenti, contaminazioni, incendio — e la loro gestione va organizzata come qualsiasi altra misura di prevenzione.

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