Titolo II · Capo I — Disposizioni generali
Art. 64 — Obblighi del datore di lavoro
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 64 è il motore operativo del Titolo II: prende i requisiti dei luoghi di lavoro fissati dall’art. 63 e dall’Allegato IV e li trasforma in obblighi permanenti del datore di lavoro. Il comma unico prevede che il datore di lavoro provveda affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti dell’articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza, e le uscite di emergenza stesse, siano sgombre, così da poterle utilizzare in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e i difetti rilevati che possano pregiudicare sicurezza e salute siano eliminati quanto più rapidamente possibile; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura, per assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, siano sottoposti a regolare manutenzione e controllo del funzionamento.
Cinque lettere, un solo messaggio: la conformità dei luoghi di lavoro non è uno stato iniziale da certificare una volta, ma una condizione da mantenere giorno per giorno.
Cosa significa in pratica
L’art. 63 dice come devono essere i luoghi di lavoro; l’art. 64 dice chi deve farli restare così. È la norma che gli organi di vigilanza contestano quando trovano un capannone nato a norma ma degradato dall’uso: la conformità di progetto non salva nessuno se la gestione quotidiana l’ha erosa.
Le lettere della norma descrivono in realtà tre attività aziendali riconoscibili:
- Tenere libere le vie di esodo (lett. b). È l’obbligo più violato in assoluto. Il bancale “appoggiato solo per oggi” davanti all’uscita di emergenza, il corridoio del magazzino invaso dagli imballi, la porta antipanico chiusa a chiave “per motivi di sicurezza contro i furti”: tutte situazioni che in un’emergenza costano vite e che in un’ispezione costano un verbale. Il requisito è severo per costruzione: le vie devono essere utilizzabili in ogni evenienza, quindi sempre, non solo quando è annunciato un controllo.
- Manutenere e riparare in fretta (lett. c ed e). La norma chiede due cose distinte: una manutenzione programmata di luoghi, impianti e dispositivi, e una reazione rapida ai difetti che emergono tra un intervento e l’altro. Il gradino scheggiato segnalato dal preposto, la plafoniera che lampeggia in reparto, il portone sezionale che non si ferma più al contatto: ogni segnalazione apre un conto alla rovescia. Per gli impianti di sicurezza in senso stretto — rilevazione incendi, illuminazione di emergenza, estintori e idranti, arresti di emergenza — la lettera e) aggiunge il controllo periodico del funzionamento, oggi dettagliato per l’antincendio dal DM 1/9/2021.
- Pulire regolarmente (lett. d). Sembra la previsione minore ed è invece quella che previene i rischi più frequenti: scivolamenti e cadute in piano su pavimenti sporchi o unti, accumuli di polveri combustibili, condizioni igieniche inadeguate in spogliatoi e servizi. In molti settori — alimentare, sanità, ristorazione — la pulizia è essa stessa una procedura di sicurezza con frequenze e prodotti definiti.
Il modo concreto per adempiere è darsi un programma di manutenzione documentato: un piano che elenca ambienti, impianti e dispositivi, assegna frequenze e responsabili, e registra gli interventi. Non è richiesto un formato specifico, ma in caso di infortunio o ispezione la differenza la fa proprio la carta: chi esibisce un registro dei controlli aggiornato dimostra la “regolarità” che la norma pretende; chi si affida alla memoria del manutentore, no. Sul metodo, vedi la guida alla manutenzione programmata come misura di prevenzione.
Un chiarimento sul perimetro: per “luoghi di lavoro” valgono la definizione e le esclusioni dell’art. 62, quindi gli obblighi coprono anche piazzali, aree esterne di pertinenza e locali accessori, non solo i reparti produttivi.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: destinatario primario dell’obbligo; definisce il programma di manutenzione e pulizia, stanzia le risorse e decide i tempi di eliminazione dei difetti.
- Dirigente: risponde insieme al datore di lavoro ai sensi dell’art. 68 nell’ambito delle proprie attribuzioni, tipicamente come responsabile di stabilimento o di sede che organizza manutenzioni e servizi.
- Preposto: vigila sul mantenimento quotidiano — vie di esodo libere, segnalazione dei difetti — e dopo la L. 215/2021 ha il dovere esplicito di intervenire e sospendere l’attività in caso di pericolo; il suo ruolo è descritto nella pagina del preposto.
- Lavoratori: segnalano le deficienze dei mezzi e dei dispositivi ex art. 20 e non rimuovono né modificano i dispositivi di sicurezza.
- Manutentori e imprese esterne: eseguono gli interventi; il loro ingresso in azienda va gestito con la valutazione delle interferenze quando ricorre l’art. 26.
Errori comuni
- Uscite di emergenza usate come deposito temporaneo. Non esiste il “solo per qualche ora”: l’obbligo della lettera b) vale in ogni momento e l’ostruzione è immediatamente sanzionabile.
- Manutenzione solo a guasto. Riparare quando qualcosa si rompe non è “regolare manutenzione tecnica”: la norma chiede un programma preventivo, con la riparazione rapida come integrazione, non come sistema.
- Contratto di manutenzione senza verifica. Affidare tutto a una ditta esterna e non controllare mai rapportini e scadenze lascia l’obbligo inadempiuto in capo all’azienda.
- Dispositivi di sicurezza mai provati. Estintori scaduti, lampade di emergenza fulminate, pulsanti di arresto non testati: la lettera e) chiede il controllo del funzionamento, non la sola presenza fisica del dispositivo.
- Difetti segnalati e rimasti in un cassetto. La segnalazione del lavoratore o del preposto senza un flusso che la trasformi in intervento tracciato è la prova, in giudizio, che il difetto era noto e tollerato.
Domande frequenti sull’art. 64
Basta che l'edificio fosse a norma quando è stato costruito?
No. L'art. 64 impone un obbligo di mantenimento nel tempo: i luoghi di lavoro devono restare conformi ai requisiti dell'art. 63 e dell'Allegato IV per tutta la durata dell'attività. Un pavimento che si è deteriorato, un'uscita di emergenza che nel frattempo è stata bloccata da scaffali o un impianto non più manutenuto sono violazioni attuali, anche se all'origine tutto era regolare.
La manutenzione può essere affidata a una ditta esterna?
Sì, ed è la prassi per impianti elettrici, antincendio e di climatizzazione. L'esternalizzazione non trasferisce però l'obbligo: il datore di lavoro deve organizzare il programma di manutenzione, verificare che gli interventi avvengano davvero e conservarne la documentazione. Se il manutentore non interviene e il difetto resta, la responsabilità dell'art. 64 rimane in capo all'azienda.
Chi risponde se un'uscita di emergenza viene trovata ostruita durante un'ispezione?
Il datore di lavoro e il dirigente, ai sensi dell'art. 68, perché tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza è un obbligo dell'art. 64. Nella pratica risponde anche il preposto che, vedendo bancali o materiali davanti all'uscita, non è intervenuto: la vigilanza sul mantenimento delle condizioni di sicurezza rientra nei suoi compiti ex art. 19.
Anche la pulizia dei locali è un obbligo di sicurezza?
Sì: la lettera d) dell'art. 64 richiede la pulitura regolare di luoghi, impianti e dispositivi per assicurare condizioni igieniche adeguate. Non è solo decoro: polveri accumulate, pavimenti unti e servizi igienici trascurati sono fattori di rischio concreti — scivolamenti, contaminazioni, incendio — e la loro gestione va organizzata come qualsiasi altra misura di prevenzione.
Approfondisci
- ArticoloArt. 62 — Definizioni
- ArticoloArt. 63 — Requisiti di salute e di sicurezza
- ArticoloArt. 65 — Locali sotterranei o semisotterranei
- ArticoloArt. 66 — Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- AllegatoAllegato IV — Requisiti dei luoghi di lavoro
- GuidaLa manutenzione programmata come misura di prevenzione
- GuidaIl registro dei controlli delle attrezzature
- NormaDM 1/9/2021 — Controllo e manutenzione degli impianti antincendio