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Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122 — Ponteggi ed opere provvisionali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 122 è la disposizione di apertura della sezione dedicata ai ponteggi e alle opere provvisionali. In un solo comma fissa un principio cardine dei cantieri:

Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose, conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’Allegato XVIII.

Tre elementi meritano attenzione. Primo: l’obbligo scatta per i lavori in quota, cioè le attività che espongono al rischio di caduta da un’altezza superiore a due metri (come definiti nel Capo II del Titolo IV). Secondo: le opere provvisionali vanno realizzate seguendo lo sviluppo dei lavori, non a lavoro finito. Terzo: il rinvio all’Allegato XVIII trasforma un principio generale in requisiti tecnici precisi su dimensioni, ancoraggi, tavole, parapetti e modalità costruttive.

Cosa significa in pratica

L’art. 122 traduce in cantiere la gerarchia delle misure che il decreto impone ovunque: prima si elimina il rischio, poi lo si protegge in modo collettivo, infine — solo se non basta — si ricorre alla protezione individuale. Il ponteggio è la protezione collettiva per eccellenza contro le cadute dall’alto: protegge tutti gli operatori presenti, non richiede una scelta attiva del singolo lavoratore e resta efficace anche in caso di distrazione.

L’inciso “seguendo lo sviluppo dei lavori” è la parte più disattesa e la più insidiosa. Significa che l’impalcatura deve crescere con l’opera: non si può murare un piano e montare il parapetto il giorno dopo, né smontare in anticipo il ponteggio per accelerare le finiture. La maggior parte degli infortuni gravi in edilizia avviene proprio nelle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio, quando la protezione collettiva è parziale o assente.

Un esempio concreto. Un’impresa deve rifare la copertura di un capannone. L’art. 122 non chiede genericamente “attenzione”: chiede che, prima di far salire chiunque sul tetto, sia predisposto un sistema — ponteggio perimetrale con parapetti regolamentari, impalcati di servizio, eventuali reti o sottoponti per la caduta di materiali — dimensionato secondo l’Allegato XVIII. La scelta tra ponteggio, opera provvisionale e sistemi individuali non è libera: discende dalla valutazione dei rischi e dai criteri di priorità dell’art. 111.

Il richiamo “di persone e di cose” è spesso trascurato. L’articolo non protegge solo chi lavora in quota, ma anche chi transita sotto: caduta di attrezzi, laterizi, secchi e materiali è una causa frequente di infortunio a terzi. Ecco perché tra le opere provvisionali rientrano anche parasassi, mantovane e sottoponti di sicurezza.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: è il primo destinatario dell’obbligo. Deve mettere a disposizione opere provvisionali idonee, verificarne l’idoneità ai sensi dell’art. 112 e assicurarne il montaggio a regola d’arte.
  • Dirigente e preposto: organizzano e vigilano affinché i lavori in quota non inizino prima che la protezione sia in opera e conforme.
  • Lavoratori addetti al ponteggio: montaggio, smontaggio e trasformazione richiedono la formazione specifica prevista dall’art. 123 e la redazione del Pi.M.U.S., il piano di montaggio, uso e smontaggio.
  • Coordinatore per la sicurezza: nei cantieri con più imprese, verifica in fase di progetto e di esecuzione la coerenza delle opere provvisionali con il piano di sicurezza e il cronoprogramma.

Il tema si intreccia con l’art. 115 sui sistemi di protezione individuale dalle cadute: quando la protezione collettiva non è tecnicamente praticabile, subentrano imbracature e dispositivi di ancoraggio, ma la regola resta la priorità del ponteggio. Per approfondire i requisiti e le verifiche, è utile la guida alla normativa sui ponteggi e quella sugli obblighi nei lavori in quota.

Errori comuni

  1. Montare il ponteggio “quando serve”. Iniziare a lavorare in quota con protezione parziale, rimandando parapetti e impalcati, viola direttamente l’obbligo di procedere seguendo lo sviluppo dei lavori. È la fase in cui si concentra il maggior numero di cadute mortali.
  2. Confondere idoneità con presenza. Un ponteggio c’è, ma è privo di ancoraggi corretti, con tavole mancanti o parapetti a norma solo in parte: ai fini dell’art. 122 e dell’Allegato XVIII quella protezione è inidonea, quindi come assente.
  3. Ignorare la caduta di cose. Concentrarsi solo sulla protezione delle persone e trascurare mantovane, sottoponti e delimitazioni a terra lascia scoperto un rischio che la norma cita espressamente.
  4. Saltare il Pi.M.U.S. e la formazione. Far montare o modificare il ponteggio da personale non formato, senza il piano previsto dall’art. 123, espone a responsabilità anche quando la struttura appare “a posto”.
  5. Smontaggio anticipato. Rimuovere il ponteggio per liberare l’area o accelerare le finiture, lasciando gli ultimi lavori senza protezione collettiva, è una violazione tanto grave quanto il montaggio tardivo.

Domande frequenti sull’art. 122

Quando è obbligatorio installare un ponteggio secondo l'art. 122?

Ogni volta che un lavoro in quota espone al pericolo di caduta di persone o di cose e non è possibile eliminarlo con altre misure. La norma impone di adottare impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali seguendo lo sviluppo dei lavori, cioè montandole man mano che l'opera cresce e non a posteriori. La scelta del sistema più adatto discende dalla valutazione dei rischi e dai criteri dell'art. 111.

L'art. 122 vale solo per i ponteggi in legname?

No. Anche se l'articolo apre la sezione dedicata ai ponteggi in legname e alle altre opere provvisionali, la sua portata è generale: riguarda impalcature, ponteggi e qualunque opera provvisionale idonea a impedire cadute. I ponteggi metallici prefabbricati restano poi soggetti alle regole specifiche degli articoli successivi e all'autorizzazione ministeriale.

Basta il ponteggio per essere in regola con la protezione dalle cadute?

Il ponteggio è la misura di protezione collettiva tipica, ma da solo non esaurisce gli obblighi. Deve essere conforme all'Allegato XVIII, correttamente montato da personale formato, dotato di parapetti e piani di lavoro regolari, e integrato dove necessario da protezioni individuali. Il rispetto dell'art. 122 va letto insieme agli articoli sui lavori in quota e sui dispositivi anticaduta.

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