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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione II — Disposizioni di carattere generale

Art. 114 — Andatoie e passerelle

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 114 stabilisce i requisiti costruttivi minimi di due opere provvisionali molto comuni in cantiere: le andatoie (piani di passaggio inclinati per superare un dislivello) e le passerelle (piani di attraversamento di un vuoto o di uno scavo). In sintesi:

Co. 1 — Andatoie e passerelle devono avere larghezza adeguata alle esigenze del transito e comunque non inferiore a 60 centimetri quando servono al passaggio dei soli lavoratori, e non inferiore a 1,20 metri quando servono anche al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere eccessiva. Co. 2 — Quando sono poste ad altezza superiore a 2 metri, devono essere munite, sui lati verso il vuoto, di parapetto normale con tavola fermapiede. Co. 3 — Le andatoie di notevole lunghezza vanno interrotte da pianerottoli di riposo a intervalli opportuni; quelle con forte pendenza devono avere il piano di calpestio provvisto di listelli trasversali fissati a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

È una norma tecnica breve e molto concreta: tre requisiti — dimensione, protezione, aderenza — che insieme trasformano un semplice tavolato in un passaggio sicuro.

Cosa significa in pratica

Andatoie e passerelle sono tra gli elementi più sottovalutati del cantiere proprio perché sembrano banali: un paio di tavole appoggiate per raggiungere il piano di lavoro, o un ponte improvvisato sopra uno scavo. È esattamente su questi elementi “di servizio” che si concentra una quota rilevante degli infortuni da caduta dall’alto e da scivolamento, perché vengono montati in fretta e smontati mentalmente ancora prima di toglierli fisicamente.

La logica dell’art. 114 è dare numeri minimi non trattabili. La larghezza deve permettere di passare senza sporgersi nel vuoto: 60 cm per il solo transito di persone, 1,20 m se si trasportano materiali, perché chi porta un carico ha un ingombro maggiore, vede peggio dove mette i piedi e ha bisogno di margine. La protezione: oltre i 2 metri di altezza scatta l’obbligo di parapetto normale con tavola fermapiede sui lati verso il vuoto — lo stesso standard che il decreto impone a tutte le opere provvisionali. L’aderenza: su una rampa inclinata, un piano liscio bagnato dalla pioggia o sporco di fango è una trappola, e i listelli trasversali servono a dare appoggio al piede a ogni passo.

Un esempio concreto. In un cantiere edile serve collegare il piano di campagna al primo solaio, mezzo metro più in alto, con una rampa per la carriola. Se monti un’andatoia da 50 cm con piano liscio e senza parapetti, stai violando l’art. 114 su tre fronti: troppo stretta per il transito di materiale, priva di protezione verso il vuoto se il dislivello lo richiede, e scivolosa. La soluzione conforme costa pochi minuti: tavolato da almeno 1,20 m, listelli inchiodati a distanza regolare, parapetto dove serve.

Attenzione a un punto ricorrente: la conformità va mantenuta nel tempo, non solo garantita al montaggio. Un’andatoia perfetta il lunedì può diventare pericolosa il giovedì se un listello si stacca, se il fondo cede o se qualcuno rimuove un tratto di parapetto per far passare un carico e non lo rimonta. La vigilanza quotidiana del preposto su questi elementi vale quanto la loro corretta realizzazione iniziale.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro e dirigente dell’impresa esecutrice: realizzano andatoie e passerelle conformi ai requisiti dell’art. 114 e ne garantiscono la manutenzione. La verifica di idoneità delle opere provvisionali prima e durante l’uso è un obbligo esplicito del Titolo IV.
  • Preposto: sovrintende all’uso corretto e segnala tempestivamente andatoie ammalorate, parapetti rimossi o listelli mancanti.
  • Lavoratori: usano i passaggi predisposti senza modificarli o rimuovere le protezioni, e non transitano su opere provvisionali palesemente inadeguate.
  • Coordinatore per l’esecuzione: nei cantieri con più imprese verifica, nell’ambito del PSC e del coordinamento, che gli apprestamenti comuni — comprese andatoie e passerelle condivise — rispettino i requisiti di legge.

L’art. 114 va letto insieme alle altre disposizioni di carattere generale della stessa sezione: gli obblighi del datore di lavoro nei lavori in quota, l’idoneità delle opere provvisionali, le scale e i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, che insieme compongono il quadro delle misure minime per lavorare in sicurezza sopra il livello del suolo.

Errori comuni

  1. Andatoie sottodimensionate per il trasporto di materiali. Una rampa da 60 cm usata per far passare carriole o carichi a mano non rispetta il minimo di 1,20 m previsto quando transitano materiali: è una delle non conformità più frequenti in sede ispettiva.
  2. Piano di calpestio liscio in pendenza. Dimenticare i listelli trasversali sulle andatoie inclinate trasforma la rampa in una superficie scivolosa, tanto più pericolosa con pioggia, fango o polvere di cantiere.
  3. Parapetti “provvisori” mai rimontati. Rimuovere un tratto di parapetto per far passare un carico e non ripristinarlo lascia scoperto il lato verso il vuoto proprio dove il rischio di caduta è massimo.
  4. Assenza di pianerottoli di riposo. Su andatoie lunghe, saltare i ripiani intermedi affatica chi trasporta pesi e aumenta la probabilità di inciampo e di perdita di equilibrio.
  5. Considerarle opere “usa e getta”. Trattare andatoie e passerelle come elementi di serie B, montati in fretta e non più controllati, ignora che restano opere provvisionali soggette a tutti gli obblighi di verifica e manutenzione del Titolo IV.

Domande frequenti sull’art. 114

Qual è la larghezza minima di un'andatoia in cantiere?

Deve essere adeguata al transito e comunque non inferiore a 60 centimetri quando serve al solo passaggio dei lavoratori. Se sull'andatoia transitano anche materiali, la larghezza minima sale a 1,20 metri. La misura si riferisce allo spazio effettivamente utile al passaggio.

Quando un'andatoia deve avere il parapetto?

Quando è posta ad altezza superiore a 2 metri va munita, sui lati verso il vuoto, di parapetto normale con tavola fermapiede. È la stessa logica di protezione contro le cadute dall'alto che regge tutte le opere provvisionali di cantiere.

Che differenza c'è tra un'andatoia e una passerella?

Sono entrambe opere provvisionali di collegamento pedonale: l'andatoia è tipicamente inclinata e serve a superare un dislivello, la passerella è in genere orizzontale e serve ad attraversare un vuoto o uno scavo. L'art. 114 detta per entrambe gli stessi requisiti minimi di larghezza, solidità e protezione.

Perché servono i listelli trasversali sulle andatoie in pendenza?

Sulle andatoie con forte pendenza il piano di calpestio liscio diventa scivoloso, soprattutto con pioggia, fango o polvere. I listelli fissati a distanza non superiore al passo di un uomo carico funzionano da appoggio per il piede e riducono il rischio di scivolamento durante la salita o la discesa con un peso.

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