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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione II — Disposizioni di carattere generale

Art. 114 — Protezione dei posti di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 114 tutela chi lavora a terra, sotto o accanto alle zone in cui si opera in quota o si sollevano materiali. Il rischio considerato non è la caduta della persona, ma quella di oggetti dall’alto: tavole, laterizi, attrezzi, secchi di malta.

L’articolo si compone di due commi:

  • il comma 1 riguarda le postazioni fisse vicine ai ponteggi o al punto di caricamento e sollevamento dei materiali: quando lì si impastano calcestruzzi e malte o si svolgono altre operazioni a carattere continuativo, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali;
  • il comma 2 riguarda gli argani: il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera, per impedire la permanenza e il transito sotto i carichi.

Si tratta di una norma breve, inserita tra le disposizioni di carattere generale del Capo II del Titolo IV, che vale quindi per tutti i cantieri e non solo per una tipologia di opera provvisionale.

Perché la norma parla di “operazioni a carattere continuativo”

Il criterio scelto dal legislatore è la permanenza. Un lavoratore che attraversa velocemente la zona sotto il ponteggio è esposto per pochi secondi; chi resta per ore alla betoniera o al banco di lavorazione dei ferri ai piedi della struttura accumula un’esposizione molto più lunga. Per questo l’obbligo di impalcato scatta per le postazioni stabili.

L’impasto di calcestruzzi e malte è citato come esempio tipico perché la betoniera viene collocata proprio vicino al ponteggio o all’argano, per ridurre i tragitti del materiale. La formula “altre operazioni a carattere continuativo” estende l’obbligo a qualsiasi posto di lavoro fisso nella stessa posizione: il taglio dei laterizi, la preparazione delle casseforme, il banco di piegatura dei ferri.

La protezione richiesta è collettiva e strutturale. Il ruolo dell’impalcato è intercettare il materiale prima che raggiunga la persona; le reti o i teli sul ponteggio possono ridurre la caduta di piccoli oggetti, ma non sostituiscono la copertura della postazione quando ricorrono le condizioni del comma 1.

Cosa significa in pratica

Esempio: in un cantiere di un edificio residenziale di quattro piani la betoniera è collocata a ridosso del ponteggio di facciata, accanto all’argano che porta la malta ai piani. Per rispettare l’art. 114 l’impresa deve:

  1. costruire sopra la postazione della betoniera un impalcato robusto, a non più di 3 metri da terra, dimensionato per resistere all’urto dei materiali che possono cadere dai piani superiori;
  2. estendere la copertura all’area in cui l’operatore si muove abitualmente, non solo alla macchina;
  3. delimitare con una barriera il posto di carico e di manovra dell’argano, così che nessuno si fermi o passi sotto il carico in salita o in discesa;
  4. indicare nel piano operativo di sicurezza la posizione della postazione protetta e i percorsi che evitano la zona sotto i carichi;
  5. controllare periodicamente lo stato dell’impalcato, sostituendo tavole danneggiate e rimuovendo il materiale accumulato sopra.

L’ultimo punto è spesso dimenticato. Un impalcato di protezione che si riempie di detriti diventa a sua volta un deposito sopraelevato, da cui il materiale può scivolare di lato proprio sulla postazione che dovrebbe proteggere.

Le protezioni a confronto

SituazioneMisura richiestaFonte
Postazione fissa vicino a ponteggio o punto di sollevamentoImpalcato sovrastante entro 3 m da terraArt. 114, comma 1
Posto di carico e manovra degli argani a terraBarriera che impedisce sosta e transito sotto i carichiArt. 114, comma 2
Passaggi e percorsi del cantiereViabilità sicura e protezione dalla caduta di materialiArtt. 108 e 110
Lavoro in quota con rischio di caduta delle personeProtezioni collettive e, in subordine, sistemi anticadutaArtt. 111 e 115

La tabella chiarisce la posizione dell’art. 114 nel sistema: tutela il posto di lavoro fisso, mentre la viabilità nei cantieri e i luoghi di transito regolano i percorsi. Le prescrizioni di dettaglio sul trasporto dei materiali sono raccolte nell’Allegato XVIII.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: organizza il cantiere in modo che le postazioni fisse siano protette e che la zona di manovra degli argani sia delimitata.
  • Dirigente e preposto: verificano che le protezioni siano realizzate prima dell’avvio delle lavorazioni e mantenute nel tempo; il preposto interviene se un lavoratore sosta sotto i carichi.
  • Lavoratori: rispettano le delimitazioni e non spostano la postazione fuori dall’area protetta.
  • Coordinatore per l’esecuzione: dove nominato, verifica che la collocazione di betoniere, argani e aree di lavorazione prevista dal piano di sicurezza sia rispettata, soprattutto quando più imprese condividono le stesse zone.

Il rischio trattato da questa norma è descritto nella scheda sulla caduta di oggetti dall’alto; per gli adempimenti sugli apparecchi di sollevamento, vedi la guida su gru e apparecchi di sollevamento.

Errori comuni

  1. Betoniera sotto il ponteggio senza copertura. È la carenza più tipica e ricade proprio nel caso descritto dal comma 1.
  2. Impalcato troppo alto o troppo leggero. Una copertura oltre i 3 metri o realizzata con tavole sottili non garantisce la protezione richiesta.
  3. Protezione solo sopra la macchina. L’impalcato deve coprire anche lo spazio in cui l’operatore lavora abitualmente.
  4. Argano senza barriera. Affidarsi alla sola attenzione di chi manovra non impedisce a terzi di passare sotto il carico.
  5. Impalcato usato come deposito. Accumulare materiale sopra la protezione crea un nuovo rischio di caduta laterale.

Domande frequenti sull’art. 114

  • Quando è obbligatorio l'impalcato di protezione sopra un posto di lavoro?

    Quando, nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali, si impastano calcestruzzi e malte o si svolgono altre operazioni a carattere continuativo. In questi casi va costruito un solido impalcato sovrastante, a non più di 3 metri da terra, che intercetti i materiali che possono cadere dall'alto.

  • Perché l'impalcato non può stare più in alto di 3 metri?

    Il limite serve a contenere l'energia con cui un oggetto caduto dai piani superiori colpisce la protezione e a ridurre i rimbalzi laterali verso chi lavora sotto. Un impalcato troppo alto lascerebbe inoltre scoperta una fascia ampia tra la protezione e il posto di lavoro, da cui materiali proiettati di lato potrebbero comunque raggiungere le persone.

  • Cosa prevede l'art. 114 per gli argani?

    Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con una barriera, così da impedire che qualcuno sosti o transiti sotto i carichi sollevati. La barriera non sostituisce le altre misure sugli apparecchi di sollevamento, ma rende fisicamente evidente la zona interdetta durante le manovre.

  • Il casco basta a proteggere chi lavora vicino al ponteggio?

    No. Il casco è un dispositivo individuale e interviene solo dopo che l'oggetto ha colpito la persona. L'art. 114 impone una protezione collettiva, l'impalcato, che impedisce al materiale di arrivare al posto di lavoro. Il casco resta obbligatorio in cantiere, ma come misura aggiuntiva e non alternativa.