Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VII — Costruzioni edilizie
Art. 146 — Difesa delle aperture
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 146 chiude la disciplina delle costruzioni edilizie con una regola semplice e vitale: ogni buco nel piano di lavoro o nella parete deve essere protetto. In sintesi:
Co. 1 — Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato, di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Co. 2 — Quando le aperture non vengono utilizzate, devono essere coperte con tavolato solidamente fissato oppure munite di normale parapetto e di tavole fermapiede. Co. 3 — Le aperture nei muri prospicienti il vuoto, o i vani che abbiano una profondità superiore a 0,50 metri, devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate, in modo da impedire la caduta di persone.
La norma distingue quindi due tipi di apertura — orizzontale (nel solaio) e verticale (nel muro verso il vuoto) — e per entrambe ammette due soluzioni alternative: proteggere il perimetro con un parapetto, oppure eliminare il vuoto con una copertura resistente e vincolata.
Cosa significa in pratica
In un cantiere edile la caduta dall’alto è il primo rischio per gravità delle conseguenze, e le aperture nei solai sono tra le sue cause più frequenti: vani ascensore, fori per scale, cavedi impiantistici, asole di getto, lucernari non ancora chiusi. L’art. 146 vi risponde con un principio che vale come metro di controllo in fase ispettiva: un’apertura o è recintata o è coperta, e in entrambi i casi la protezione deve reggere davvero.
Le parole chiave della norma non sono decorative. “Normale parapetto” rinvia a una protezione con caratteristiche costruttive definite (altezza, corrente intermedio, tavola fermapiede) secondo le regole generali del Titolo IV; non basta una corda o un nastro segnaletico, che avvisano ma non trattengono. “Tavolato solidamente fissato” significa una copertura ancorata al solaio: il punto qualificante è il fissaggio, non il semplice appoggio. Il pannello deve inoltre avere una resistenza almeno pari a quella del piano di lavoro, perché su di esso passeranno persone e potrà finirci sopra del materiale.
Un esempio concreto. Al piano intermedio di una palazzina in costruzione resta il vano del futuro ascensore. La squadra ci appoggia sopra due tavole per “chiuderlo” e prosegue. È esattamente la situazione che il comma 1 vieta: le tavole non sono fissate, possono scivolare o ribaltarsi al primo carico. La soluzione a norma è duplice — o si monta un parapetto perimetrale con fermapiede attorno al vano, o si posa un tavolato robusto avvitato o inchiodato alla struttura, dimensionato per il transito. Molte imprese scelgono la copertura fissa e la segnalano con vernice o cartello, così che nessuno la rimuova pensando sia provvisoria.
Il comma 2 aggiunge un punto spesso trascurato: la protezione non serve solo quando si lavora accanto all’apertura, ma anche quando il foro resta lì inutilizzato. Un cavedio lasciato aperto durante una lavorazione svolta in tutt’altra zona del piano è comunque un pericolo per chi transita: va coperto o parapettato a prescindere dall’attività in corso.
Il comma 3 estende la logica alle aperture verticali. Una finestra senza serramento, un vano porta-balcone al grezzo, un’apertura di facciata affacciata sul vuoto: se il davanzale ha una profondità superiore a mezzo metro — cioè se una persona può facilmente sporgersi o scivolare fuori — occorre un parapetto con fermapiede oppure una sbarratura efficace. Anche qui la protezione riguarda la caduta di persone, ma nella pratica trattiene pure attrezzi e materiali, prevenendo il rischio di caduta di oggetti su chi lavora ai piani inferiori.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: predispone e mantiene le protezioni delle aperture nell’area di propria competenza; è il principale destinatario dell’obbligo tecnico e delle relative sanzioni.
- Dirigenti e preposti: organizzano e vigilano affinché parapetti e coperture siano presenti, integri e non rimossi; il preposto interviene sul comportamento scorretto in tempo reale, ad esempio quando un lavoratore scopre un vano per far passare un carico e non lo richiude.
- Coordinatore per l’esecuzione: nel POS e nel piano di coordinamento le protezioni collettive delle aperture vanno previste come misura, verificandone la coerenza tra imprese diverse che si succedono sullo stesso solaio.
- Lavoratori: non devono rimuovere né rendere inefficaci le protezioni e devono segnalare le aperture scoperte, secondo gli obblighi generali di collaborazione.
L’art. 146 disciplina una protezione collettiva, che il decreto privilegia rispetto a quella individuale: prima si eliminano o si delimitano i vuoti, poi — dove il rischio residuo lo richiede — si ricorre ai sistemi anticaduta individuali dell’art. 115 e alle regole sui lavori in quota dell’art. 111.
Errori comuni
- Copertura appoggiata e non fissata. Il pannello che chiude il foro ma non è vincolato è l’infrazione più diffusa: basta uno spostamento perché il vuoto si riapra. Il comma 1 chiede il fissaggio, non l’appoggio.
- Protezione sottodimensionata. Coperture di compensato sottile o tavole marce che non reggono il transito: la resistenza deve essere almeno pari a quella del piano di calpestio.
- Nastro al posto del parapetto. La segnalazione con nastro bianco-rosso avvisa ma non trattiene una persona: non soddisfa il requisito di “normale parapetto”.
- Aperture “temporanee” dimenticate. Un foro scoperto per far passare un carico e mai richiuso, oppure un vano lasciato aperto perché “tanto oggi non ci lavora nessuno”: il comma 2 impone la protezione anche delle aperture inutilizzate.
- Finestre al grezzo trascurate. Ci si concentra sui buchi nei solai e si dimenticano le aperture verticali di facciata prospicienti il vuoto, che il comma 3 tutela allo stesso modo quando il davanzale supera i 0,50 metri.
Domande frequenti sull’art. 146
Quando un'apertura nel solaio è messa in sicurezza a norma?
Quando è circondata da un parapetto normale con tavola fermapiede, oppure coperta con un tavolato solidamente fissato di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio. La copertura vale come protezione solo se è ancorata in modo da non spostarsi e da reggere il transito di persone e materiali.
Una lastra di compensato appoggiata sul foro è sufficiente?
No. L'art. 146 richiede un tavolato solidamente fissato: un pannello semplicemente appoggiato può scivolare, ribaltarsi o essere rimosso, ed è una delle cause tipiche di caduta nel vuoto. La copertura va vincolata al solaio e, dove possibile, segnalata.
Le aperture nei muri verso il vuoto vanno protette?
Sì, se hanno una profondità del davanzale superiore a 0,50 metri. In quel caso vanno munite di parapetto normale con tavole fermapiede oppure sbarrate in modo da impedire la caduta di persone, esattamente come le aperture orizzontali nei solai.
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