Titolo VI
Art. 167 — Campo di applicazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 167 è la porta d’ingresso del Titolo VI, dedicato alla movimentazione manuale dei carichi. Non impone obblighi diretti: definisce a chi e a cosa si applicano le regole che seguono.
Co. 1 — Le norme del Titolo VI si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
Co. 2 — Ai fini del Titolo si intende per: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Due elementi vanno letti insieme: l’operazione (cosa fa il lavoratore con le mani e la schiena) e il rischio (la possibilità di un danno biomeccanico). Se manca il secondo, l’attività non ricade nel Titolo VI.
Cosa significa in pratica
L’articolo sembra tecnico, ma la sua funzione è delimitare un confine. Non tutto ciò che si solleva o si spinge in azienda diventa automaticamente un problema di legge: il Titolo VI scatta quando quella movimentazione, per come è fatta, può danneggiare l’apparato muscoloscheletrico. È il classico caso in cui la definizione decide se un obbligo esiste o no.
La definizione della lettera a) è volutamente ampia. Copre sei verbi — sollevare, deporre, spingere, tirare, portare, spostare — e quindi non si limita al sollevamento verticale a cui si pensa d’istinto. Un magazziniere che spinge un roll carico lungo una rampa, un operatore che trascina fusti, un addetto alle pulizie che sposta cassoni: tutti rientrano nel rischio da movimentazione manuale dei carichi. Anche il traino e la spinta sono espressamente inclusi, e questo è un punto che in azienda si sottovaluta spesso, perché “non si stanno alzando pesi”.
Il secondo pilastro è il rischio. La norma non fissa qui una soglia numerica di chilogrammi: dice che l’attività è tutelata quando, per le caratteristiche del carico o per condizioni ergonomiche sfavorevoli, può causare patologie da sovraccarico biomeccanico. Un carico leggero movimentato in torsione, in spazio angusto o con frequenza elevata può essere più pericoloso di un carico pesante sollevato correttamente e di rado. È la ragione per cui la valutazione non si accontenta del peso, ma guarda a posture, frequenza, distanza, presa e ambiente. La quantificazione operativa di tutto questo passa poi per i metodi normati indicati nell’Allegato XXXIII e, nella pratica, per strumenti come il metodo NIOSH per il sollevamento.
La lettera b) chiude il cerchio spiegando cosa si vuole prevenire: non solo il “mal di schiena”, ma un insieme di patologie osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. È la base concettuale che collega la movimentazione ai disturbi muscoloscheletrici (DMS), la categoria di malattie professionali oggi più diffusa in Italia.
Obblighi e soggetti coinvolti
L’art. 167 non assegna obblighi, ma stabilendo il campo di applicazione attiva quelli degli articoli successivi:
- Datore di lavoro: una volta accertato che un’attività rientra nella definizione, deve valutarne il rischio e adottare le misure organizzative dell’art. 168, a partire dalla priorità di evitare la movimentazione manuale con mezzi meccanici.
- Medico competente: interviene con la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 168, co. 2, quando la valutazione ne evidenzia la necessità.
- RSPP e preposti: concorrono a individuare le lavorazioni che ricadono nel Titolo VI e a vigilare sulle procedure di movimentazione corretta.
- Lavoratori: destinatari dell’informazione, formazione e addestramento dell’art. 169, calibrati proprio sulle attività qui definite.
Errori comuni
- Ridurre la MMC al solo sollevamento. La definizione include spinta e traino: escluderli dalla valutazione lascia scoperta una fetta consistente del rischio nei magazzini e nella logistica.
- Ragionare solo sui chilogrammi. L’articolo non fissa una soglia di peso: un carico leggero movimentato in condizioni ergonomiche sfavorevoli rientra comunque nel campo di applicazione e va valutato.
- Considerare “sicure” le operazioni saltuarie. Anche attività non quotidiane rientrano nel Titolo VI se comportano rischio di sovraccarico biomeccanico; la frequenza è un parametro della valutazione, non un criterio di esclusione a priori.
- Trattare l’art. 167 come una norma senza conseguenze. È vero che non ha sanzione propria, ma è l’articolo che stabilisce se scattano gli obblighi — e le relative sanzioni — degli artt. 168 e 169.
Domande frequenti sull’art. 167
Quali attività rientrano nella movimentazione manuale dei carichi?
Rientrano le operazioni di trasporto o sostegno di un carico svolte da uno o più lavoratori: sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare. Sono tutelate però solo quando, per le caratteristiche del carico o per condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, soprattutto a carico della zona dorso-lombare.
Il traino e la spinta di carrelli rientrano nell'art. 167?
Sì. La definizione del comma 2 include espressamente le azioni di spingere e tirare, non solo il sollevamento. Anche lo spostamento di transpallet, carrelli o roll è movimentazione manuale dei carichi e va valutato con i metodi appropriati, che per traino e spinta sono diversi da quelli del sollevamento.
Cosa sono le patologie da sovraccarico biomeccanico?
Il comma 2 le definisce come patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. In pratica sono le lombalgie, le ernie discali, le tendinopatie e i disturbi muscoloscheletrici che possono derivare da una movimentazione non ergonomica ripetuta nel tempo.
Approfondisci
- ArticoloArt. 168 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 169 — Informazione, formazione e addestramento
- AllegatoAllegato XXXIII — Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento e fattori di rischio
- RischioMovimentazione manuale dei carichi
- RischioTraino e spinta
- GuidaMovimentazione carichi: il metodo NIOSH in pratica
- TitoloTitolo VI — Movimentazione manuale dei carichi