Titolo IX · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione · Sezione II — Obblighi del datore di lavoro
Art. 237 — Misure tecniche, organizzative, procedurali
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 237 è il “manuale operativo” del Capo II del Titolo IX: quando l’agente cancerogeno, mutageno o — dopo l’estensione della disciplina agli agenti tossici per la riproduzione, in recepimento della direttiva (UE) 2022/431 — reprotossico non è stato eliminato con la gerarchia dell’art. 235, il datore di lavoro deve applicare un elenco preciso di misure tecniche, organizzative e procedurali. Il comma 1 le scandisce per lettere:
a) impiegare nelle lavorazioni quantitativi di agenti non superiori alle necessità e non accumulare sul luogo di lavoro, in attesa di impiego, quantitativi superiori al necessario quando la forma fisica dell’agente comporta rischio di introduzione nell’organismo; b) limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate, segnalate con cartelli di avvertimento e sicurezza (incluso il divieto di fumo) e accessibili solo a chi deve entrarvi per lavoro; c) progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti nell’aria; se non è tecnicamente possibile, captare l’agente il più vicino possibile al punto di emissione con aspirazione localizzata, senza creare rischi per la salute pubblica e l’ambiente, e dotare comunque l’ambiente di un’adeguata ventilazione generale; d) provvedere alla misurazione degli agenti per verificare l’efficacia delle misure della lettera c) e per individuare precocemente esposizioni anomale dovute a eventi non prevedibili o incidenti, con metodi di campionamento e misura conformi all’Allegato XLI; e) provvedere alla regolare e sistematica pulitura di locali, attrezzature e impianti; f) elaborare procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicurare che gli agenti siano conservati, manipolati e trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicurare che raccolta e immagazzinamento di scarti e residui delle lavorazioni, ai fini dello smaltimento, avvengano in sicurezza, in particolare con contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto e visibile; i) disporre, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per le categorie di lavoratori per cui l’esposizione a taluni agenti presenta rischi particolarmente elevati.
Cosa significa in pratica
L’articolo va letto in sequenza con quelli che lo precedono: l’art. 236 fotografa l’esposizione, l’art. 235 impone di provare a eliminarla, l’art. 237 disciplina la convivenza con l’agente quando eliminarlo non si può. Le nove lettere non sono un menù da cui scegliere: sono misure cumulative, ciascuna con il proprio riscontro documentale e organizzativo.
Il filo conduttore è duplice: meno agente e meno persone. Meno agente significa ordinare e stoccare solo ciò che serve alla lavorazione in corso — il fusto di solvente classificato tenuto “di scorta” in reparto è una violazione tipica della lettera a). Meno persone significa ridisegnare il layout: una cabina di verniciatura segregata, un locale galvanica ad accesso controllato con badge, la zona di saldatura di acciai speciali delimitata e segnalata. La cartellonistica non è un dettaglio: la lettera b) richiede espressamente segnali di avvertimento e sicurezza, compreso il divieto di fumo.
Sul piano tecnico, la lettera c) replica in piccolo la logica gerarchica del Capo: prima si progetta il processo perché non emetta (macchine chiuse, travasi in linea), poi — solo se non è tecnicamente possibile — si aspira alla fonte, e in ogni caso si ventila l’ambiente. Un impianto di aspirazione localizzata montato a due metri dal punto di emissione, o mai sottoposto a manutenzione e verifica di efficienza, non soddisfa la norma. Ed è qui che si aggancia la lettera d): le misurazioni periodiche servono proprio a dimostrare che captazione e ventilazione funzionano, e a intercettare derive anomale prima che diventino esposizioni gravi. I risultati vanno confrontati nel tempo e riversati nell’aggiornamento della valutazione del rischio.
Le lettere e), g) e h) presidiano i momenti in cui l’esposizione sfugge al controllo del ciclo produttivo: la pulizia sistematica (con metodi che non risollevino l’agente: aspirazione, non soffiaggio con aria compressa), la movimentazione interna in contenitori idonei e la gestione dei rifiuti di lavorazione in contenitori ermetici ed etichettati. Nei casi reali, molte esposizioni indebite nascono proprio qui: lo straccio impregnato lasciato sul banco, il sacco di polveri di carteggiatura aperto accanto alla postazione, il travaso “al volo” senza aspirazione.
La lettera f) impone procedure di emergenza scritte per gli scenari a esposizione elevata — sversamento, rottura di un contenimento, guasto dell’aspirazione — che si integrano con il piano di emergenza aziendale e trovano il loro seguito normativo negli articoli su esposizione non prevedibile e operazioni particolari. Infine la lettera i) introduce una tutela individualizzata: su parere conforme del medico competente, il datore di lavoro adotta misure rafforzate per i lavoratori a rischio particolarmente elevato — tema diventato centrale con l’ingresso delle sostanze reprotossiche nel Capo II, si pensi alle lavoratrici in gravidanza. È uno dei punti di saldatura più forti tra prevenzione tecnica e sorveglianza sanitaria.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: destinatario di tutte le misure del comma 1; a lui spetta tradurle in scelte impiantistiche, layout, procedure e contratti (manutenzione aspirazioni, laboratori per le misurazioni, smaltitori qualificati).
- Dirigenti: attuano le misure nell’ambito delle proprie attribuzioni e ne rispondono con il datore di lavoro secondo l’apparato sanzionatorio del Titolo IX.
- Preposti: vigilano sul rispetto quotidiano di accessi alle aree segregate, divieto di fumo, uso corretto di contenitori e procedure di pulizia.
- Medico competente: esprime il parere conforme sulle misure protettive particolari della lettera i) e collabora a individuare i lavoratori a rischio elevato.
- RSPP e RLS: il primo istruisce tecnicamente misure e misurazioni; il secondo è consultato sulla valutazione e riceve le informazioni sui risultati, in raccordo con gli obblighi di informazione e formazione dell’art. 239.
Errori comuni
- Applicare le misure “a scelta”. Le lettere a)-i) sono cumulative: avere un buon impianto di aspirazione non compensa scorte eccessive in reparto o rifiuti gestiti in contenitori aperti.
- Misurare una volta e archiviare. La lettera d) chiede misurazioni con funzione di verifica continua dell’efficacia delle misure: campagne episodiche, o eseguite con metodi non conformi all’Allegato XLI, non assolvono l’obbligo.
- Aree “isolate” solo sulla carta. Zone a rischio senza segnaletica, senza divieto di fumo o attraversate abitualmente da personale estraneo alla lavorazione vanificano la lettera b).
- Pulizia con aria compressa o scopa. Rimettere in sospensione polveri di agenti classificati trasforma la misura di prevenzione nel suo contrario: servono metodi ad aspirazione o a umido, con frequenze definite.
- Dimenticare la lettera i). Giudizi di idoneità con limitazioni, gravidanze, ipersuscettibilità note: senza un raccordo formalizzato con il medico competente, le tutele individuali restano sulla carta e la responsabilità torna al datore di lavoro. Non vanno trascurate nemmeno le misure igieniche dell’art. 238, che completano il quadro sul versante dei comportamenti individuali.
Domande frequenti sull’art. 237
L'articolo 237 si applica anche se rispetto già la gerarchia dell'articolo 235?
Sì. Le misure dell'art. 237 scattano tutte le volte in cui l'agente cancerogeno, mutageno o reprotossico resta presente in azienda, cioè quando sostituzione e ciclo chiuso non sono stati tecnicamente possibili. Non sono alternative alla gerarchia dell'art. 235, ma il pacchetto di regole con cui si gestisce l'esposizione residua: quantitativi minimi, accessi limitati, aspirazione alla fonte, pulizia, emergenze e smaltimento sicuro.
Le misurazioni della lettera d) sono la stessa cosa della valutazione dell'esposizione dell'articolo 236?
No, hanno funzioni diverse. La valutazione dell'art. 236 stima l'esposizione per decidere le misure; le misurazioni dell'art. 237 verificano nel tempo che le misure adottate funzionino davvero e intercettano precocemente esposizioni anomale dovute a eventi imprevisti o incidenti. Vanno eseguite con metodi di campionamento e misura conformi alle indicazioni dell'Allegato XLI, e i risultati alimentano l'aggiornamento della valutazione.
È obbligatorio isolare fisicamente le lavorazioni con cancerogeni?
La norma chiede di limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti, e indica l'isolamento delle lavorazioni in aree predeterminate come strumento tipico per riuscirci: aree segnalate, con divieto di fumo e accessibili solo a chi deve entrarvi per motivi di lavoro. Se la configurazione degli spazi non consente una segregazione totale, occorre comunque dimostrare di aver ridotto la platea degli esposti con soluzioni organizzative equivalenti.
Cosa sono le misure protettive particolari della lettera i)?
Sono tutele rafforzate per categorie di lavoratori per cui l'esposizione a determinati agenti presenta rischi particolarmente elevati: la norma le fa disporre dal datore di lavoro su conforme parere del medico competente. Esempi tipici sono lavoratrici in gravidanza o allattamento rispetto alle sostanze reprotossiche, lavoratori con condizioni di ipersuscettibilità o giudizi di idoneità con limitazioni: si va dal cambio temporaneo di mansione a DPI e procedure dedicate.
Approfondisci
- ArticoloArt. 235 — Sostituzione e riduzione
- ArticoloArt. 236 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 238 — Misure tecniche
- ArticoloArt. 239 — Informazione e formazione
- AllegatoAllegato XLI — Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti chimici
- RischioAgenti cancerogeni e mutageni
- GuidaValutazione del rischio chimico: metodo e strumenti
- GuidaSorveglianza sanitaria: la guida completa