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TUS

Titolo XIII

Art. 304 — Abrogazioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 304 è la norma con cui il Testo Unico ha fatto pulizia del passato: elenca ciò che smette di valere nel momento in cui entra in vigore il D.Lgs. 81/2008. In sintesi:

Co. 1 — A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, sono abrogati: a) il DPR 27 aprile 1955, n. 547 (prevenzione degli infortuni sul lavoro); il DPR 7 gennaio 1956, n. 164 (prevenzione infortuni nelle costruzioni); il DPR 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro), fatta eccezione per l’articolo 64; il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277; il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 (segnaletica); il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (cantieri temporanei o mobili); il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 (vibrazioni meccaniche); b) l’articolo 36-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; c) gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (la legge delega da cui nasce il Testo Unico); d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare, nella materia disciplinata dal decreto, incompatibile con lo stesso. Co. 2 — Il richiamo alle disposizioni abrogate, contenuto in altri atti normativi, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

L’articolo contiene anche disposizioni di coordinamento sugli effetti temporali dell’abrogazione, in raccordo con il regime transitorio del decreto.

Cosa significa in pratica

L’art. 304 è il punto in cui, giuridicamente, si chiude l’era del “626” e si apre quella del Testo Unico. Fino al 2008 la sicurezza sul lavoro era un mosaico di provvedimenti stratificati per decenni: i DPR degli anni Cinquanta sugli infortuni e sull’igiene, il D.Lgs. 277/1991 sugli agenti fisici e chimici, il celebre D.Lgs. 626/1994 di derivazione comunitaria, i decreti sui cantieri e sulla segnaletica del 1996. Il D.Lgs. 81/2008 ha riscritto e unificato tutta questa materia; l’articolo 304 serve a evitare che le vecchie norme continuino a convivere con quelle nuove, generando conflitti e doppioni.

Per chi gestisce la sicurezza oggi la conseguenza operativa è semplice: non si cita più il 626. Se ti capita tra le mani un DVR, un mansionario, un capitolato d’appalto o un vecchio modello di nomina che rinvia al “D.Lgs. 626/94” o al “DPR 547/55”, quel documento sta usando un linguaggio superato. Non è nullo per questo — grazie al comma 2 il rinvio si intende automaticamente rivolto alle norme corrispondenti dell’81/08 — ma è un segnale che il documento non è stato aggiornato e va rivisto.

Due dettagli meritano attenzione, perché sono trappole frequenti.

Il primo è l’eccezione dell’articolo 64 del DPR 303/1956: l’abrogazione del vecchio regolamento di igiene del lavoro non è totale, quell’articolo è stato tenuto in vita. È l’esempio tipico di come un’abrogazione possa avere ritagli puntuali che vanno letti con precisione.

Il secondo è la portata della clausola di chiusura della lettera d): non abroga solo gli atti nominati, ma “ogni altra disposizione incompatibile” nella materia disciplinata. È una norma elastica che affida all’interprete il compito di stabilire, caso per caso, se una vecchia regola sopravvive perché speciale e compatibile oppure cade perché incompatibile con l’impianto del Testo Unico.

Un punto di coordinamento importante: l’abrogazione opera “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3”. Per alcuni settori e attività particolari il legislatore ha rinviato l’applicazione piena del decreto a decreti attuativi successivi, mantenendo transitoriamente in vigore le regole preesistenti fino all’adeguamento. In quei casi specifici, quindi, l’abrogazione dell’art. 304 non è stata immediata: va sempre verificato il regime transitorio applicabile all’attività considerata.

L’art. 304 va infine letto insieme all’articolo 298, che fissa il principio di specialità tra il Testo Unico e le altre normative sanzionatorie, e all’articolo 306, che regola l’entrata in vigore e le disposizioni finali del decreto: sono i tre articoli che, insieme, definiscono da quando e come il D.Lgs. 81/2008 ha preso il posto della legislazione previgente. Chi vuole un quadro d’insieme può partire dalla scheda di sintesi del D.Lgs. 81/2008.

Domande frequenti sull’art. 304

Il D.Lgs. 626/1994 è ancora in vigore?

No. Il D.Lgs. 626/1994 è stato abrogato dall'art. 304, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 a partire dall'entrata in vigore del Testo Unico. I suoi contenuti sono confluiti, riordinati e aggiornati, nel decreto del 2008: quando un vecchio contratto o una procedura richiama il 626, il riferimento va letto come rivolto alle corrispondenti norme dell'81/08.

L'articolo 304 abroga tutta la vecchia normativa antinfortunistica?

Abroga i pilastri storici (DPR 547/1955, DPR 164/1956, DPR 303/1956 salvo l'art. 64, D.Lgs. 277/1991, 626/1994, 493 e 494/1996, 187/2005) e, con la clausola di chiusura, ogni altra disposizione incompatibile. Restano invece in vigore le norme speciali e i regolamenti tecnici compatibili non toccati dal Testo Unico.

Cosa succede ai richiami alle norme abrogate contenuti in altri atti?

Il comma 2 stabilisce che il richiamo alle disposizioni abrogate contenuto in altri atti normativi si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Non serve modificare i vecchi rinvii: la legge li aggiorna automaticamente verso il Testo Unico.

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