Titolo VIII · Capo I — Disposizioni generali
Art. 186 — Cartella sanitaria e di rischio
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 186 chiude il Capo I del Titolo VIII, quello con le disposizioni generali comuni a tutti gli agenti fisici. È una norma breve, di rinvio, che tocca un solo strumento: la cartella sanitaria e di rischio.
Co. 1 — Per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione ad agenti fisici, i contenuti, le modalità di tenuta e i tempi di conservazione della cartella sanitaria e di rischio — quella già prevista tra gli obblighi del medico competente all’art. 25 — sono definiti da un apposito decreto attuativo, tenendo conto delle esigenze di sorveglianza epidemiologica e della trasmissione dei dati.
In sostanza, il legislatore non inventa un documento nuovo per gli agenti fisici: rimanda alla cartella sanitaria e di rischio unica, quella che il medico competente istituisce e aggiorna per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza, e demanda a una fonte secondaria la disciplina di dettaglio.
Cosa significa in pratica
Se in azienda ci sono lavoratori esposti a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici o radiazioni ottiche artificiali oltre le soglie che fanno scattare la sorveglianza sanitaria dell’art. 185, il medico competente non tiene un registro separato “per gli agenti fisici”. Registra tutto nella stessa cartella sanitaria e di rischio che usa per gli altri rischi: esiti delle visite, giudizi di idoneità, dati di esposizione forniti dal datore di lavoro, storia sanitaria pertinente.
L’art. 186 serve a due cose concrete. La prima è coordinamento: evita che ogni Capo del Titolo VIII pretenda un proprio modello di documentazione, agganciando tutto alla disciplina generale dell’art. 25. La seconda è standardizzazione: rinviando a un decreto attuativo, apre la strada a contenuti e formati omogenei, utili anche per la sorveglianza epidemiologica su base territoriale e nazionale.
Per chi gestisce la sicurezza in azienda, la ricaduta operativa è semplice ma spesso trascurata: la qualità della cartella dipende dai dati che il datore di lavoro mette a disposizione del medico. Livelli di esposizione al rumore rilevati in fonometria, valori di vibrazioni misurati, mansioni effettivamente svolte: se questi elementi non arrivano al medico competente, la cartella resta incompleta e la sorveglianza perde efficacia proprio dove servirebbe di più, cioè nel documentare l’esposizione individuale nel tempo.
Un esempio tipico. In una carpenteria metallica con addetti alla molatura e alla saldatura, il medico competente deve poter incrociare i giudizi di idoneità con i dati di esposizione al rumore e alle vibrazioni mano-braccio. La cartella diventa così la memoria storica dell’esposizione del singolo: è ciò che permette, anni dopo, di ricostruire il nesso tra una ipoacusia e l’ambiente di lavoro, o di valutare l’idoneità residua di un lavoratore che cambia mansione.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Medico competente: è il titolare della tenuta, dell’aggiornamento e della custodia della cartella, con salvaguardia del segreto professionale. L’obbligo nasce dall’art. 25; l’art. 186 lo cala nella materia degli agenti fisici.
- Datore di lavoro: non tiene la cartella, ma deve fornire al medico i dati di esposizione derivanti dalla valutazione dei rischi da agenti fisici dell’art. 181 e garantire le condizioni per la sorveglianza sanitaria.
- Lavoratore: ha diritto di accesso alla propria cartella e riceverne copia alla cessazione del rapporto, secondo le regole generali del medico competente.
Un punto di attenzione riguarda la sorte della cartella quando finisce il rapporto di lavoro o l’incarico del medico: la trasmissione e la conservazione seguono la disciplina generale richiamata dall’art. 25, che l’art. 186 non deroga ma presuppone. Non è un dettaglio formale: la continuità documentale è ciò che dà valore alla cartella nel lungo periodo, soprattutto per esposizioni i cui effetti si manifestano a distanza di anni.
Trattandosi di una norma di rinvio, l’art. 186 non introduce un obbligo autonomamente sanzionato: le conseguenze per la cattiva tenuta o la mancata istituzione della cartella ricadono sul medico competente attraverso l’apparato sanzionatorio dell’art. 58, collegato agli obblighi dell’art. 25.
Domande frequenti sull’art. 186
Che cos'è la cartella sanitaria e di rischio prevista dall'art. 186?
È il documento individuale in cui il medico competente registra gli esiti della sorveglianza sanitaria e i dati di esposizione del singolo lavoratore. L'art. 186 non la istituisce ex novo, ma rinvia a un decreto attuativo la definizione dei contenuti, delle modalità di tenuta e dei tempi di conservazione, richiamando la cartella già prevista tra gli obblighi del medico competente all'art. 25.
Chi tiene e conserva la cartella per i rischi da agenti fisici?
La responsabilità della tenuta e dell'aggiornamento è del medico competente, che la custodisce con salvaguardia del segreto professionale. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico, la cartella va gestita e trasmessa secondo le regole generali dell'art. 25, cui l'art. 186 si collega per la materia degli agenti fisici.
La cartella dell'art. 186 è diversa da quella degli altri rischi?
No, è lo stesso strumento del medico competente, applicato all'ambito degli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche). Il Titolo VIII non crea un modello separato: richiama la cartella sanitaria e di rischio unica, coordinandola con la sorveglianza sanitaria specifica prevista per questi agenti.