Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VII — Costruzioni edilizie
Art. 145 — Disarmo delle armature
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 145 chiude la disciplina tecnica sulle armature di sostegno provvisorie in cantiere, stabilendo come e quando smontarle in sicurezza. Tre commi essenziali:
Co. 1 — Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela, da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo l’autorizzazione del direttore dei lavori. Co. 2 — È vietato disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei. Co. 3 — Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Il rinvio del comma 1 è all’art. 142, che riguarda le armature provvisorie di getto e, in particolare, le grandi opere (centine per archi, coperture ad ampia luce) che richiedono un progetto firmato da ingegnere o architetto. L’articolo 145 governa il momento speculare: non la costruzione dell’armatura, ma la sua rimozione.
Cosa significa in pratica
Il disarmo, o scasseratura, è la fase in cui si tolgono casseforme, puntelli e centine che hanno sostenuto un getto di calcestruzzo finché non ha fatto presa. È un’operazione ingannevolmente banale: l’opera “sembra” finita, la squadra ha fretta di recuperare il materiale e passare al piano successivo, e la tentazione di anticipare i tempi è concreta. Proprio qui l’articolo 145 mette tre paletti.
Il primo è procedurale: il disarmo non parte quando lo decide il capo squadra, ma quando lo autorizza il direttore dei lavori. È lui, sulla base dei tempi di maturazione del calcestruzzo, a dare il via libera. In un cantiere di edilizia residenziale significa che il solaio appena gettato non si scassera “a occhio” dopo qualche giorno: si attende la comunicazione formale, che il POS e le procedure di cantiere devono saper tracciare.
Il secondo è sui soggetti: i lavoratori devono essere formati in modo mirato all’operazione e agire sotto la sorveglianza diretta del capo cantiere. Non è formazione generica: la sequenza di rimozione dei puntelli, il verso in cui far scendere i pannelli, la gestione del materiale che cade sono competenze specifiche. La formazione secondo l’Accordo Stato-Regioni è il presupposto, ma il comma 1 pretende un addestramento aderente alla lavorazione.
Il terzo è il divieto assoluto del comma 2: finché sulla struttura ci sono carichi accidentali o temporanei — pallet di laterizi stoccati sul solaio, una betoniera, operai che lavorano sopra — l’armatura non si tocca. L’armatura sta ancora reggendo quei pesi; toglierla equivale a sfilare l’appoggio a una struttura caricata e non ancora autoportante. È la classica dinamica del crollo in fase di costruzione, con conseguente rischio di caduta di materiali e oggetti e di seppellimento della squadra sottostante.
Il comma 3 aggancia il tutto alle regole tecniche del calcestruzzo: i tempi minimi di stagionatura non sono un dettaglio, ma la condizione perché la struttura sopporti da sola i carichi. Un disarmo anticipato, prima che il getto abbia raggiunto la resistenza di progetto, è la causa ricorrente dei cedimenti di solai e travi in cantiere.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Direttore dei lavori: è la figura che autorizza il disarmo. Senza il suo assenso l’operazione non può iniziare, qualunque sia la fretta di produzione.
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice e dirigente: destinatari dell’obbligo e delle relative sanzioni. Devono garantire formazione mirata, procedure scritte e il rispetto dei tempi tecnici.
- Capo cantiere: esercita la sorveglianza diretta durante il disarmo; è il presidio operativo che verifica l’assenza di carichi e la corretta sequenza.
- Lavoratori addetti: devono aver ricevuto formazione adeguata e mirata; operano solo sotto sorveglianza e mai in autonomia decisionale sui tempi.
- Coordinatore per l’esecuzione: pur non citato nel testo, il CSE verifica in fase di sopralluogo che le procedure di disarmo previste nel POS siano applicate e coerenti con il cronoprogramma delle strutture.
Errori comuni
- Disarmare “a sensazione”. Scasserare perché “sono passati abbastanza giorni” senza l’autorizzazione del direttore dei lavori e senza riscontro sui tempi di maturazione del calcestruzzo: è la violazione più frequente e la più pericolosa.
- Rimuovere l’armatura con il solaio ancora caricato. Materiali di cantiere stoccati sopra o lavorazioni in corso sul getto rendono illegittimo e rischioso qualsiasi disarmo, in aperta violazione del comma 2.
- Affidare l’operazione a manodopera non formata. Il disarmo richiede formazione mirata: usare personale generico o interinale non addestrato equivale, in sede ispettiva, a violazione del comma 1.
- Trascurare la sequenza dei puntelli. Togliere gli appoggi nell’ordine sbagliato concentra i carichi su elementi non ancora autoportanti; il ripuntellamento, dove previsto dal progetto delle strutture, va mantenuto fino al termine della maturazione.
- Non gestire l’area sottostante. Durante il disarmo casseri e puntelli possono precipitare: l’area va interdetta e segnalata per evitare l’investimento di chi lavora ai piani inferiori.
Domande frequenti sull’art. 145
Chi può eseguire il disarmo delle armature in cantiere?
Solo lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere. L'operazione può iniziare unicamente dopo che il direttore dei lavori ne abbia dato l'autorizzazione: non è una scelta lasciata alla squadra.
Si può disarmare un'armatura se sopra ci sono ancora dei carichi?
No. Il comma 2 vieta espressamente di disarmare qualsiasi armatura di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei. Materiali stoccati, attrezzature o personale al lavoro sul solaio devono essere rimossi prima di procedere, perché l'armatura sta ancora reggendo quei pesi.
Il disarmo delle opere in calcestruzzo ha regole aggiuntive?
Sì. Il comma 3 rinvia alle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, che stabiliscono i tempi minimi di stagionatura e le cautele di scasseratura. Un disarmo anticipato, prima che il getto abbia raggiunto la resistenza necessaria, espone al rischio di crollo della struttura.
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