Salta al contenuto
TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VII — Costruzioni edilizie

Art. 145 — Disarmo delle armature

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 145 chiude la disciplina tecnica sulle armature di sostegno provvisorie in cantiere, stabilendo come e quando smontarle in sicurezza. Tre commi essenziali:

Co. 1 — Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela, da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo l’autorizzazione del direttore dei lavori. Co. 2 — È vietato disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei. Co. 3 — Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Il rinvio del comma 1 è all’art. 142, che riguarda le armature provvisorie di getto e, in particolare, le grandi opere (centine per archi, coperture ad ampia luce) che richiedono un progetto firmato da ingegnere o architetto. L’articolo 145 governa il momento speculare: non la costruzione dell’armatura, ma la sua rimozione.

Cosa significa in pratica

Il disarmo, o scasseratura, è la fase in cui si tolgono casseforme, puntelli e centine che hanno sostenuto un getto di calcestruzzo finché non ha fatto presa. È un’operazione ingannevolmente banale: l’opera “sembra” finita, la squadra ha fretta di recuperare il materiale e passare al piano successivo, e la tentazione di anticipare i tempi è concreta. Proprio qui l’articolo 145 mette tre paletti.

Il primo è procedurale: il disarmo non parte quando lo decide il capo squadra, ma quando lo autorizza il direttore dei lavori. È lui, sulla base dei tempi di maturazione del calcestruzzo, a dare il via libera. In un cantiere di edilizia residenziale significa che il solaio appena gettato non si scassera “a occhio” dopo qualche giorno: si attende la comunicazione formale, che il POS e le procedure di cantiere devono saper tracciare.

Il secondo è sui soggetti: i lavoratori devono essere formati in modo mirato all’operazione e agire sotto la sorveglianza diretta del capo cantiere. Non è formazione generica: la sequenza di rimozione dei puntelli, il verso in cui far scendere i pannelli, la gestione del materiale che cade sono competenze specifiche. La formazione secondo l’Accordo Stato-Regioni è il presupposto, ma il comma 1 pretende un addestramento aderente alla lavorazione.

Il terzo è il divieto assoluto del comma 2: finché sulla struttura ci sono carichi accidentali o temporanei — pallet di laterizi stoccati sul solaio, una betoniera, operai che lavorano sopra — l’armatura non si tocca. L’armatura sta ancora reggendo quei pesi; toglierla equivale a sfilare l’appoggio a una struttura caricata e non ancora autoportante. È la classica dinamica del crollo in fase di costruzione, con conseguente rischio di caduta di materiali e oggetti e di seppellimento della squadra sottostante.

Il comma 3 aggancia il tutto alle regole tecniche del calcestruzzo: i tempi minimi di stagionatura non sono un dettaglio, ma la condizione perché la struttura sopporti da sola i carichi. Un disarmo anticipato, prima che il getto abbia raggiunto la resistenza di progetto, è la causa ricorrente dei cedimenti di solai e travi in cantiere.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Direttore dei lavori: è la figura che autorizza il disarmo. Senza il suo assenso l’operazione non può iniziare, qualunque sia la fretta di produzione.
  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice e dirigente: destinatari dell’obbligo e delle relative sanzioni. Devono garantire formazione mirata, procedure scritte e il rispetto dei tempi tecnici.
  • Capo cantiere: esercita la sorveglianza diretta durante il disarmo; è il presidio operativo che verifica l’assenza di carichi e la corretta sequenza.
  • Lavoratori addetti: devono aver ricevuto formazione adeguata e mirata; operano solo sotto sorveglianza e mai in autonomia decisionale sui tempi.
  • Coordinatore per l’esecuzione: pur non citato nel testo, il CSE verifica in fase di sopralluogo che le procedure di disarmo previste nel POS siano applicate e coerenti con il cronoprogramma delle strutture.

Errori comuni

  1. Disarmare “a sensazione”. Scasserare perché “sono passati abbastanza giorni” senza l’autorizzazione del direttore dei lavori e senza riscontro sui tempi di maturazione del calcestruzzo: è la violazione più frequente e la più pericolosa.
  2. Rimuovere l’armatura con il solaio ancora caricato. Materiali di cantiere stoccati sopra o lavorazioni in corso sul getto rendono illegittimo e rischioso qualsiasi disarmo, in aperta violazione del comma 2.
  3. Affidare l’operazione a manodopera non formata. Il disarmo richiede formazione mirata: usare personale generico o interinale non addestrato equivale, in sede ispettiva, a violazione del comma 1.
  4. Trascurare la sequenza dei puntelli. Togliere gli appoggi nell’ordine sbagliato concentra i carichi su elementi non ancora autoportanti; il ripuntellamento, dove previsto dal progetto delle strutture, va mantenuto fino al termine della maturazione.
  5. Non gestire l’area sottostante. Durante il disarmo casseri e puntelli possono precipitare: l’area va interdetta e segnalata per evitare l’investimento di chi lavora ai piani inferiori.

Domande frequenti sull’art. 145

  • Chi può eseguire il disarmo delle armature in cantiere?

    Solo lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere. L'operazione può iniziare unicamente dopo che il direttore dei lavori ne abbia dato l'autorizzazione: non è una scelta lasciata alla squadra.

  • Si può disarmare un'armatura se sopra ci sono ancora dei carichi?

    No. Il comma 2 vieta espressamente di disarmare qualsiasi armatura di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei. Materiali stoccati, attrezzature o personale al lavoro sul solaio devono essere rimossi prima di procedere, perché l'armatura sta ancora reggendo quei pesi.

  • Il disarmo delle opere in calcestruzzo ha regole aggiuntive?

    Sì. Il comma 3 rinvia alle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, che stabiliscono i tempi minimi di stagionatura e le cautele di scasseratura. Un disarmo anticipato, prima che il getto abbia raggiunto la resistenza necessaria, espone al rischio di crollo della struttura.