Salta al contenuto
TUS

Titolo IX · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione

Art. 236 — Valutazione del rischio

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 236 è il perno documentale del Capo II del Titolo IX: dopo la gerarchia sostituzione–ciclo chiuso–riduzione dell’art. 235, qui la legge dice come si valuta l’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o — dopo l’estensione operata in recepimento della direttiva (UE) 2022/431 — sostanze tossiche per la riproduzione. In sintesi:

Co. 1 — Fatto salvo quanto previsto dall’art. 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione agli agenti del Capo II, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. Co. 2 — La valutazione tiene conto in particolare: delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e frequenza, dei quantitativi di agenti prodotti o utilizzati, della loro concentrazione, della capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione allo stato di aggregazione (massa compatta, scaglie, forma polverulenta, presenza in una matrice solida che ne riduce o impedisce la fuoriuscita). Devono essere considerati tutti i possibili modi di esposizione, compreso l’assorbimento cutaneo. Co. 3 — In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro adotta le misure preventive e protettive previste dal Capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. Co. 4 — La valutazione è effettuata nuovamente in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione. Co. 5 — Il documento di valutazione dei rischi è integrato con: a) le attività che comportano la presenza degli agenti, con i motivi per cui sono impiegati; b) i quantitativi prodotti, utilizzati o presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti; d) l’esposizione di tali lavoratori, ove nota, e il suo grado; e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di DPI utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti e le sostanze eventualmente usate come sostituti.

Cosa significa in pratica

Il punto di partenza è capire il rapporto con la valutazione generale: l’art. 236 non crea un documento parallelo, ma una sezione rafforzata del DVR previsto dagli artt. 17 e 28. La differenza sta nel livello di dettaglio: mentre per molti rischi il DVR può ragionare per gruppi omogenei, qui la legge pretende dati puntuali — chi è esposto, a cosa, quanto, perché, con quali protezioni — perché quei dati alimentano la sorveglianza sanitaria dell’art. 242 e il registro di esposizione dell’art. 243.

Il comma 2 è una checklist operativa. Prendi una carpenteria con postazioni di saldatura: la valutazione deve descrivere il processo e i materiali (che determinano la composizione dei fumi), quante ore al giorno e quanti giorni l’anno si salda, in quali condizioni di aspirazione, con quali concentrazioni misurate in zona di respirazione. Lo stesso schema vale per una falegnameria con polveri di legno duro o per un’impresa che taglia materiali contenenti silice cristallina: in questi casi l’agente non arriva in un barattolo etichettato, ma è liberato dal processo — ed è proprio la valutazione a doverlo far emergere, incrociando le lavorazioni con l’Allegato XLII.

Attenzione allo stato fisico dell’agente, che la norma richiama espressamente: la stessa sostanza cambia pericolosità se è in massa compatta, in scaglie o in polvere fine, oppure se è inglobata in una matrice solida che ne impedisce la dispersione. È il criterio che distingue, ad esempio, la lastra integra dal taglio a secco della stessa lastra. E attenzione all’assorbimento cutaneo: per diverse sostanze la pelle è una via d’ingresso rilevante, che nessuna fonometria dell’aria intercetta; contatti, schizzi, superfici contaminate e indumenti di lavoro fanno parte della valutazione a pieno titolo.

Il comma 5, lettera f), chiude il cerchio con l’art. 235: nel DVR devono comparire le indagini svolte per la sostituzione. Non basta scrivere “sostituzione non tecnicamente possibile”: vanno documentate le alternative esaminate — fornitori interpellati, schede di sicurezza confrontate, fonti tecniche consultate — e le ragioni della scelta. In sede ispettiva è una delle prime pagine che vengono cercate.

Infine la cadenza: la regola dei tre anni del comma 4 è più severa dell’obbligo generale di aggiornamento del DVR, che scatta solo al verificarsi di modifiche rilevanti. Qui il rinnovo è dovuto comunque, anche a processo invariato, oltre che a ogni modifica significativa: nuova linea, nuovo prodotto, cambio di materiali d’apporto o di ciclo di lavorazione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: titolare della valutazione, che rientra nell’obbligo non delegabile dell’art. 17; risponde, con il dirigente, secondo l’apparato sanzionatorio del Titolo IX.
  • RSPP, consulenti e laboratori: supportano la parte tecnica — campionamenti, misure, ricerca delle alternative — ma la paternità delle scelte resta datoriale, come per ogni valutazione del rischio chimico.
  • Medico competente: collabora alla valutazione e ne usa gli esiti per impostare la sorveglianza sanitaria e individuare gli esposti.
  • RLS: va consultato preventivamente sulla valutazione (art. 50) e ha accesso ai dati aggregati che ne derivano.

Errori comuni

  1. Fermarsi alla valutazione chimica del Capo I. Un DVR con il solo “rischio chimico basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” non copre i cancerogeni e mutageni: per gli agenti del Capo II serve la valutazione specifica con i dati del comma 5.
  2. Dimenticare gli agenti generati dal processo. Silice, polveri di legno duro, fumi di determinate lavorazioni: senza un prodotto etichettato in ingresso, l’esposizione sfugge alle valutazioni costruite sul solo censimento dei prodotti acquistati.
  3. Nessuna traccia delle indagini di sostituzione. La lettera f) del comma 5 è il punto più spesso vuoto nei documenti: l’affermazione generica di impossibilità, senza istruttoria documentata, non regge.
  4. Ignorare la via cutanea. Valutazioni costruite solo su misurazioni ambientali, senza analisi del contatto con la pelle e dell’adeguatezza dei guanti, sono incomplete per espressa previsione del comma 2.
  5. Lasciar scadere il triennio. La data dell’ultima valutazione conta: superati i tre anni senza rinnovo, la valutazione è da considerarsi non aggiornata anche se in azienda “non è cambiato nulla”.
  6. Non aggiornare il perimetro dopo il 2024. Con l’estensione del Capo II alle sostanze tossiche per la riproduzione, molte valutazioni vanno riviste per includere gli agenti reprotossici di categoria 1A e 1B prima gestiti solo come rischio chimico ordinario.

Domande frequenti sull’art. 236

La valutazione dell'art. 236 è un documento diverso dal DVR?

No: è una sezione specifica della valutazione dei rischi, i cui risultati confluiscono nel DVR previsto dagli artt. 17 e 28. Il documento va però integrato con i dati puntuali richiesti dal comma 5 — lavorazioni interessate, motivi dell'impiego, quantitativi, numero degli esposti, misure adottate e indagini svolte per la sostituzione — che una valutazione chimica generica di solito non contiene.

Ogni quanto va rifatta la valutazione dell'esposizione a cancerogeni?

La norma fissa due innesti: ogni modifica del processo produttivo significativa per la sicurezza e la salute, e comunque il decorso di tre anni dall'ultima valutazione effettuata. È una cadenza più stringente di quella ordinaria del DVR: anche in assenza di qualunque cambiamento, dopo tre anni la valutazione va ripetuta e datata.

Se l'esposizione misurata è bassissima devo comunque applicare il Capo II?

Sì. A differenza del rischio chimico del Capo I, per cancerogeni e mutageni non esiste una soglia di irrilevanza che esoneri dagli obblighi: la valutazione serve a graduare le misure, non a uscire dal campo di applicazione. Un'esposizione contenuta incide sull'entità delle misure e sull'individuazione degli esposti, ma la valutazione specifica, con i dati del comma 5, resta dovuta.

La valutazione riguarda solo l'inalazione o anche il contatto con la pelle?

Tutti i modi di esposizione, compreso l'assorbimento cutaneo: lo dice espressamente il comma 2. È un punto spesso trascurato, perché le misurazioni ambientali fotografano solo l'aria; per sostanze che penetrano attraverso la pelle vanno valutati anche contatto diretto, contaminazione di superfici e indumenti e adeguatezza di guanti e procedure di lavaggio.

Approfondisci