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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XLII

Elenco di sostanze, miscele e processi che espongono ad agenti cancerogeni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XLII

L’art. 234 definisce “agente cancerogeno” non solo le sostanze e miscele classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP, ma anche le sostanze, miscele o processi elencati nell’Allegato XLII, comprese le sostanze o miscele liberate nel corso di quei processi. L’Allegato XLII è quindi la “porta d’ingresso” nel Titolo IX, Capo II (artt. 233-245) per tutte quelle esposizioni che non nascono da un prodotto etichettato, ma dalla lavorazione stessa: la polvere di legno di una sezionatrice, la silice sollevata da un flessibile sul cemento, gli IPA della manutenzione di impianti a catrame.

È il motivo per cui un’azienda può avere schede di sicurezza tutte “pulite” e trovarsi comunque soggetta all’intera disciplina dei cancerogeni.

Cosa contiene l’elenco

L’allegato è una lista breve ma pesantissima nelle conseguenze. Le voci storiche, mutuate dalla direttiva europea sui cancerogeni, sono:

VoceEsempi pratici di dove si incontra
Produzione di auramina (metodo con anilina)Industria dei coloranti
Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti in fuliggine, catrame o pece di carboneManutenzione camini e canne fumarie, impermeabilizzazioni con prodotti a base catrame, cokerie
Polveri, fumi o nebbie prodotti nel raffinamento del nichel ad alte temperatureMetallurgia del nichel
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilicoChimica industriale
Lavori con esposizione a polvere di legno duroFalegnamerie e legno-arredo, carpenterie, produzione pannelli
Lavori con esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazioneEdilizia, lavorazione pietra e ceramica, fonderie, sabbiature

Gli aggiornamenti più recenti, in recepimento delle direttive UE, hanno esteso l’elenco ad altre esposizioni di processo, tra cui quelle legate agli oli minerali esausti dei motori (contatto cutaneo, tipico delle officine) e alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (magazzini, autorimesse, cantieri). Per l’elenco vigente e la formulazione esatta di ogni voce va sempre consultato il testo ufficiale aggiornato su Normattiva, perché è uno degli allegati modificati più di frequente.

Cosa comporta rientrare nell’elenco

Se una lavorazione aziendale ricade in una voce dell’Allegato XLII, non basta la valutazione del rischio chimico “ordinaria” del Capo I: si applica il regime rafforzato dei cancerogeni e mutageni, che in sintesi richiede:

  1. Sostituzione o ciclo chiuso ove tecnicamente possibile (art. 235); solo in subordine la riduzione al minimo dell’esposizione.
  2. Valutazione specifica con misurazione dell’esposizione, durata e frequenza, vie di assorbimento (art. 236), da riportare nel DVR.
  3. Misure tecniche e organizzative: numero minimo di esposti, aree delimitate e segnalate, aspirazione localizzata, divieto di mangiare e fumare nelle aree a rischio.
  4. Sorveglianza sanitaria con protocolli dedicati (art. 242 e guida alla sorveglianza sanitaria).
  5. Registro degli esposti e cartelle sanitarie e di rischio (art. 243), con gli obblighi di trasmissione previsti dalla norma.

Le violazioni sono presidiate dalle sanzioni del Capo II del Titolo IX, tra le più severe del decreto: per gli importi puntuali si rinvia al testo ufficiale delle disposizioni sanzionatorie.

Il rapporto con gli altri allegati del rischio chimico

L’Allegato XLII lavora in squadra con altri allegati: l’Allegato XL elenca gli agenti chimici il cui uso è vietato, l’Allegato XLIII fissa i valori limite di esposizione professionale per i cancerogeni. Il percorso logico corretto è: prima verificare i divieti, poi chiedersi se sostanze, miscele o processi rientrano nella definizione di cancerogeno (classificazione CLP oppure Allegato XLII), infine confrontare le esposizioni misurate con i valori limite.

Errori comuni

  1. Fermarsi alle schede di sicurezza: le esposizioni di processo (legno duro, silice, IPA, scarichi diesel) non compaiono su nessuna SDS; vanno cercate analizzando le lavorazioni, non i prodotti acquistati.
  2. Trattare la polvere di legno come semplice polvere fastidiosa: se è legno duro, il regime è quello dei cancerogeni, con registro esposti e sorveglianza dedicata.
  3. Ignorare la silice cristallina nei piccoli cantieri: anche il taglio a secco occasionale di piastrelle o cemento genera frazione respirabile; servono abbattimento a umido o aspirazione integrata.
  4. Confondere valutazione chimica e valutazione cancerogeni: un unico documento generico non copre i contenuti specifici dell’art. 236; in ispezione la carenza emerge subito.
  5. Dimenticare le esposizioni indirette: carrellisti in aree con mezzi diesel o addetti alle pulizie in falegnameria possono essere esposti quanto gli operatori diretti, come accade anche per i fumi di saldatura nelle lavorazioni contigue.

Domande frequenti

Una falegnameria che lavora solo legno rientra nella disciplina sui cancerogeni?

Sì, se le lavorazioni espongono a polvere di legno duro: quel lavoro è espressamente elencato nell'Allegato XLII. Non serve che in azienda entrino sostanze etichettate come cancerogene; è il processo stesso a far scattare il Titolo IX, Capo II, con valutazione specifica, misure tecniche, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti.

Che differenza c'è tra l'Allegato XLII e l'Allegato XLIII?

L'Allegato XLII individua sostanze, miscele e processi che qualificano un agente come cancerogeno ai fini del decreto; l'Allegato XLIII fissa i valori limite di esposizione professionale per alcuni agenti cancerogeni. Il primo serve a capire se si è dentro il campo di applicazione, il secondo a verificare il rispetto dei limiti misurati.

La silice cristallina è compresa nell'Allegato XLII?

Sì: i lavori che comportano esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione sono stati inseriti nell'elenco con gli aggiornamenti che hanno recepito le direttive europee sui cancerogeni. Riguardano tra l'altro taglio di materiali lapidei, demolizioni, sabbiature e produzione di ceramica e vetro.

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