Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione II — Disposizioni di carattere generale
Art. 109 — Recinzione del cantiere
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 109 è una disposizione breve ma di applicazione quotidiana in ogni cantiere. In sintesi:
Co. 1 — Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di una recinzione avente caratteristiche idonee a impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Due sono i concetti chiave. Il primo è la proporzionalità: la norma non impone un modello unico di barriera, ma una recinzione adeguata al tipo e ai rischi delle lavorazioni. Il secondo è il risultato da garantire: impedire, in concreto, che chi non è addetto ai lavori entri nell’area dove sono presenti i pericoli tipici del cantiere.
Cosa significa in pratica
La recinzione è la prima misura di protezione collettiva che un ispettore vede arrivando in cantiere, e spesso la prima a mancare. Il senso dell’articolo è chiaro: un cantiere non è un luogo di lavoro qualunque, è un ambiente in continua trasformazione dove convivono scavi aperti, materiali sospesi, mezzi in manovra e parti in tensione. Tenere fuori chi non è formato e informato su quei rischi è la condizione minima perché tutto il resto abbia senso.
“Caratteristiche idonee” significa che la barriera va scelta ragionando, non a caso. Alcuni riferimenti concreti:
- Cantiere edile in ambito urbano, affacciato su strada o marciapiede: recinzione continua, di altezza adeguata, stabile al vento e con accessi controllabili (cancelli richiudibili). Qui il pericolo non è solo l’ingresso dei curiosi, ma la caduta di materiale dall’alto verso i passanti.
- Cantiere stradale o su sede viaria: la delimitazione si integra con la segnaletica temporanea e con le barriere previste dal Codice della Strada, per proteggere sia i lavoratori sia gli utenti della strada dal rischio di investimento da mezzi.
- Cantiere all’interno di uno stabilimento già presidiato: la recinzione può essere più leggera (transenne, reti mobili, nastro rigido) purché delimiti in modo riconoscibile l’area e impedisca l’ingresso ai lavoratori dell’azienda committente estranei alle lavorazioni.
La scelta va documentata: il tipo di delimitazione, gli accessi e le modalità di controllo trovano posto nel POS e, quando previsto, nel PSC redatto dal coordinatore. Non è un dettaglio formale: in caso di infortunio a un terzo entrato in cantiere, la qualità della recinzione è il primo elemento che viene esaminato.
Attenzione a un errore di prospettiva frequente: la recinzione non serve solo a “tenere fuori i ladri”. La sua funzione prevenzionistica è impedire che persone non addette — un passante, un cliente, un fornitore, un bambino, un lavoratore di un’altra impresa presente sul sito — si espongano ai pericoli del cantiere. Da qui discende anche l’obbligo di mantenerla efficiente per tutta la durata dei lavori: un varco lasciato aperto la sera o una rete divelta e non ripristinata equivalgono, sul piano sostanziale, a un cantiere non recintato.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Impresa affidataria ed esecutrice: allestisce e mantiene la recinzione come parte degli obblighi di allestimento e gestione del cantiere previsti dall’art. 96. È il soggetto operativamente responsabile della barriera e dei suoi accessi.
- Coordinatore per l’esecuzione (CSE): verifica l’applicazione delle misure del PSC, tra cui la delimitazione dell’area, e segnala le inosservanze al committente. Il suo ruolo è di vigilanza sul coordinamento, non di esecuzione materiale.
- Committente e responsabile dei lavori: nell’ambito dei loro obblighi di alta vigilanza e di scelta di imprese idonee, non possono ignorare un cantiere palesemente aperto e insicuro.
- Preposti: sovrintendono all’attività e devono attivarsi se la recinzione risulta rimossa, aperta o inefficace.
L’articolo si inserisce nella Sezione II del Capo II del Titolo IV, dedicata alle disposizioni generali sui cantieri, subito dopo l’art. 108 sulla viabilità: viabilità interna e recinzione perimetrale sono le due misure che definiscono, insieme, il “contenitore” fisico del cantiere.
Errori comuni
- Recinzione solo simbolica. Nastro segnaletico bianco-rosso teso tra due paletti in un cantiere edile su strada: delimita visivamente ma non impedisce l’accesso. Non soddisfa il requisito di “caratteristiche idonee”.
- Accessi non controllati. Cancelli lasciati aperti fuori orario, varchi non richiudibili, recinzione interrotta in corrispondenza dei mezzi: l’area torna di fatto accessibile ai non addetti.
- Recinzione montata e poi dimenticata. L’obbligo è continuativo: reti abbattute dal vento, pannelli rimossi per comodità e mai ripristinati vanno controllati e ricollocati, non ignorati fino all’ispezione.
- Confondere recinzione e segnaletica. Il cartello “vietato l’accesso ai non addetti ai lavori” accompagna la barriera, non la sostituisce. Senza delimitazione fisica, il divieto resta sulla carta.
- Sottovalutare i cantieri “piccoli” o interni. Anche una manutenzione breve dentro un capannone attivo o in edilizia leggera richiede di separare l’area di lavoro dai passaggi degli altri presenti: la durata ridotta non elimina l’obbligo.
Domande frequenti sull’art. 109
La recinzione è obbligatoria per tutti i cantieri?
L'obbligo va calibrato sul tipo di lavori: la norma chiede una recinzione con caratteristiche idonee a impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. In un cantiere edile aperto verso strada o aree pubbliche la delimitazione fisica è di fatto sempre necessaria; in contesti già chiusi e presidiati la valutazione può portare a soluzioni diverse, purché l'accesso ai non addetti resti effettivamente impedito.
Basta apporre il cartello 'vietato l'accesso ai non addetti'?
No. La segnaletica è complementare, non sostitutiva: l'art. 109 richiede una barriera con caratteristiche idonee a impedire materialmente l'ingresso, non un semplice avviso. Un cartello senza recinzione lascia il cantiere accessibile e non soddisfa l'obbligo.
Chi risponde della mancata recinzione del cantiere?
L'allestimento e il mantenimento della recinzione ricadono sull'impresa affidataria ed esecutrice, secondo gli obblighi dell'art. 96. Il coordinatore per l'esecuzione vigila sull'applicazione del PSC e segnala le inosservanze; in caso di appalto pubblico o privato rilevante, anche committente e responsabile dei lavori hanno un ruolo di alta vigilanza.
Approfondisci
- ArticoloArt. 108 — Viabilità nei cantieri
- ArticoloArt. 96 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- ArticoloArt. 88 — Campo di applicazione
- SettoreEdilizia e costruzioni
- RischioCaduta di oggetti dall’alto
- GuidaPOS: il Piano Operativo di Sicurezza in pratica
- RuoloCoordinatore per la sicurezza (CSP e CSE)