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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione II — Disposizioni di carattere generale

Art. 109 — Recinzione del cantiere

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 109 è una disposizione breve ma di applicazione quotidiana in ogni cantiere. In sintesi:

Co. 1 — Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di una recinzione avente caratteristiche idonee a impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.

Due sono i concetti chiave. Il primo è la proporzionalità: la norma non impone un modello unico di barriera, ma una recinzione adeguata al tipo e ai rischi delle lavorazioni. Il secondo è il risultato da garantire: impedire, in concreto, che chi non è addetto ai lavori entri nell’area dove sono presenti i pericoli tipici del cantiere.

Cosa significa in pratica

La recinzione è la prima misura di protezione collettiva che un ispettore vede arrivando in cantiere, e spesso la prima a mancare. Il senso dell’articolo è chiaro: un cantiere non è un luogo di lavoro qualunque, è un ambiente in continua trasformazione dove convivono scavi aperti, materiali sospesi, mezzi in manovra e parti in tensione. Tenere fuori chi non è formato e informato su quei rischi è la condizione minima perché tutto il resto abbia senso.

“Caratteristiche idonee” significa che la barriera va scelta ragionando, non a caso. Alcuni riferimenti concreti:

  • Cantiere edile in ambito urbano, affacciato su strada o marciapiede: recinzione continua, di altezza adeguata, stabile al vento e con accessi controllabili (cancelli richiudibili). Qui il pericolo non è solo l’ingresso dei curiosi, ma la caduta di materiale dall’alto verso i passanti.
  • Cantiere stradale o su sede viaria: la delimitazione si integra con la segnaletica temporanea e con le barriere previste dal Codice della Strada, per proteggere sia i lavoratori sia gli utenti della strada dal rischio di investimento da mezzi.
  • Cantiere all’interno di uno stabilimento già presidiato: la recinzione può essere più leggera (transenne, reti mobili, nastro rigido) purché delimiti in modo riconoscibile l’area e impedisca l’ingresso ai lavoratori dell’azienda committente estranei alle lavorazioni.

La scelta va documentata: il tipo di delimitazione, gli accessi e le modalità di controllo trovano posto nel POS e, quando previsto, nel PSC redatto dal coordinatore. Non è un dettaglio formale: in caso di infortunio a un terzo entrato in cantiere, la qualità della recinzione è il primo elemento che viene esaminato.

Attenzione a un errore di prospettiva frequente: la recinzione non serve solo a “tenere fuori i ladri”. La sua funzione prevenzionistica è impedire che persone non addette — un passante, un cliente, un fornitore, un bambino, un lavoratore di un’altra impresa presente sul sito — si espongano ai pericoli del cantiere. Da qui discende anche l’obbligo di mantenerla efficiente per tutta la durata dei lavori: un varco lasciato aperto la sera o una rete divelta e non ripristinata equivalgono, sul piano sostanziale, a un cantiere non recintato.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Impresa affidataria ed esecutrice: allestisce e mantiene la recinzione come parte degli obblighi di allestimento e gestione del cantiere previsti dall’art. 96. È il soggetto operativamente responsabile della barriera e dei suoi accessi.
  • Coordinatore per l’esecuzione (CSE): verifica l’applicazione delle misure del PSC, tra cui la delimitazione dell’area, e segnala le inosservanze al committente. Il suo ruolo è di vigilanza sul coordinamento, non di esecuzione materiale.
  • Committente e responsabile dei lavori: nell’ambito dei loro obblighi di alta vigilanza e di scelta di imprese idonee, non possono ignorare un cantiere palesemente aperto e insicuro.
  • Preposti: sovrintendono all’attività e devono attivarsi se la recinzione risulta rimossa, aperta o inefficace.

L’articolo si inserisce nella Sezione II del Capo II del Titolo IV, dedicata alle disposizioni generali sui cantieri, subito dopo l’art. 108 sulla viabilità: viabilità interna e recinzione perimetrale sono le due misure che definiscono, insieme, il “contenitore” fisico del cantiere.

Errori comuni

  1. Recinzione solo simbolica. Nastro segnaletico bianco-rosso teso tra due paletti in un cantiere edile su strada: delimita visivamente ma non impedisce l’accesso. Non soddisfa il requisito di “caratteristiche idonee”.
  2. Accessi non controllati. Cancelli lasciati aperti fuori orario, varchi non richiudibili, recinzione interrotta in corrispondenza dei mezzi: l’area torna di fatto accessibile ai non addetti.
  3. Recinzione montata e poi dimenticata. L’obbligo è continuativo: reti abbattute dal vento, pannelli rimossi per comodità e mai ripristinati vanno controllati e ricollocati, non ignorati fino all’ispezione.
  4. Confondere recinzione e segnaletica. Il cartello “vietato l’accesso ai non addetti ai lavori” accompagna la barriera, non la sostituisce. Senza delimitazione fisica, il divieto resta sulla carta.
  5. Sottovalutare i cantieri “piccoli” o interni. Anche una manutenzione breve dentro un capannone attivo o in edilizia leggera richiede di separare l’area di lavoro dai passaggi degli altri presenti: la durata ridotta non elimina l’obbligo.

Domande frequenti sull’art. 109

La recinzione è obbligatoria per tutti i cantieri?

L'obbligo va calibrato sul tipo di lavori: la norma chiede una recinzione con caratteristiche idonee a impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. In un cantiere edile aperto verso strada o aree pubbliche la delimitazione fisica è di fatto sempre necessaria; in contesti già chiusi e presidiati la valutazione può portare a soluzioni diverse, purché l'accesso ai non addetti resti effettivamente impedito.

Basta apporre il cartello 'vietato l'accesso ai non addetti'?

No. La segnaletica è complementare, non sostitutiva: l'art. 109 richiede una barriera con caratteristiche idonee a impedire materialmente l'ingresso, non un semplice avviso. Un cartello senza recinzione lascia il cantiere accessibile e non soddisfa l'obbligo.

Chi risponde della mancata recinzione del cantiere?

L'allestimento e il mantenimento della recinzione ricadono sull'impresa affidataria ed esecutrice, secondo gli obblighi dell'art. 96. Il coordinatore per l'esecuzione vigila sull'applicazione del PSC e segnala le inosservanze; in caso di appalto pubblico o privato rilevante, anche committente e responsabile dei lavori hanno un ruolo di alta vigilanza.

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